Anno 1980
Numero 52
Data 31/05/1980
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 52

Regime giuridico degli organi di Governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennita' e incompatibilita' .



Art. 1


Non puo essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dell organo di Governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi e gia componente dell organo di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilita con la carica di Consigliere regionale, nonche coloro che direttamente o per conto d altri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con l ente interessato.

Le cause di incompatibilita previste dalla presente legge integrano quelle stabilite da leggi statali e regionali in materia.

La legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non contemplati nel 1 comma del presente articolo.





Art. 2


Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilita di cui all articolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio regionale entro 30 giorni provvede alla sua sostituzione.





Art. 3


Le indennita degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione, gia previste da leggi statali o regionali, sono fissate dal Consiglio regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrate, alla estensione del territorio servito e all indice di utenza.





Art. 4


La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione dura cinque anni che decorrono dalla data di insediamento.





Art. 5


I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono designati dalla assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con l ente comporta automaticamente la perdita della qualita di rappresentante del personale nell organico di governo dell ente e quindi la decadenza dalla carica.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.