Anno 1980
Numero 74
Data 21/06/1980
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 74

Modifica art. 16 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 « Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali » e degli artt. 1 e 2 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 « Determinazione delle indennita' dovute ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione ».



Art. 1


L art. 16 della legge regionale 21- 1- 72, n. 2 e sostituito dal seguente:

<< Il Comitato regionale e le Sezioni decentrate subiscono mensilmente il calendario delle sedute, che devono avere luogo non piu di venti volte al mese.

Il calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate alla Regione.

L ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data dell adunanza.

Nello stesso termine la documentazione riguardante gli argomenti allo ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell organo di controllo.

Alle riunioni del Consiglio regionale e della sezione decentrata devono essere invitati e possono partecipare anche i componenti supplenti:  questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un componente effettivo.

I componenti dei Collegi che per qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informare il Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

Il Presidente del Comitato di controllo o di ciascuna Sezione decentrata invita alle sedute, limitatamente all esercizio dei controlli di cui all art. 16 della legge 12- 2- 68, n. 132, il Medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva Provincia.

L assenza o impedimento del Medico Provinciale non impedisce di deliberare>>.




Art. 2


L art. 1 della legge regionale 5- 9- 72, n. 12 e sostituito dal seguente:

<<Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente del comitato regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, nonche ai Presidenti delle sezioni provinciali decentrate per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi e degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, e corrisposta una indennita di lire trentamila per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti e corrisposta una indennita di lire venticinquemila per ogni giornata di seduta>>.





Art. 3


L art. 2 della legge regionale 5- 9- 72, n. 12 e sostituito dal seguente:

<<Ai componenti supplenti compete l indennita prestabilita anche quando intervenendo alla seduta, non sostituiscono i componenti effettivi>>.





Art. 4


L onere riveniente dall applicazione della presente legge trova copertura sul cap. 00204 << Spese per i componenti i Comitati di controllo - LLRR n. 12/ 72, n. 5/ 73 e successive modificazioni >> del Bilancio 1980, che trova la necessaria copertura.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.