Anno 1980
Numero 35
Data 30/04/1980
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 35

Attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia.



Art. 1

(Finalita)


Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma per il recupero produttivo degli arenili siti nei territori dei Comuni di Margherita di Savoia, Capponeta e Manfredonia, danneggiati dal fortunale dei giorni 31- 12- 1979 e 1- 1- 1980.





Art. 2

(Delimitazione dei territori interessati)


I Comuni di cui all articolo precedente delimitano gli arenili da interessare al presente programma in via d urgenza entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Detta delimitazione non puo essere in contrasto con quella eventualmente effettuata dalla Regione ai sensi dell art. 3 della LR 11aprile 1979,  n. 19





Art. 3

(Tipologia degli interventi ammessi)


Il programma si realizza attraverso l effettuazione dei seguenti interventi:

a) lavori e trattamenti finalizzati al risanamento, sistemazione, ripristino alla coltivazione dei terreni danneggiati, previo accertamento tecnico dello stato degli stessi e dei danni prodottisi;

b) lavori di sistemazione precaria per la difesa delle dune.

Gli accertamenti tecnici relativi allo stato dei terreni debbono essere eseguiti, in ogni caso, da Istituti o Enti specializzati pubblici.





Art. 4

(Attuazione del programma)


L attuazione del programma e affidata ai Comuni di cui all art. 1, ciascuno nel territorio di propria competenza, così come delimitato ai sensi del precedente art. 2.

Detti Enti adottano i relativi provvedimenti sentite le organizzazioni sociali interessate e in conformita alle vigenti disposizioni di legge, restando la Regione sollevata da qualsiasi onere e responsabilita conseguenti all attuazione degli interventi.

Ciascun Comune, ogni tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale, perche ne curi il tempestivo inoltro al Consiglio, una relazione ed un rendiconto documentati sullo stato di attuazione del programma. In base alle risultanze di detti atti e ai conseguenti controlli il Consiglio regionale puo, con propria deliberazione, revocare l affidamento di cui al primo comma del presente articolo.





Art. 5

(Autorizzazione della spesa)


Per l attuazione del programma di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri per le spese generali e per la retribuzione della manodopera utilizzata dagli Enti affidatari, e autorizzata una spesa globale pari a 1.500 milioni di lire, da ripartire in ragione di 900 milioni di lire a favore del Comune di Margherita di Savoia, 400 milioni di lire a favore del Comune di Zapponeta, 200 milioni di lire a favore del Comune di Manfredonia.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale ripartisce e accredita ai tesorieri degli Enti affidatari le somme di cui al primo comma.

Qualora il Consiglio regionali deliberi la revoca di cui all ultimo comma del precedente art. 4, il Comune interessato e tenuto a restituire le somme non impegnate alla data della notificazione della revoca entro 45 giorni dalla notificazione stessa.





Art. 6

(Norme finanziarie)


Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l anno 1980 sono apportate seguenti variazioni:

- in diminuzione:

cap. 16206 - 1.500 milioni di lire;

- in aumento:

cni << Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia >> - 900 milioni di lire;

cni << Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta >> 400 milioni di lire;

cni << Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Manfredonia >> 200 milioni di lire.