Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 36
Integrazione alla legge regionale n. 27 del 17 agosto 1977 concernente indennita' di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti Ospedalieri.
Art. 1Il II comma dell art. 1 della legge regionale 17 agosto 1977, n. 27, e così integrato:
L indennita da corrispondere ai revisori dei conti e equiparata a quella dei Consiglieri di Amministrazione; al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta indennita del 50%.