Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 70 Istituzione della Consulta regionale femminile.
Art. 1La Regione, nell ambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e 37 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale femminile.
Art. 2La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parita tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalita della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.
Art. 3La Consulta regionale femminile: a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all assetto economico e sociale della Regione; b) segnala l opportunita di proporre al Parlamento, ai sensi dell art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna; c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l attuazione dei programmi e delle leggi; d) propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte femminili; e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica; f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni; g) cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonche la pubblicazione di volumi e periodici. La Consulta femminile, inoltre, promuovere ogni piu consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettivita e ne trasmette le istanze alla Regione.
Art. 4La Consulta regionale femminile e composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna: a) delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentativita a livello nazionale e regionale; abbiano come finalita istituzionali l emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attivita non circoscritta ad interessi di categoria professionale; b) delle Commissioni femminili o uffici << lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro; c) delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro; d) delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti. Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione. Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima. Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l esistenza dei requisiti richiesti. L incarico di componente della consulta non da diritto a compensi comunque denominati.
Art. 5Un associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente art. 4.
Art. 6Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura. La Consulta e insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti. In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore e nominato nei modi previsti dal 1# comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. L attivita della consulta e coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalita indicate nel Regolamento di cui all art. 10 della presente legge.
Art. 7La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile. La Consulta puo chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale. I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza. La Consulta puo, altresì, presentare mozioni, osservazioni e proposte ai componenti organi regionali. Alle riunioni della Consulta hanno facolta di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali. La Consulta puo chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.
Art. 8La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo funzionamento.
Art. 9Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.
Art. 10La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento. Il regolamento e approvato dal Consiglio regionale.
Art. 11Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all art. 4 devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa. Dalla scadenza di tale termine decorrono i 60 giorni previsti dall art. 6 per la nomina della Consulta.
|