Anno 1980
Numero 40
Data 30/04/1980
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 40

Disciplina dei turni di servizio delle farmacie.



Art. 1

(Ambito di applicazione e definizione)


L esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da Enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione, e disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festivita e ferie, nonche della sostituzione temporanea.

Il servizio farmaceutico viene effettuato:

a) a battenti aperti: quando la famarcia e aperta al pubblico;

b) a battenti chiusi: quando la farmacia e chiusa, con farmacista di guardia all interno;

c) a chiamata: quando all esterno della farmacia il farmacista indica il luogo dove puo essere prontamente reperito e, se possibile, anche il recapito telefonico.

Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.





Art. 2

(Orario diurno)


Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non piu di otto ore al giorno, e le farmacie rurali per sette ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanale.

Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.





Art. 3

(Turni pomeridiani)


Durante l intervallo pomeridiano dei giorni feriali, il servizio farmaceutico e assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia: a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilita di almeno una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 20.000;

b) negli altri comuni con piu di una farmacia: a chiamata e per turni tra tutte le farmacie.





Art. 4

(Turni festivi)


Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festivita infrasettimanali.

Nei comuni con piu di una farmacia, il servizio farmaceutico, nei giorni festivi, viene effettuato mediante turni tra tutte le farmacie, in modo da assicurare la disponibilita di almeno una farmacia ogni 40.000 abitanti o frazioni di 40.000.

Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, nelle ore corrispondenti all intervallo pomeridiano, secondo le modalita di cui allart. 3.

L effettuazione del turno di servizio festivo non da luogo a recupero.





Art. 5

(Riposo settimanale)


Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per una giornata di riposo infrasettimanale, tranne che nelle settimane in cui ricade una festivita oltre la domenica.

Il Medico provinciale, su proposta dell Ordine provinciale dei Farmacisti e sentito il Sindaco, determina il giorno della settimana in cui deve essere effettuato il riposo e puo consentire, per particolari esigenze locali, che il riposo sia frazionato in due mezze giornate.

Durante la giornata di riposo infrasettimanale, che di norma ricadra il sabato, nei comuni con piu di una farmacia, il servizio farmaceutico viene assicurato nell orario normale diurno, a battenti aperti ed a turno fra tutte le farmacie, con le modalita di cui all art. 4 e, nell intervallo pomerdiano, con le modalita di cui all art. 3.

Il Medico provinciale, in relazione a particolari esigenze, puo autorizzare l apertura in turno di esercizi per un numero di farmacie fino ad un massimo della meta di quello previsto in pianta organica.

L effettuazione del turno di servizio durante il giorno di riposo settimanale non da luogo a recupero.





Art. 6

(Servizio notturno)


Nelle ore notturne dei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico viene assicurato, salvo quanto disposto dall art. 30 del RD del 30/ 9/ 1938, n. 176:

a) dei capoluoghi di provincia: da una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000 a battenti aperti almeno sino alle ore 22.00 ed a battenti chiusi sino al normale orario di apertura del giorno successivo.

Per eventuali particolari esigenze locali del capoluogo della Regione, il servizio a battenti aperti sino alle ore 22.00 puo essere effettuato, a turno tra tutte le farmacie, da un numero di esercizi maggiore di quello previsto per l intero servizio notturno;

b) negli altri comuni con piu di una farmacia:  per chiamata e con turni così come previsto dal precedente art. 3. Sono alle ore 22.00 il servizio puo essere effettuato anche a battenti aperti.

Il servizio notturno, di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, puo essere assicurato, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, per turni tra tutte le farmacie od in forma permanente. In ogni caso, le farmacie che espletano il servizio notturno dovranno essere distribuite secondo aree individuate dal Medico provinciale sentiti l Ordine Provinciale dei Farmacisti ed il Sindaco, ed ogni avvicendamento dovra avvenire nellambito delle singole aree.





Art. 7

(Farmacie uniche e rurali)


Nei comuni, o frazioni di comuni, con una sola farmacia, e per le farmacie rurali, il servizio farmaceutico viene assicurato:

a) nell intervallo per riposo pomeridiano e nelle ore notturne per chiamata e – quando le condizioni ambientali e di viabilita lo consentono e sentito il parere dei Sindaci dei comuni interessati - a turno con le farmacie limitrofe;

b) nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, a turno con le farmacie limitrofe ed a battenti aperti durante il normale orario diurno, a chiamata nell intervallo pomeridiano.

Quando le condizioni ambientali e di viabilita non consentano di assicurare il servizio secondo i turni di cui ai precedenti punti a) e b), oppure quando obiettive e giustificate esigenze da parte della autorita sanitaria locale lo richiedano, dovra essere prevista una forma di sussidio a carico del Comune interessato.





Art. 8

(Chiusura annuale per ferie)


Tutte le farmacie, comprese le notturne, urbane e rurali a turno devono osservare la chiusura annuale per ferie e della durata complessiva di 4 settimane, da usufruire in una o due soluzioni di durata non inferiore ad una intera settimana.





Art. 9

(Determinazione dell orario)


Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle farmacie secondo le norme fissate dal RD 30/ 9/ 1938, n. 1706.

Per esigenze locali possono anche essere previsti orari diversi nei vari periodi dell anno.





Art. 10

(Determinazione dei turni di servizio)


Gli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente lo schema che stabilisce i turni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 e propongono le modalita di attuazione dei servizi, nonche lo schema dei turni per le ferie annuali.

Gli schemi devono essere sottoposti all approvazione del Medico provinciale. Per particolari od improvvise esigenze, l Ordine Provinciale dei Farmacisti puo apportare agli schemi di cui al 1° comma, le opportune variazioni, che devono essere approvate dal Medico provinciale.

Ogni farmacista deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all esterno della farmacia, un cartello con le indicazioni dell orario di apertura e di chiusura giornaliere e delle farmacie di turno.





Art. 11

(Sostituzione del titolare)


La sostituzione temporanea con altro farmacista, regolarmente iscritto all albo professionale, nella conduzione della farmacia, e consentita:

a) per motivi di salute;

b) per obblighi militari;

c) per funzioni pubbliche elettive;

d) per corsi di aggiornamento professionale di cui all art. 48 punto 10 della legge n. 833 del 23/ 12/ 1978;

e) per gravi motivi di famiglia.

Nel caso previsto dalla lett. a) del precedente comma, il Medico provinciale applichera quanto previsto dall art. 11 della legge n.475/ 68.





Art. 12

(Sospensione provvisoria dell esercizio)


Per la sospensione provvisoria dell esercizio della farmacia, il titolare e tenuto a darne notifica al Medico provinciale almeno 15 giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi comunque documentabili, per i quali il titolare deve dare immediata comunicazione, anche verbale, al Medico provinciale.