Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 75 Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2 - 4 gennaio 1979.
Art. 1(Finalita) Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma straordinario di interventi tendente a favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale delle aziende agricole ubicate in zone, delimitate dalla Giunta regionale ai sensi dell art. 3 della legge regionale 11/ 4/ 1979 n. 19, in cui sia stato necessario procedere ad un diffuso svellimento di coltivazioni legnose in seguito ai danni provocati dalle gelate del 2/ 3/ 4 gennaio 1979.
Art. 2(Tipologia degli interventi e degli incentivi) Le finalita del programma sono perseguite attraverso misure per: a) agevolare il reimpianto delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate; b) integrare i redditi degli operatori agricoli danneggiati negli anni immediatamente successivi al reimpianto; c) favorire ed orientare le riconversioni produttive in maniera che esse siano coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale e zonale. Per l attuazione delle suddette misure, ai soggetti di cui all art. 3 che ne facciano apposita domanda entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi i seguenti incentivi: a) per il reimpianto delle coltivazioni legnose: contributi complementari rispetto a quelli previsti dalla legge statale 25/ 5/ 1970 n. 364, così come modificata dalla legge regionale 11/ 4/ 1979, n. 19, tali da portare la misura complessiva dell incentivazione al 100% della spesa ritenute ammissibile; b) per integrare i redditi degli operatori agricoli: contributi annuali, nella misura massima di 700.000 lire ad ettaro da corrispondere graduandoli in relazione al tipo e all entita dell impianto, in aggiunta ai contributi di cui alla lettera a), per la durata di 5 anni in caso di reimpianto di olivi e di 2 anni in caso di reimpianto di altre piante legnose; c) per favorire e orientare le riconversioni: contributi fino a un massimo dell 80% della spesa ritenuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte. Dette specie saranno individuate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente, in coerenza con le convocazioni delle zone e con le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di realizzazione. Gli incentivi di cui alle lettere b) e c) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda; la loro cumulabilita con quelli concessi ai sensi di altre leggi o da parte di altri Enti pubblici e consentita nei limiti previsti dal presente articolo. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per opere gia eseguite, purche occasionate dai danni provocati dalle gelate del 2/ 3/ 4 gennaio 1979, e possono essere erogati in piu soluzioni sulla base dello stato di avanzamento delle opere.
Art. 3(Soggetti beneficiari) Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi a tutti gli operatori agricoli proprietari dei terreni aventi diritto al ripristino o alla riconversione nonche agli altri conduttori agricoli autorizzati ad operare dai legittimi proprietari o da situazioni previste dalle vigenti disposizioni, con precedenza per i coltivatori diretti, per i manuali lavoratori della terra e per i titolari di piccole aziende agrarie, singoli o associati.
Art. 4(Adozione del programma) Il programma di interventi di cui alla presente legge e predisposto dall Assessorato regionale all agricoltura, sulla base delle domande pervenute nei termini di cui all art. 2 e istruite ai sensi dell art. 5, ed e adottato dalla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente.
Art. 5(Esercizio delle funzioni amministrative) Le funzioni amministrative relative alla ricezione delle domande, loro istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi, nonche quelle relative al diniego degli stessi e ai controlli, sono delegate ai responsabili degli uffici provinciali dell agricoltura della Regione territorialmente competenti, nei limiti delle assegnazioni disposte a loro favore. Avverso le decisioni dei responsabili degli uffici provinciali dell agricoltura e ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
Art. 6(Autorizzazione della spesa e assegnazione delle somme) Per l attuazione del programma e autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire nel biennio 1980- 81. La quota a carico del bilancio di previsione della Regione per l anno 1980 e pari a 798 milioni di lire. La restante quota sara iscritta in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione per l anno 1981. Per i fini di cui al 2 comma, nel bilancio regionale di previsione per l anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni: Parte II -Spesa Variazione in aumento Cap. 04714( cni): << Contributi in c /capitale per la ripresa di imprese colpite dalle gelate del gennaio 1979 >> competenza L. 798.000.000, cassa L. 798.000.000 Variazione in diminuzione Cap. 16206: <<Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo>> competenza L. 798.000.000, cassa L. 798.000.000 Le assegnazioni a favore dei responsabili degli Uffici Provinciali all Agricoltura della Regione sono disposte in un unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello Assessore regionale all Agricoltura, in base a documentata richiesta e in ogni caso dopo l adozione di cui all art. 4. La Giunta regionale, in caso di mancata utilizzazione delle somme, su proposta dell Assessore regionale all agricoltura, puo disporre variazioni nell assegnazione delle somme stesse.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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