Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 52
Regime giuridico degli organi di Governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennita' e incompatibilita' .
Art. 1Non puo essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dell organo di Governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi e gia componente dell organo di governo di altro ente similare.
Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilita con la carica di Consigliere regionale, nonche coloro che direttamente o per conto d altri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con l ente interessato.
Le cause di incompatibilita previste dalla presente legge integrano quelle stabilite da leggi statali e regionali in materia.
La legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non contemplati nel 1 comma del presente articolo.