Anno 1980
Numero 51
Data 26/05/1980
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 51

Norme per l' organizzazione ed il funzionamento delle unita' sanitarie locali.



TITOLO I

NORME GENERALI





Art. 1

(Le unita sanitarie locali)


Le unita sanitarie locali sono le strutture operative attraverso cui i Comuni, singoli o associati, ovvero le Comunita Montane, esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle leggi regionali, negli ambiti territoriali definiti dalla Regione.

Esse hanno la capacita di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei loro fini e di stare in giudizio per le azioni inerenti la propria attivita.

Le unita sanitarie locali svolgono le funzioni ad esse demandate, attraverso servizi, presidi ed uffici, che operano in maniera coordinata con i servizi sociali esistenti nel territorio.





Art. 2

(I compiti delle unita sanitarie locali)


Le unita sanitarie locali realizzano i compiti loro assegnati in forma programmata e unitaria, secondo gli indirizzi del piano sanitario regionale e provvedono, in particolare, nell ambito delle proprie competenze:

a) all educazione sanitaria della popolazione;

b) alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) all igiene dell ambiente;

e) alla protezione sanitaria materno - infantile, all assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

f) all igiene ed alla medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

g) all igiene ed alla medicina del lavoro, nonche alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

h) alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria dell attivita sportiva;

i) all assistenza medico - generica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

l) all assistenza medico - specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

m) all assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

n) alla riabilitazione;

o) all igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria, alla ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati all alimentazione umana; sugli  impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale e sull alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanita animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui alla lett. z) dell art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

r) all assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie la cui sede insiste nel proprio territorio.





TITOLO II

ORGANI DELL UNITA SANITARIA LOCALE





Art. 3

(Gli organi delle unita sanitarie locali)


Gli organi dell unita sanitaria locale sono:

1) l Assemblea generale;

2) il Comitato di gestione;

3) il Presidente del Comitato di gestione.




CAPO I

 L ASSEMBLEA GENERALE





Art. 4

(Composizione dell assemblea generale)


L Assemblea generale e composta:

a) da tutti i Consiglieri comunali per le unita sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del Comune o con parte di esso;

b) dall Assemblea generale dei Comuni associati per le unita sanitarie locali il cui ambito comprenda piu Comuni;

c) dal Consiglio della Comunita Montana per gli ambiti territoriali coincidenti con la Comunita stessa. Qualora il territorio comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunita Montana, l Assemblea sara integrata da tre rappresentanti per ciascuno di tali Comuni.

I Comuni compresi in un medesimo ambito territoriale si intendono associati di diritto con l entrata in vigore della legge regionale di definizione delle zone sanitarie.




Art. 5

(Assemblea generale dei comuni associati)


Nell ipotesi di cui alla lettera b) del precedente articolo, l Assemblea generale dei Comuni associati e composta da rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli comunali nel proprio seno, in numero pari a:

- 1 rappresentante per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti;

- 3 rappresentanti per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti;

- 6 rappresentanti per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti;

- 12 rappresentanti per i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

- 16 rappresentanti per i Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti;

- 18 rappresentanti per i Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

- 24 rappresentanti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La popolazione dei Comuni e calcolata in base ai dati anagrafici ufficiali al 31 dicembre dell anno precedente




Art. 6

(Costituzione dell assemblea)


I Consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranza, eleggono i propri rappresentanti secondo i seguenti criteri:

- nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;

- nel caso di elezione di piu di tre rappresentanti; gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle precedenti elezioni comunali;

- nel caso che due o piu liste abbiano conseguito lo stesso numero di seggi, la rappresentanza eventualmente residua viene assegnata alla lista che ha avuto il piu alto numero di resti.

In caso di cessazione dalla funzione di un componente l Assemblea, il Presidente dell Assemblea e tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Presidente della Regione e al Comune che lo ha eletto.

Quest ultimo e tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l Assemblea vengono trasmesse al Presidente della Regione e all Organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente III comma, l organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall art. 59, comma IV, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In occasione della prima costituzione dell Assemblea generale, nel caso che un Comune sia retto da un Commissario straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati dal Commissario straordinario con criterio di proporzionalita rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali su designazione dei rappresentanti delle forze politiche presenti nel precedente Consiglio comunale.

I rappresentanti nominati dal Commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovra essere effettuata dal Consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento.

In caso di ritardo o rifiuto a provvedere si applica la disposizione di cui al precedente V comma.

La costituzione dell Assemblea viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione dell Assemblea.

Con il medesimo decreto e convocata la prima riunione.





Art. 7

(Durata dell assemblea)


La durata in carica dell Assemblea e fissata in cinque anni.

L Assemblea si rinnova in coincidenza del rinnovo dei Consigli comunali di tutti i Comuni ovvero dei Comuni che rappresentano piu della meta dei cittadini compresi nell ambito territoriale.

In attesa del rinnovo dei componenti restano in carica i componenti precedentemente nominati.

La perdita della qualita di Consigliere comunale comporta la cessazione dell incarico e la sostituzione.





Art. 8

(Attribuzioni dell assemblea generale)


L Assemblea generale:

a) determina, nell ambito della programmazione regionale e nel quadro delle direttive contenute nel piano sanitario regionale, le scelte programmatiche dell unita sanitaria locale;

b) elegge il Comitato di gestione;

c) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani annuali o pluriennali ed i programmi che impegnino piu esercizi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni;

d) articola i distretti di base.

Esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi di attuazione del servizio sanitario nazionale.

Si riunisce ordinariamente almeno due volte all anno e straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del Comitato di gestione.

Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati, a cura del Presidente, ai componenti dell Assemblea generale almeno 5 giorni prima.

La convocazione delle riunioni straordinarie e disposta con preavvisi di almeno 48 ore dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti della Assemblea generale, i quali devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all esame dell Assemblea.

Lapprovazione dei piani e dei programmi annuali o pluriennali che impegnino piu esercizi, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve essere preceduta, nei casi di Comunita Montane e di Comuni associati, dal parere obbligatorio dei singoli Consigli comunali.

I Comuni devono pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Trascorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato all Assemblea generale, esso si intende espresso ad ogni effetto favorevolmente.





Art. 9

(Modalita della convocazione dell assemblea generale)


Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli atti relativi agli argomenti posti all ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell Assemblea generale dalla data di convocazione.

L avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti del Consiglio di amministrazione entro i termini indicati nell articolo precedente.

Il Presidente dell Assemblea generale dovra munirsi di prova dell avvenuta convocazione. La  mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L invalidita e sanata  qualora l interessato sia lo stesso presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione  degli argomenti iscritti all ordine del giorno.





Art. 10

(Presidenza dell assemblea generale)


Nel caso in cui alla lettera a) del precedente art. 4, il Presidente dell Assemblea generale e il Sindaco.

Nell ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, il Presidente viene eletto in seno all Assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione; a maggioranza relativa dei voti in seconda votazione; nel caso di  parita di voti tra due candidati viene eletto  il piu anziano di eta.

Per la prima seduta, l Assemblea e presieduta dal componente piu anziano di eta.

Nel caso di cui alla lettera c) del citato art.4 il Presidente dell Assemblea generale e il Presidente della Comunita Montana.

Il Presidente convoca e presiede l Assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandat




Art. 11

(Funzionamento dell assemblea generale)


L organizzazione e il funzionamento dell Assemblea generale sono disciplinati dal Regolamento adottato dalla medesima Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed emanato dal Presidente della Giunta regionale.

Il Regolamento dovra individuare, tra l altro, la sede della unita sanitaria locale.

Per il funzionamento delle Assemblee delle Comunita Montane si applicano le norme dei rispettivi Statuti.

Per il funzionamento dell Assemblea generale, in attesa dell approvazione del Regolamento di cui al precedente primo comma, si osservano le norme vigenti per il Consiglio comunale, in quanto applicabili.





Art. 12

(Incompatibilita)


La carica di Presidente dell Assemblea dell associazione e incompatibile con quelle di componente del Comitato di gestione. Sono altresì incompatibili le cariche di Sindaco e Assessore con quelle di Presidente e componente dei Comitati di gestione.

I componenti di un Comitato di gestione non possono far parte di altri comitati di gestione.





CAPO II

IL COMITATO DI GESTIONE





Art. 13

(Composizione del comitato di gestione)


Il Comitato di gestione viene eletto dall Assemblea  generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto limitato a due terzi.

Esso e composto di nove membri. Nelle unita sanitarie locali che gestiscono presidi e servizi multizonali, il Comitato di gestione e composto da dodici membri. I componenti del Comitato di gestione possono essere eletti al di fuori dell Assemblea generale in misura non superiore alla meta.

Le funzioni del Comitato di gestione dell unita sanitaria locale, nel caso previsto dalla lettera c) dell art. 4 della presente legge, sono svolte dalla Giunta esecutiva della Comunita Montana.

Le funzioni di Segretario dell Assemblea generale e del Comitato di gestione sono affidate ad un funzionario dell unita sanitaria locale - inquadrato nelle posizioni di cui al quadro I e II - ruolo amministrativo - tab. A - allegato 1 - DPR 761 del 20- 12- 1979 con i criteri di cui al VII comma dell art. 8 DPR 761 del 20- 12- 1979.

I componenti dei Comitati di gestione non Consiglieri comunali, di cui ai precedenti terzo e quarto comma, partecipano alle sedute dell Assemblea generale con voto consultivo.




Art. 14

(Attribuzioni del comitato di gestione)


Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell unita sanitaria locale ad eccezione di quelli di competenza della Assemblea generale.

Spetta, in particolare, al Comitato di gestione:

a) predisporre gli schemi di provvedimenti di cui alla lett. c) del precedente art. 8 da sottoporre all approvazione dell Assemblea generale;

b) sovraintendere all organizzazione e al funzionamento degli uffici, presidi e servizi dell unita sanitaria locale, vigilando sul loro funzionamento e riferendo in via ordinaria all Assemblea generale alla fine di ogni anno.




Art. 15

(Riunioni del comitato di gestione)


Le riunioni del Comitato di gestione sono ordinarie o straordinarie. Sono ordinarie quelle concordate e programmate dal Comitato di gestione all inizio di ogni anno; straordinarie le altre.

Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati, a cura del Presidente, ai membri del Comitato almeno tre giorni prima.

La convocazione delle riunioni straordinarie e disposta, con preavviso di almeno 24 ore, dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre componenti il Comitato, i quali devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all esame del Comitato.

Nel caso di persistente inattivita del Comitato di gestione ovvero quando benche ne sia stata fatta richiesta nel caso di cui al precedente comma, il Presidente non provveda alla convocazione dello stesso, il Presidente della Assemblea generale dispone la convocazione di detto Comitato.

Qualora, nonostante la convocazione imposta dal Presidente dell Assemblea generale, il Comitato di gestione non si riunisca, l Assemblea generale, previa diffida, provvede allo scioglimento ed alla contestuale ricostituzione dello stesso.




Art. 16

(Modalita della convocazione del comitato di gestione)


Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli atti relativi agli affari posti all ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comitato di gestione dalla data di convocazione.

L avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti entro i termini indicati nell articolo precedente.

Il Presidente dovra munirsi di prova della avvenuta comunicazione di convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L invalidita e sanata qualora il componente, nei confronti del quale sono state violate le norme di convocazione, sia presente e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all ordine del giorno.

Il Presidente e tenuto ad inserire nell ordine del giorno eventuali argomenti su richiesta scritta di tre componenti, presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza, il Comitato di gestione, con la presenza ed il consenso di tutti i componenti,  puo deliberare validamente anche su argomenti non compresi nell ordine del giorno.




Art. 17

(Validita delle riunioni e delle deliberazioni del  comitato di gestione)


Per la validita delle riunioni e necessaria la maggioranza dei componenti.

Il Comitato di gestione delibera validamente a maggioranza dei presenti, tranne che per l elezione del suo Presidente per la quale e richiesta la maggioranza dei componenti il comitato stesso.





Art. 18

(Modalità di votazione)


Le votazioni si svolgono per appello nominale e in ordine alfabetico.

Quando si tratti di questioni concernenti persone e che comportino valutazioni ed apprezzamenti personali, la votazione si effettua a scrutinio segreto.

Nelle votazioni per appello nominale, in caso di parita di voti, prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita  di voti, la deliberazione si intende respinta.





Art. 19

(Obbligo di astensione)


I componenti il Comitato di gestione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti che riflettono loro interessi personali o quelli del coniuge ovvero di parenti e affini sino al IV grado, ovvero interessi di societa delle quali siano amministratori o dipendenti, o di enti di cui abbiano la rappresentanza o vigilanza, ovvero interessi di persone con le quali abbiano vincoli di societa.

Inoltre non possono concorrere a stipulare direttamente o indirettamente contratti con la unita sanitaria locale.

I componenti del Comitato di gestione non possono assumere incarichi professionali per conto dell unita sanitaria locale.





Art. 20

(Dimissioni dei componenti del comitato di gestione)


Il Comitato di gestione prende atto delle dimissioni presentate dai suoi componenti.

Il Presidente ne da tempestiva comunicazione al Presidente dell Assemblea generale, che deve essere immediatamente convocata per la surroga dei dimissionari.

Le dimissioni non possono essere ritirate, dopo che ne sia stato preso atto.

Quando risulti dimissionaria almeno la meta dei componenti, l Assemblea generale provvede, nel termine massimo di quindici giorni, alla rielezione dell intero Comitato di gestione.





CAPO III

 IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE





Art. 21

(Elezione e funzione del presidente del comitato di gestione)


Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso di cui al quarto comma del precedente art. 13, il Presidente della Giunta esecutiva della Comunita montana assume anche la funzione di Presidente del comitato di gestione.

Il Presidente da esecuzione agli atti del Comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza della unita sanitaria locale ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente del Comitato di gestione sono esercitate dal componente piu anziano di eta.

Il Presidente delega, per l assolvimento di funzioni particolari dell unita sanitaria locale.





Art. 22

(Provvedimenti di urgenza)


Il Presidente del Comitato di gestione assume, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato di gestione, necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell unita sanitaria locale.

Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Comitato nella prima seduta successiva. I provvedimenti non sottoposti a ratifica o non ratificati dal Comitato decadono dal giorno stesso della mancata proposta o ratifica.

Sono fatti salvi gli effetti gia verificatisi in esecuzione degli atti presidenziali adottati per motivi di urgenza, ferma restando l eventuale responsabilita diretta e personale del Presidente nonche del responsabile del settore che abbia effettuato la proposta.





CAPO IV

INDENNITA DI FUNZIONE





Art. 23

(Indennita di funzione ai componenti la assemblea generale)


Al Presidente ed ai componenti l Assemblea generale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, una indennita di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consigli comunali di popolazione corrispondente a quella dell unita sanitaria locale.

Al Presidente ed ai componenti l Assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all art. 7 della legge 26- 4- 1974 n. 169 e successive modificazioni.





Art. 24

(Indennita di funzione ai componenti il comitato di gestione)


Al Presidente del Comitato di gestione e corrisposta una indennita mensile di carica nella misura pari a quella massima prevista dalla legge 26- 4- 1974, n. 169 e successive modificazioni, per i Sindaci dei Comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell ambito territoriale dell unita sanitaria locale.

Ai componenti del Comitato di gestione e corrisposta una indennita di carica pari al 50% di quella spettante al Presidente del Comitato stesso.

Al Presidente ed ai componenti il Comitato di gestione si applicano inoltre le disposizioni di cui all art. 7 della legge 26- 4- 1974, n. 169 e successive modificazioni.





TITOLO III

ATTRIBUZIONI DELEGATE E POTERI DEL SINDACO





Art. 25

(Attribuzioni delegate)


Le attribuzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono delegate ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunita Montane, che la esercitano, mediante le unita sanitarie locali.

Nell esercizio di tali funzioni le unita sanitarie locali si atterranno alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dagli Organi dello Stato.

Al fine di verificare la rispondenza agli indirizzi fissati dalla Regione, il Presidente del Comitato di gestione e tenuto a trasmettere alla Giunta regionale trimestralmente l elenco dei provvedimenti adottati nell esercizio delle funzioni delegate.

La Giunta regionale puo chiedere copia di tali atti.





Art. 26

(Poteri del Sindaco)


Nell esercizio delle funzioni che gli competono quale autorita sanitaria locale il Sindaco si avvale dei servizi dell unita sanitaria locale, rimettendo al locale rappresentante di questa l affare in trattazione, per gli adempimenti istruttori del caso.

Il Sindaco trasmettera mensilmente all unita sanitaria locale l elenco dei provvedimenti adottati.

Il Presidente del Comitato di gestione dell unita sanitaria locale potra richiedere copia di singoli atti.

Per l emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente, il Sindaco puo rivolgersi direttamente ai responsabili del settore dell unita sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente per iscritto il Presidente del Comitato di gestione.

Il Sindaco trasmettera immediatamente al legale rappresentante dell unita sanitaria locale copia delle ordinanze emanate.





TITOLO IV

STRUTTURE MULTIZONALI





Art. 27

(Presidi e servizi multizonali)


I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale.

La gestione delle strutture multizonali compete alle unita sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.





Art. 28

(Coordinamento dei presidi multizonali con le unita sanitarie locali)


Allorche l unita sanitaria locale gestisce presidi o servizi multizonali gli schemi dei piani e programmi che riguardano l organizzazione generale di detti presidi o servizi sono adottati previa consultazione delle altre unita sanitarie locali interessate.

Queste ultime devono essere obbligatoriamente sentite per tutti i problemi riguardanti l accesso ai servizi del presidio o servizio multizonale.

A tale fine gli atti relativi sono inviati alle unita sanitarie locali interessate, le quali esprimono il proprio parere, formulando eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni.

Trascorso il predetto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

In attesa che la legge regionale individui, ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento, la competenza a dirimere eventuali divergenze circa l obbligo di consultazione previsto dal primo comma del presente articolo e demandata a specifici provvedimenti del Consiglio regionale.






TITOLO V

DISTRETTI SANITARI DI BASE






Art. 29

(Compiti dei distretti sanitari di base)


Il distretto sanitario e il riferimento territoriale dove viene erogata l assistenza sanitaria di primo livello e di pronto intervento.

Fanno capo ai distretti tutte quelle prestazioni che interessano i cittadini in modo piu comune e frequente, ed in particolare:

- il controllo ed il miglioramento dell ambiente;

- a tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione nonche le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;

- le attivita diagnostiche, e terapeutiche domiciliari e ambulatoriali;

- la distribuzione dei farmaci;

- la informazione, la promozione sociale e l educazione dei cittadini;

- la vigilanza, la profilassi e l assistenza veterinaria.

L organizzazione e l integrazione dei servizi di base sono fissati dal piano sanitario regionale




Art. 30

(Criteri per l articolazione dei distretti)


L Assemblea generale, sentiti i Comuni interessati, suddivide il territorio dell unita sanitaria locale in distretti sanitari di base individuati, di norma, per gruppo di popolazione di diecimila abitanti.

Nella individuazione dei distretti sanitari di base l Assemblea generale deve tenere conto anche delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio e deve operare in modo da assicurare, in via normale, la corrispondenza tra il territorio del distretto con quello del Comune e con quello della circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.





TITOLO VI

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE





Art. 31

(Partecipazione degli utenti nel distretto)


Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalita e dell efficacia degli stessi, l Assemblea generale dell unita sanitaria locale promuove pubblici dibattiti sia in merito a specifiche e fondamentali questioni inerenti l attivita dell unita sanitaria locale, sia in relazione a problemi di carattere generale.

L Assemblea generale puo, inoltre, prevedere altre forme di partecipazione.




Art. 32

(Diritto all informazione dei componenti  l assemblea generale)


I componenti dell Assemblea generale dell unita sanitaria locale hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi dell unita sanitaria locale, nonche di ottenere tutte le informazioni necessarie per l esercizio del loro mandato.



Art. 33

(Diritto dei cittadini all informazione)


I cittadini residenti nell ambito territoriale dell unita sanitaria locale hanno diritto, previo rimborso delle spese di riproduzione, di ottenere copia dei provvedimenti che li riguardano direttamente.

Hanno diritto, altresì, di ottenere copia delle deliberazioni di interesse generale adottate dal Comitato di gestione e dall Assemblea generale.




TITOLO VII

I CONTROLLI DELL UNITA SANITARIA LOCALE





Art. 34

(Controllo sugli atti)


Il controllo sugli atti delle unita sanitarie locali e esercitato secondo le norme di cui alla legge regionale 21- 1- 1972, n. 2 e successive motivazioni, in forma decentrata nei capoluoghi di provincia, dalle Sezioni provinciali di controllo di cui alla lett. b) dell art. 1 della precitata legge regionale, integrata da un esperto in materia sanitaria nominato dal Consiglio regionale che designera, altresì, un esperto  supplente.

L organo di controllo di cui al precedente comma, esercita il controllo anche sugli atti degli enti ospedalieri, fino all estinzione della personalita giuridica degli stessi, con le modalita previste dalla legge regionale 21- 1- 1972, n. 2 e successive modificazioni.




Art. 35

(Poteri sostitutivi)


Ove occorra procedere alla rinnovazione del Comitato di gestione e l Assemblea generale non provveda entro trenta giorni, il Presidente della Regione invita l Assemblea stessa a provvedere entro i successivi trenta giorni. In mancanza, si procedera ai sensi di legge.





Art. 36

(Poteri sostitutivi nelle materie delegate)


In caso di inadempienza da parte degli organi dell unita sanitaria locale nell esercizio delle funzioni delegate, il Presidente della Regione fissa un termine adeguato per il compimento degli atti.

Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario << ad acta >>.





Art. 37

(Scioglimento del comitato di gestione)


Qualora il Comitato di gestione violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del piano sanitario regionale, il Presidente della Regione invita il Presidente del Comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.

Ove il Comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita il Presidente dell Assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del Comitato e a provvedere alla sua contestuale ricostituzione.

Nel caso che l Assemblea generale non vi provveda entro venti giorni, si provvedera ai sensi di legge.





Art. 38

(Servizio di coordinamento)


Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l attivita dell unita sanitaria locale, in ogni capoluogo di provincia sara costituito un servizio di coordinamento dipendente direttamente dall Assessorato regionale alla Sanita.

Il servizio di coordinamento avra anche compiti di sostegno e di collaborazione con gli organismi delle unita sanitarie locali ed e costituito da funzionari della Regione o da funz




TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLE UNITA SANITARIE LOCALI





Art. 39

(Servizi)


L unita sanitaria locale eroga le prestazioni tramite presidi e uffici raggruppati in servizi corrispondenti a settori di responsabilita sanitaria e a settori di responsabilita amministrativa.





Art. 40

(Servizi dell unita sanitaria locale)


In ogni unita sanitaria locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:

1) Servizi sanitari:

a) igiene pubblica dell ambiente e dell alimentazione e per la prevenzione dell igiene e della sicurezza  dei luoghi di lavoro;

b) materno - infantile e dell eta evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;

c) gestione dei presidi sanitari;

d) igiene ed assistenza veterinaria;

e) servizio farmaceutico.

2) Servizi amministrativi:

a) affari generali;

b) amministrazione del personale;

c) amministrazione economico - finanziaria;

d) amministrazione del provveditorato e dell economato; gestione tecnica;

e) gestione delle convenzioni.

A ciascun servizio e preposto un dirigente che risponde direttamente al Coordinatore amministrativo o sanitario dell Ufficio di Direzione dell andamento del proprio settore di responsabilita o servizio.

I presidi o servizi multizonali costituiscono settori autonomi di responsabilita sanitaria e amministrativa.





Art. 41

(Raggruppamento di funzioni omogenee)


Il piano sanitario regionale indichera le unita sanitarie locali nelle quali, a causa della loro ridotta dimensione, i servizi di cui all articolo precedente sono unificati in raggruppamenti omogenei in modo da formare non meno di tre servizi per la responsabilita sanitaria e non meno di tre servizi per la responsabilita amministrativa.





Art. 42

(Ufficio di direzione dell unita sanitaria locale)


I dirigenti dei servizi di cui al precedente art. 40 compongono, collegialmente, l Ufficio di Direzione dell unita sanitaria locale, che e preposto all organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi nonche alla direzione del personale.

Il Comitato di gestione dell unita sanitaria locale, tenuto conto degli specifici requisiti di professionalita e di esperienza di cui al III comma dell art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell art. 8 del DPR 761 del 20- 12- 79, individuera tra i dirigenti dei servizi amministrativi e i dirigenti dei servizi sanitari, un coordinatore amministrativo e un coordinatore sanitario.

L incarico di coordinatore e conferito per la durata di cinque anni.




Art. 43

(Consiglio tecnico degli operatori)


In ciascuna unita sanitaria locale e istituito il Consiglio tecnico degli operatori.

Il Consiglio tecnico degli operatori e organo di consultazione tecnica del Comitato di gestione ed esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal Comitato medesimo.

Esso deve essere obbligatoriamente sentito sull acquisto di attrezzature sanitarie di particolare importanza diagnostica e terapeutica, nonche sull istituzione, soppressione e modificazione di servizi sanitari dell unita sanitaria locale.

Con la costituzione del Consiglio tecnico degli operatori cessano di funzionare gli organi di consulenza sanitaria operanti all entrata in vigore della presente legge, nell ambito delle competenze trasferite alle unita sanitarie locali.





Art. 44

(Composizione del consiglio tecnico degli operatori)


Il Consiglio tecnico degli operatori e composto dai dirigenti dei servizi e da due rappresentanti per ciascuno dei ruoli sanitario, professionale e tecnico del personale in servizio presso l unita sanitaria locale, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli.

I componenti elettivi durano in carica tre anni.

Il Consiglio tecnico degli operatori e costituito con deliberazione del Comitato di gestione.

Esso nomina nel proprio seno un Presidente da scegliersi tra i membri elettivi e non elettivi.




Art. 45

(Conferenza dei servizi)


Il Presidente del Comitato di gestione dell unita sanitaria locale promuove, una volta l anno, la conferenza dei servizi, alla quale possono partecipare tutti gli operatori, per la verifica dell organizzazione in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti.





TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE





Art. 46

(Costituzione delle unita sanitarie locali)


Entro quindici giorni dall entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce le unita sanitarie locali secondo gli ambiti territoriali gia definiti con legge regionale.

Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale, sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, adotta, in relazione alle singole unita sanitarie locali, le disposizioni previste dall art. 61, comma III, della legge 23- 12- 1978 n. 833.

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni sono disciolti tutti gli enti e consorzi per la gestione dei servizi sanitari a norma dell art. 66 della predetta legge 833.




Art. 47

(Prima convocazione dell assemblea generale)


I comuni consociati provvedono alla nomina dei propri rappresentanti in seno all Assemblea generale dell unita sanitaria locale entro trenta giorni dalla data di costituzione delle unita sanitarie locali. Le relative deliberazioni sono trasmesse, oltre che agli organi di controllo, alla Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale insedia l Assemblea generale quando sia stata designata la maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni associati, nominando contemporaneamente commissari ad acta nei Comuni inadempienti al fine  della indicazione dei rappresentanti di competenza  secondo le norme di cui al VI comma  dell art. 6 della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale fissa, altresì, nel termine di venti giorni dalla costituzione delle unita sanitarie locali, la data della prima convocazione dell Assemblea generale delle unita sanitarie locali coincidenti con i Comuni singoli o con le Comunita Montane.




Art. 48

(Prima convocazione del comitato di gestione)


Avvenuta l elezione dei componenti il Comitato di gestione, il Presidente dell Assemblea generale provvede alla convocazione del Comitato stesso, che deve insediarsi entro dieci giorni dalla sua elezione.

In caso di omissione o ritardo, il Presidente della Regione promuove azione sostitutiva da parte del competente organo di controllo, che la esercita a norma dell art. 59, comma IV, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ed alle condizioni dell articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.





Art. 49

(Sede provvisoria dell unita sanitaria locale)


L Assemblea generale, nella prima riunione che sara tenuta presso la sede del Comune piu popoloso, fissera la sede provvisoria dell unita sanitaria locale fino all approvazione del Regolamento di cui al precedente art. 11.





Art. 50


Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383 e successive aggiunte e modificazioni.