Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 57 Corresponsione degli assegni di cui al contratto nazionale 1979/ 1981.
Art. 1Al personale regionale beneficiario dell assegno << una tantum >> di L. 250.000 per la mancata variazione trimestrale dell indennita integrativa speciale nell anno 1979 e corrisposta allo stesso titolo una ulteriore somma di Lire 120.000. Al personale regionale beneficiario in misura ridotta dell assegno di L. 250.000 l ulteriore somma e corrisposta in misura proporzionalmente ridotta.
Art. 2Dall 1 gennaio 1980 al personale regionale dipendente e corrisposto un assegno mensile fisso ricorrente e pensionabile pari a: L. 45.000 per il I e II livello LR n. 16/ 1980 L. 50.000 per il III e IV livello LR n. 16/ 1980 L. 55.000 per il V e VI livello LR n. 16/ 1980 L. 65.000 per il VII livello LR n. 16/ 1980 L. 95.000 per l VIII livello LR n. 16/ 1980.
Art. 3Fino all inquadramento dei livelli di cui alla LR n. 16/ 1980 gli assegni di cui all articolo precedente sono corrisposti nelle seguenti misure: L. 45.000 per le unita del I e II livello LR n. 18/ 74; L. 50.000 per le unita del III e IV livello LR n. 18/ 74; L. 55.000 per le unita del V livello LR n. 18/ 1974; L. 55.000 per le unita del VI livello LR n. 18/ 1974 con meno di anni tre di anzianita nel ruolo regionale dall 1 ottobre 1978; L. 65.000 per le unita del VI livello LR n. 18/ 1974 con oltre anni tre di anzianita nel ruolo regionale all 1 ottobre 1978; L. 95.000 per le unita del VII livello LR n. 18/ 1974.
Art. 4(Norma finanziaria) Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge, valutati in L. 270.000.000 per il 1979 e L. 2.050.000.000 per il 1980 trovano copertura rispettivamente nei capp. 00332 << Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalle LLRR di inquadramento del personale compresi quelli riflessi previdenziali ed assistenziali - Stipendi 1979 e retro >> e 00302 << Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali. LR n. 18/ 1974, ed oneri rivenienti dall applicazione dell art. 4 della LR n. 23/ 1974 e successive modificazioni >> del Bilancio di previsione per l esercizio 1980.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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