Legge Regionale 12 maggio 1980, n. 43 Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10- 4- 80 avente ad oggetto: Norme organiche per l' attuazione del diritto allo studio.
Art. 1La lettera f) dell art. 6 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10/ 4/ 1980 e così modificata: << Interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell ambito regionale, qualora non sussistano condizioni di reciprocita interregionale >>.
Art. 2L art. 8 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10/ 4/ 1980 e sostituito dal seguente: << FUNZIONI DEI COMUNI - I Comuni, tenendo conto delle priorita indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi: 1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa; 2) trasporto e facilitazione di viaggio; 3) Contributi di gestione per le Scuole materne non statali, con priorita per le Scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di Scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di Scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all utenza. Le Scuole materne non statali, per fruire dei contributi, sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all Ente erogatore secondo le modalita fissate dallo stesso. Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di indicazioni dell Assessorato alla PI della Regione. 4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le Scuole elementari e Medie di 1° grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva. 5) contributi per l acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonche per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste; 6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi; 7) interventi idonei a favorire l organizzazione di attivita parascolastiche, ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l attuazione della Scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo; 8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti gratuiti e semigratuiti in convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonche assegni di alloggio in pensionati; 9) iniziative per l eliminazione dell evasione dell obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica; 10) interventi per il decondizionamento socio - psico - pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionali gravita per i quali si renda necessaria un adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalita possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio – educativi concordati con gli organi collegiali della scuola. Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificita e delle competenze statali in materia; 11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della societa, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla CEE e nel rispetto di quanto previsto in materia dalla LR n. 65 del 23- 10- 1979; 12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unita sanitarie locali; 13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio. I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati all adempimento dell obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono avvalersi dell opera dei Consigli di circolo e di istituto, anche mediante l assegnazione dei fondi necessari agli stessi.
Art. 3L ultimo comma dell art. 9 della LR approvata nella seduta consiliare del 10- 4- 1980 e così modificato: << Il personale di cui al 2° comma dell art. 11 della LR 11- 10- 78, n. 53 viene immesso nei ruoli regionali previa idoneita conseguita mediante concorsi per l inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti alla qualifica di assunzione, purche in possesso dei requisiti generali per l accesso al livello di concorso >>.
Art. 4Dopo l art. 23 viene aggiunto il seguente: << Articolo 23/ bis - Tutti gli interventi previsti dalla presente legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola >>.
Art. 5L art. 26 della legge regionale approvata nella seduta del 10- 4- 80 e sostituito dal seguente: << EDUCAZIONE PERMANENTE Fino all emanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di cui all art. 16, la Regione realizza le medesime attivita di educazione permanente apprestate per l anno scolastico 1978/ 79, utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto l incarico nello stesso anno scolastico 1978/ 79. Al personale nominato per tali attivita viene riconosciuto il trattamento economico iniziale del V livello previsto dalle leggi regionali nn. 16 e 17 del 13- 3- 80. I relativi oneri fanno carico nella misura di lire 2.400.000.000= al cap. 00302 del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l esercizio finanziario 1981. Le attivita e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e dei Centri di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi dell art. 14 della legge regionale 17- 4- 79, n. 22, nonche le strutture scolastiche del territorio, di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della Scuola, secondo le modalita di cui all art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli oneri relativi all espletamento dei servizi anzidetti fanno carico al cap. 10602 del bilancio della Regione per l esercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l esercizio 1981. Il personale in servizio nell anno scolastico 1979/ 80 e che abbia avuto lo stesso incarico nell anno scolastico 1978/ 79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sara stabilito con successiva legge regionale da approvare entro il 31- 12- 1980. Allo scopo di non creare soluzioni di continuita nella erogazione dei servizi il personale in questione continuera ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture( CSEP, Centri di Lettura, Corsi di Perfezionamento culturale, Corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31- 12- 1980. In via eccezionale l Amministrazione regionale e autorizzata a coprire in unica soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unita di cui all anno scolastico 1978/ 79 mediante contratto a termine fino al 31- 12- 1980>>.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|