Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 66 Provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
Art. 1(Finalita) Con la presente legge la Regione Puglia si propone di favorire la formazione e/ o l ampliamento della proprieta coltivatrice allo scopo di assicurare la costituzione di aziende efficienti e valide sotto il profilo tecnico - economico.
Art. 2(Soggetti beneficiari e tipologia delle provvidenze) Per conseguire le finalita di cui all art. 1, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1/ 6/ 1977 n. 285, sia singoli che associati in cooperative, nonche ai laureati in scienze agrarie e ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l agricoltura, la Regione puo concedere mutui fino a trenta anni a tasso agevolato con i mezzi finanziari propri. La Regione puo altresì disporre a favore dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia finanziamenti per l acquisto e la trasformazione di aziende agrarie e/ o di fondi rustici, da cedere in proprieta entro tre mesi dall acquisto ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto delle priorita stabilite nella presente legge, per gli scopi di cui all art. 1
Art. 3(Modalita per l erogazione delle provvidenze) La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all art. 2 e stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia superiore al 3% in caso di fondi ricadenti nelle zone delle Comunita Montane di cui alla legge regionale 5/ 9/ 1972 n. 9 e successive modificazioni nonche nelle zone montane e svantaggiate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20- 6- 1978 n. 3710, e al 4% in caso di fondi ricadenti nel restante territorio della Regione. La concessione dei mutui e, in ogni caso, subordinata al rilascio di apposito nulla – osta da parte dei responsabili degli Ispettorati provinciali all agricoltura competenti per territorio, che si pronunciano anche sulla congruita del prezzo di acquisto, e non puo essere assentita: a) a favore di richiedenti che abbiano superato l eta di 45 anni; b) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati in zone definite non agricole dagli strumenti urbanistici adottati, anche se in corso di definitiva approvazione, ovvero in zone soggette a vincolo ai sensi degli artt. 1 e 14 del RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267 e successive modificazioni; c) qualora si tratti di richieste concernenti lo acquisto di fondi con imponibile fondiario inferiore a L. 2.000=. La concessione dei mutui puo tuttavia essere assentita per l acquisto di fondi idonei all arrotondamento di aziende possedute dal richiedente a condizione che l imponibile fondiario del fondo posseduto, sommato a quello del fondo che si intende acquistare in proprieta, non risulti inferiore a L. 2.000= e in tal caso si prescinde dall eta di cui al punto a); d) qualora si tratti di richiedenti non residenti nella Regione; e) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati fuori della Regione. Le annualita di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, relative ai mutui di cui all art. 2 sono versate dagli Istituti di Credito al Fondo regionale di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante a copertura delle spese di cui al secondo comma dell art. 7 della legge statale 26/ 5/ 1965 n. 590, a titolo di rimborso delle anticipazioni e di incremento del Fondo. La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si intende revocata se nel periodo di ammortamento dei mutui e comunque entro 15 anni dalla data di acquisto il fondo viene alienato volontariamente o senza giusta causa, ovvero se il beneficiario cessa di esercitare l attivita agricola o di coltivare direttamente la terra. La erogazione dei finanziamenti di cui all ultimo comma dell art. 2 avviene annualmente in base ai programmi presentati alla Regione dall Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia. L ERSAP pratica ai soggetti che risultano cessionari dei terreni condizioni identiche a quelle previste nella presente legge. Le spese inerenti la trasformazione sono conteggiate al netto del contributo previsto dalle leggi vigenti in materia di miglioramenti fondiari.
Art. 4(Ordine di priorita nella individuazione dei soggetti beneficiari) Nella concessione dei mutui di cui all art. 2 sono prioritariamente considerate, nell ordine, le richieste inoltrate da: a) cooperative agricole o loro consorzi costituite da affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1/ 6/ 1977 n. 285, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di soci in eta compresa fra 18 e 35 anni; b) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1/ 6/ 1977 n. 285, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una eta non superiore a 35 anni; c) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una eta superiore a 35 anni; d) laureati in scienze agrarie e diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l agricoltura.
Art. 5(Ordine di priorita nella individuazione delle operazioni da ammettere alle provvidenze) Nella concessione dei mutui di cui all art. 2, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 4, sono prioritariamente considerate, nell ordine, le richieste tendenti a: a) consentire l esercizio di prelazione o di riscatto anche se tra la parte sia intervenuto accordo diretto senza la notificazione di cui al quarto comma dell art. 8 della legge statale 26- 5- 165, n. 590 e sempre che tale esercizio derivi da un contratto stipulato almeno tre anni prima della richiesta del mutuo, nonche evitare il frazionamento per successione ereditaria; b) realizzare l accorpamento di fondi rustici al fine precipuo di consentire la attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale approvato ai sensi della normativa regionale vigente; c) consentire l accesso alla terra, da parte di giovani coltivatori in eta fino a 35 anni o delle cooperative agricole di cui alla lettera a) dell art. 4.
Art. 6(Commissioni provinciali per la valutazione dei valori fondiari medi) Allo scopo di indicare annualmente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unita di superficie ed a tipi di coltura, secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore regionale all agricoltura, e istituita in ciascuna Provincia una Commissione composta da: a) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l Assessorato regionale all agricoltura che la presiede; b) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l Ispettorato Provinciale all Agricoltura, con funzioni fra l altro di segretario; c) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; d) un funzionario dell Ufficio Tecnico ErTimes New Romane designato dall Intendente di Finanza territorialmente competente; e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse a livello provinciale. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e durano in carica cinque anni. Il giudizio di congruita di cui al secondo comma dell art. 3 viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione alle caratteristiche dei singoli fondi.
Art. 7(Procedure ed esercizio delle funzioni relative alla concessione delle provvidenze) Le domande di mutuo sono presentate agli Ispettorati provinciali all agricoltura territorialmente competenti. I responsabili degli Ispettorati provinciali sono delegati ad esercitare le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione delle provvidenze, nonche quelle relative al diniego delle stesse, previo parere dei Comitati consultivi territorialmente competenti di cui all art. 11 della legge regionale 3/ 3/ 1978 n. 15. La Giunta regionale procede periodicamente, su proposta dell Assessore regionale all agricoltura, a ripartire le disponibilita finanziarie di cui alla presente legge fra gli Ispettori provinciali all agricoltura, ad accreditare le somme necessarie ai rispettivi responsabili, a rendere esecutivi i provvedimenti relativi alle liquidazioni di cui al precedente comma. Le domande gia acquisite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di leggi statali preesistenti si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge purche se ne rispettino le norme. Non possono essere accolte le domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto gia effettuate con la corresponsione del prezzo. Le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione dei finanziamenti di cui all ultimo comma dell art. 2 sono esercitate dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore regionale all agricoltura. Avverso le decisioni di cui al secondo comma e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica della decisione, alla Giunta regionale, che delibera in merito su proposta dell Assessore regionale all agricoltura.
Art. 8(Fondo regionale di rotazione) Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e istituito presso la Regione un Fondo di rotazione dal quale sono tratte le occorrenti anticipazioni a favore degli Istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento. La concessione e l utilizzazione delle anticipazioni sono regolate da apposite convenzioni che la Regione stipulera con i suddetti Istituti. Le somme che i suddetti Istituti riverseranno nel Fondo di rotazione per quote di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, dedotti i compensi previsti dalle suddette convenzioni, sono destinate a consentire ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui.
Art. 9(Rinvio alla legislazione statale preesistente) Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, e purche non in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di cui alle leggi statali 26/ 5/ 1965 n. 590 e 14/ 8/ 1971, n. 817, e loro successive modificazioni e norme di attuazione.
Art. 10(Divieto di cumulo) Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le medesime finalita da altre norme statali e/ o regionali. Si deroga a quanto contenuto nel precedente comma, fino al limite massimo dell intero importo del prezzo d acquisto ritenuto congruo, nel caso in cui i beneficiari siano le cooperative di cui alla legge 1/ 6/ 1977 n. 285 e successive modificazioni.
Art. 11Per la concessione dei mutui di cui alla presente legge, a favore del Fondo regionale di rotazione e autorizzata una somma pari a 30 miliardi di lire nel poliennio 1980/ 1982. La quota che fa carico alla competenza del Bilancio di previsione della Regione per l esercizio 1980 e pari a 2 miliardi di lire. Per i restanti esercizi le relative quote sono determinate con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione. Al Bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni: PARTE II - SPESA Variazione in aumento Cap. 04305( cni) << Fondo regionale di Rotazione per lo sviluppo della proprieta coltivatrice >> competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000 Variazione in diminuzione Cap. 16206 << Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo >> Spese di investimenti ai sensi dell art. 7 della L. 183/ 1976 competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000 Nel suddetto (cni) confluiranno, oltre le annualita di cui al 3 comma dell art. 3, anche le disponibilita finanziarie assegnate alla Regione relative al soppresso Fondo Nazionale di Rotazione istituito dalla legge statale 26/ 5/ 65 n. 590.
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