Anno 1980
Numero 64
Data 09/06/1980
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 64

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, concernente « Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte ».



Art. 1


Le lettere c), d) ed e) dell art. 2 della L. R. 24- 7- 1978 n. 34 sono così sostituite:

<< c) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario nonche di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20, contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo;

d) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonche di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo;

e) nella concessione di prestiti di conduzione ad ammortamento annuale per la gestione dell azienda cooperativa >>.





Art. 2


Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui alla lettera c) dell art. 2 della legge 24- 7- 1978 n. 34 e pari, limitatamente ad un periodo di preammortamento di quattro anni, all intera misura del tasso praticato dagli Istituti ed Enti autorizzati a gestire il credito agrario.





Art. 3


Nel bilancio di previsione della Regione per l anno 1980, alla parte spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 04917 L. 578.837.723

In aumento

cni << Spese per l attuazione degli interventi a fondo perduto previsti dalla LR 34/ 78 e successive modificazioni art. 2 lett. c) e d) L. 478.837.723

cni << Limite di impegno per il concorso regionale sugli interessi previsto dalla LR 34/ 78 e successive modificazioni - art. 2 lett. b), c), d) >>. L. 100.000.000.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.