Legge Regionale 15 maggio 1980, n. 44 Variazioni al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1980.
Art. 1Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all allegato A.
AGRICOLTURA
Art. 2E approvata l allegata variazione al Bilancio per lo esercizio 1980 dell Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP) (Allegato B).
SANITA'
Art. 3La Giunta regionale, in deroga agli artt. 3 e 8 della LR n. 64 del 7- 9- 79 e limitatamente al biennio 79/ 80, e autorizzata ad approvare, in base ad un programma tecnico generale corrispondente alle esigenze del territorio pugliese, un unico piano di intervento per la concessione delle provvidenze finanziarie previste dall art. 2 nn. 4 e 5, della stessa legge. Per gli impianti di depurazione dei molluschi di cui al terzo comma dell art. 3 della citata legge 64/ 79, che risultino ultimati o in corso di ultimazione, il contributo viene concesso solo in conto capitale nella misura maggiorata del 70% della spesa ammessa, nel caso in cui le relative imprese non siano piu in grado di fruire della parte prevista in conto interessi. Per il piano unico biennale di cui al primo comma del presente articolo saranno tenute presenti le domande presentate dagli interessati nei termini previsti dall art. 4 della legge n. 64/ 79 e dal sesto comma dell art. 5 della legge regionale n. 20/ 80. Aggiungere all art. 6 della legge n. 64/ 79 il seguente comma: Per l esame di idoneita dei progetti relativi agli stabilimenti di depurazione dei molluschi e per il collaudo delle opere eseguite puo essere richiesto il contributo tecnico di esperti esterni. E abrogato il primo comma dell art. 10 della legge regionale n. 5 del 20- 1- 1975.
INDUSTRIA
Art. 4A decorrere dall esercizio finanziario 1981 la percentuale di spese ammissibili a contributo ai sensi dell art. 3, primo comma, della LR 27- 2- 1979, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e elevata dal 40% al 50%.
Art. 5Alla L. R. 17- 1- 1980, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: n. 1) art. 1, primo alinea, sono soppresse le parole: << alle attivita istruttorie relative >>; n. 2) art. 1, ottavo alinea, le parole: << alle attivita istruttorie ai fini della >> sono soppresse e sostituite da: << alla >>; n. 3) art. 1, nono alinea, e sostituito dal seguente: << provvede all esercizio delle altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi o regolamenti regionali >>; n. 4) art. 2, primo comma, le parole: << La Giunta regionale si avvale, altresì, dell Ufficio Minerario regionale per lo esercizio di vigilanza delle >> sono soppresse e sostituite dalle seguenti: << L Ufficio Minerario regionale esercita altresì le >>; n. 5) art. 2, secondo comma, le parole: << alla Giunta regionale, la quale li esercita avvalendosi, rispettivamente, del Coordinatore, degli Ingegneri e dei Periti dellUfficio Minerario regionale >> sono soppresse e sostituite dalle seguenti: << rispettivamente al coordinatore, agli ingegneri, ai periti e agli altri funzionari dell Ufficio Minerario regionale >>.
Art. 6Il primo ed il secondo comma dell art. 5 della L. R. n. 7 del 17- 1- 80, vengono posposti ai seguenti: << Salvo che non sia diversamente ed espressamente stabilito con legge regionale, tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di applicazione della vigente normativa statale nelle materie acque minerali e termali e cave e torbiere, come definite negli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, non comportanti impegni o liquidazioni di spese, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale >>. << La trattazione degli affari nelle materie indicate nel precedente comma aperta al Settore Industria dell amministrazione regionale >>. << Fino a quando le materie trasferite non saranno diversamente regolate con legge regionale si applica la legislazione statale vigente >>. << Il Presidente della Giunta regionale puo delegare le attribuzioni spettantigli ai sensi del primo comma all Assessore preposto al Settore Industria >>. << La delega e disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunque meno con la cessazione dalla carica di Presidente o di Assessore ai sensi degli artt. 47 e 48 dello Statuto>>.
Art. 7L art. 12, primo comma, della L. R. 25- 1- 1975, n. 12, e sostituito dai seguenti: << Spetta alla Giunta regionale deliberare in merito alle domande di contributo presentate per le finalita di cui allo art. 4 della presente legge; con la medesima deliberazione la Giunta regionale stabilisce ed adotta modalita, termini e prescrizioni per la erogazione del contributo e per la sua destinazione conformemente alle disposizioni della presente legge >>. << Alla erogazione del contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega dello Assessore preposto al Settore Industria >>.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|