Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 58 Interventi per favorire l' integrazione sociale e l' autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps.
Art. 1La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell articolo 2 dello Statuto, nel quadro delle competenze regionali di cui all art. 22 del DPR del 24 luglio 1977 n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi ed interventi volti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps, soprattutto ai fini della realizzazione del diritto al lavoro. Gli interventi di cui alla presente legge sono da considerarsi integrativi rispetto ad ogni altro intervento delle categorie protette in atto o prevedibile da altre leggi, particolarmente per quanto concerne il diritto allo studio.
Art. 2Le iniziative regionali, dirette a porre i portatori di handicaps nelle condizioni di divenire capaci di svolgere una vita normale, indipendente e completamente integrata nella Societa, devono favorire: a) l istruzione secondaria e universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico - speciale; b) l inserimento lavorativo; c) il mantenimento e l inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.
Art. 3Per perseguire le finalita di cui al punto a) dell art. 2: a) si interviene nei confronti di studenti portatori di handicaps residenti in Puglia, che intendono accedere o siano gia avviati alla Scuola Media Superiore e all Universita e per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi. Gli interventi che, ai sensi dell art. 1, secondo comma, hanno carattere integrativo, vengono erogati dai Comuni e concernono: sussidi didattici, trasporti ed assistenza individuale; b) La Giunta Regionale, al fine poi di agevolare l apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, sentita la Commissione Consiliare, puo stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico - speciale, in senso lato, ovvero attrezzature specifiche idonee allo svolgimento dell attivita.
Art. 4Per perseguire le finalita di cui al punto b) dell art. 2, si interviene nei confronti di cittadini residenti in Puglia, con handicaps tali che comportino una diminuzione permanente della capacita lavorativa superiore a due terzi e che, non essendo collocati ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, aspirino ad essere inseriti al lavoro. Le iniziative che, a tal fine assume la Regione, prevedono: 1) l assegnazione di contributi ai Comuni i quali, in forma singola o associata, promuovono e garantiscono la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi: a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all attivita lavorativa degli handicappati; b) facilitazioni per l istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane e agricole, soprattutto a carattere cooperativistico di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati; c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, individuabili anche dall osservatorio del mercato del lavoro, degli oneri sociali derivanti dall inserimento lavorativo; d) assunzione totale degli oneri sostenuti per l attivita di formazione professionale svolte sul posto da altri dipendenti della stessa azienda, riferita ad un lavoratore occupato con la qualifica superiore ad apprendista e finalizzata comunque ad un idonea collocazione del lavoratore medesimo. Gli interventi succitati devono essere organicamente compresi nell articolazione dei provvedimenti assunti dagli Enti locali e volti a favorire l inserimento lavorativo degli handicappati; 2) l accoglimento, in via prioritaria, delle richieste di concessione di contributi di cui all art. 1 della legge regionale del 13- 6- 78 n. 22, formulate dalle imprese artigiane, costituite in forma singola o associata che, in base alle proprie linee di programmazione, s impegnino, per tutto il periodo di vincolo previsto dalla legge, a mantenere l occupazione di soci o di dipendenti handicappati in numero non inferiore al 20% dei propri dipendenti; 3) l elevazione del contributo in conto capitale di cui ai punti a), b) e c) dell art. 9 della legge regionale del 13 giugno 1978, n. 22, al 75% delle spese occorrenti per l acquisto, la costruzione, l ampliamento e l ammodernamento di laboratori e al 100% degli oneri di urbanizzazione (allacciamenti elettrici idrici e fognanti) nei confronti delle imprese artigiane aventi tra i ropri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione permanente della capacita lavorativa, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482. L ammontare, comunque, del contributo in conto capitale previsto dal 2° comma dell art. 11 della LR n. 22/ 79 viene elevato a Lire 30.000.000. I Comuni singoli o associati: - sono tenuti ad assicurare la partecipazione di Associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione e alla verifica dei provvedimenti di cui al 3° comma del precedente art. 4; - stabiliscono contatti con le imprese e con la Commissione di cui all art. 16 della legge 2 aprile 1968 n. 482, in ordine alla possibilita di un utile inserimento dei soggetti di cui all art. 4 in posti di lavoro adeguati alle personali capacita degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; - esaminano, su richiesta del datore di lavoro o dell handicappato, i problemi riguardanti l inserimento di quest ultimo e suggeriscono idonei conseguenti interventi; - per mezzo dei Servizi Sociali e Sanitari presenti nel territorio, promuovono la predisposizione di interventi atti a garantire ogni forma di sostegno all inserimento lavorativo degli handicappati e l adattamento all ambiente di lavoro e dell ambiente stesso nei confronti del lavoratore handicappato.
Art. 5Per perseguire le finalita di cui al punto c) dell art. 2, si interviene nei confronti di quei cittadini che, a causa del proprio handicap, siano istituzionalizzati o soggetti a rischi di istituzionalizzazione e di altra situazione emarginante e/ o segregante. Al riguardo la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzano interventi diretti a: a) costruire, riammodernare, acquistare o riattare appartamenti o altre strutture immobiliari che, inserite nel normale contesto ambientale, siano destinate all istituzione di servizi per gli handicappati gravi i quali siano costituiti in gruppi organicamente formati tenendo presenti le barriere architettoniche contrassegnate in maniera univoca su tutto il territorio regionale; b) gestire in forma diretta o convenzionale con Enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato, strutture diurne e residenziali (Centri polifunzionali) che richiedono un alta intensita assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a dieci, preferibilmente residui nel territorio del Comune o dell associazione di Comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all eta degli utenti; c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte alla organizzazione del tempo libero, gestite da Enti Pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.
Art. 6La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, costituisce un gruppo di lavoro coordinato dall Assessore alla Sanita e la presenza di un esponente dell Associazione Regionale Handicappati medio grave, avente il compito di predisporre un programma di ricerche socio - epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Tale programma, da predisporsi in collaborazione con le organizzazioni interessate, deve tendere ad accertare l idoneita degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l eventuale loro adeguamento. La Giunta Regionale medesima definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epidemiologica locali e regionali, nonche con l osservatorio del mercato del lavoro in Puglia al fine di meglio valutare la rispondenza tra gli interventi per l inserimento lavorativo degli handicappati e la situazione occupazionale del territorio.
Art. 7Il finanziamento regionale ai Comuni per gli interventi di loro competenza e realizzato con il metodo della programmazione. La Giunta Regionale, su proposta dell Assessore al Lavoro che deve assicurare il collegamento tra i vari settori di interventi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, comprendente un rappresentante dell Associazione Regionale Handicappati medio grave, sottopone all approvazione del Consiglio Regionale, il programma annuale che contiene anche l indicazione dei criteri per l assegnazione ai Comuni dei contributi finalizzati agli interventi di cui al 1° comma del presente articolo. Il suddetto programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli Enti Locali.
Art. 8I Comuni che intendono avvalersi del contributo regionale per gli interventi di cui al precedente art. 3 inviano, con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, la documentazione relativa al numero degli interventi programmati, alla spesa presunta per ciascuno di essi ed ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.
Art. 9I Comuni che intendano accedere ai contributi di cui al 2° comma dell art. 4 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante: - la descrizione degli interventi prescelti in rapporto alla situazione occupazionale presente nel territorio ed aventi la validita annuale; - il numero e le caratteristiche degli handicappati interessati a ciascuno intervento; - la spesa presunta per ogni intervento; - ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al 1# comma del precedente art. 7. I contributi possono essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno. La richiesta di finanziamento di cui innanzi deve essere inoltrata entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.
Art. 10Per ottenere i finanziamenti di cui all art. 5, i Comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i piani annuali relativi alle attivita gestite direttamente o in convenzione con Enti pubblici o privati. I piani recano: - la descrizione degli interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi; - il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno e portatore, con specifico riferimento alle difficolta soggettive derivanti dall handicap; - il numero e la qualificazione del personale impegnano, ove necessario, per la realizzazione dell intervento; - la spesa presunta per ogni intervento; - ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7. La richiesta di finanziamento di cui innanzi, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.
Art. 11Per gli interventi previsti dall art. 2, nell anno 1980, si provvedera mediante la seguente variazione al bilancio in corso: PARTE II - SPESA Variazione in aumento Cap. 15103( cni) << Interventi per favorire l integrazione ecc. A) Istruzione secondaria e universitaria e produzione e distribuzione di materiale didattico – speciale stanziamento competenza L. 30.000.000 stanziamento cassa L. 30.000.000 B) Inserimento lavorativo stanziamento competenza L. 300.000.000 stanziamento cassa L. 300.000.000 Mantenimento e inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita stanziamento competenza L. 150.000.000, stanziamento cassa L. 150.000.000 per gli interventi previsti dall art. 6 e concernenti un programma di ricerche socio epidemiologiche: stanziamento competenza L. 20.000.000 stanziamento cassa L. 20.000.000 Totale competenza L. 500.000.000 Totale cassa L. 500.000.000 Variazione in diminuzione Cap. 15102 << Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie LR 65/ 78 >> stanziamento competenza L. 500.000.000 stanziamento cassa L. 500.000.000 Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1981 e seguenti si istituira apposito capitolo relativo agli interventi di cui agli artt. 2 e 6 della precedente legge.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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