Legge Regionale 15 maggio 1980, n. 45 Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta' dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi.
Art. 1La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprieta di privati siti nelle zone omogenee di tipo A, mediante contributi su mutui.
Art. 2Gli interventi di recupero ammessi a contributo regionale debbono essere inseriti negli strumenti urbanistici previsti dalla legge statale 5- 8- 1978, n. 457 e sono quelli definiti dalla medesima legge con esclusione delle lettere a) ed e). Anche il limite massimo di costo ammissibile a metro quadrato e quello previsto dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3L intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui venticinquennali e con un onere a carico del mutuatario pari al 4%.
Art. 4Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.
Art. 5Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione stipulera apposita convenzione con tutti gli Istituti di Credito abilitati.
Art. 6Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell Edilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da: a) relazione tecnica dei lavori da eseguire; b) presumibile spesa occorrente; c) progetti tecnici dettagliati.
Art. 7La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne da comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.
Art. 8I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.
Art. 9L erogazione dei fondi verra effettuata su presentazione di certificazione e conseguente nulla - osta dell Assessorato competente – Settore Edilizia Residenziale Pubblica - alle seguenti scadenze: 1) per il 50% all inizio dei lavori; 2) per il 30% alla fine dei lavori; 3) per la restante somma dietro presentazione di certificazione di collaudo o di regolare esecuzione.
Art. 10I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento. L immobile oggetto del recupero dovra essere adibito a civile abitazione per la intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell intero contributo ricevuto. Il canone locativo dovra essere determinato a norma della legge 27- 7- 1978, n. 392. I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, negozi, asili nido, o qualunque altra destinazione. La vigilanza tecnica - amministrativa verra esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione d uso, ai sensi dell art.4 della legge statale 5- 8- 1978, n. 457.
Art. 11Il capitale mutuato ed i relativi interessi nella misura agevolata del 4%, dovranno essere restituiti a rate semestrali posticipate entro il termine di validita del mutuo a decorrere dal giorno successivo a quello della effettiva e totale erogazione della somma.
Art. 12L importo dei contributi di cui alla presente legge e fissato per l anno 1980 in Lire 2.500.000.000.
Art. 13Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l esercizio 1980 sul Cap. 01228( cni) << Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi >>. Al bilancio di previsione 1980 e introdotta la seguente variazione: PARTE II – SPESA Variazione in aumento Cap. 01228( cni) << Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei Comuni Pugliesi >> competenza L. 2.500.000.000, cassa L. 2.500.000.000 Variazione in diminuzione Cap. 16204 << Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da LLRR in corso di adozione >> competenza L. 2.500.000.000, cassa L. 2.500.000.000 Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione con appositi stanziamenti previsti dalle relative leggi di Bilancio.
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