Anno 1980
Numero 61
Data 06/06/1980
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 61

Contributi sulla spesa per l' acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale



Art. 1


E concesso a favore dei Comuni della Regione un contributo sulla spesa per l acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

L entita del suddetto contributo puo raggiungere l 80% del costo delle attrezzature.




Art. 2


I Comuni che intendono fruire dei benefici di cui all art. 1 devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal Sindaco pro - tempore del Comune, indirizzata alla Regione Puglia – Assessorato agli Enti Locali e Polizia Urbana e Rurale, corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale che dovra contenere l indicazione delle attrezzature che si intendono acquistare, dell uso cui saranno adibite, del relativo costo, della somma richiesta a titolo di contributo e dei mezzi per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Per la prima applicazione il termine e fissato entro 60 gg. dall entrata in vigore della presente legge.




Art. 3


La Giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da parte delle amministrazioni comunali, provvedera, con proprio provvedimento, a deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di massima fissati dalla competente Commissione consiliare.





Art. 4


Alla liquidazione dei contributi gia promessi provvede la Giunta regionale, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei Comuni interessati dall avvenuto acquisto delle attrezzature e dell avvenuto collaudo delle stesse.





Art. 5


Alla determinazione dell importo dei contributi da concedersi per l esercizio 1981 e seguenti provvedera annualmente la legge di bilancio.





Art. 6


All onere derivante dall applicazione della presente legge ammontante a L. 140.000.000 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 01207( cni) << Contributi sulla spesa per l acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale >>. Stanziamento di competenza L. 140.000.000 Stanziamento di cassa L. 140.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 16202 << Fondo globale per finanziamento leggi regionali in corso di adozione >> Stanziamento di competenza L. 140.000.000 Stanziamento di cassa L. 140.000.000