Anno 1980
Numero 70
Data 09/06/1980
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
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Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 70

Istituzione della Consulta regionale femminile.



Art. 1


La Regione, nell ambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e 37 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale femminile.





Art. 2


La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parita tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalita della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.





Art. 3


La Consulta regionale femminile:

a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all assetto economico e sociale della Regione;

b) segnala l opportunita di proporre al Parlamento, ai sensi dell art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l attuazione dei programmi e delle leggi;

d) propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte femminili;

e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;

f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;

g) cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonche la pubblicazione di volumi e periodici.

La Consulta femminile, inoltre, promuovere ogni piu consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettivita  e ne trasmette le istanze alla Regione.




Art. 4


La Consulta regionale femminile e composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:

a) delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentativita a livello nazionale e regionale; abbiano come finalita istituzionali l emancipazione e la  liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attivita non circoscritta ad interessi di categoria professionale;

b) delle Commissioni femminili o uffici << lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro;

c) delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro;

d) delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l esistenza dei requisiti richiesti.

L incarico di componente della consulta non da diritto a compensi comunque denominati.





Art. 5


Un associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente art. 4.





Art. 6


Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.

La Consulta e insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore e nominato nei modi previsti dal 1# comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

L attivita della consulta e coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalita indicate nel Regolamento di cui all art. 10 della presente legge.





Art. 7


La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La Consulta puo chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

La Consulta puo, altresì, presentare mozioni,  osservazioni e proposte ai componenti organi regionali.

Alle riunioni della Consulta hanno facolta di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali.

La Consulta puo chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.





Art. 8


La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo funzionamento.



Art. 9


Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.





Art. 10


La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

Il regolamento e approvato dal Consiglio regionale.





Art. 11


Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all art. 4 devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Dalla scadenza di tale termine decorrono i 60 giorni previsti dall art. 6 per la nomina della Consulta.