Anno 1980
Numero 76
Data 21/06/1980
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 76

Variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1980.



Art. 1


Ai programmi costruttivi di cui alla LR n. 3 dell 1- 2- 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l ammissibilita alla concessione del mutuo e l ammontare dello stesso, si applica la normativa statale vigente per quanto riguarda i limiti di reddito per l accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, il limite massimo di mutuo concepibile nonche i limiti massimi di costo.

A richiesta delle cooperative che hanno gia ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione dell ammissibilita della concessione del mutuo anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potra concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dall applicazione dei costi massimi vigenti, all atto della richiesta, nella Regione Puglia per l edilizia agevolata - convenzionata.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle disponibilita di bilancio anche a programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo Statale, per i quali l Istituto mutuante non ha ancora stipulato l atto di erogazione e quietanza a saldo.

Nei limiti delle disponibilita di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree di proprieta nell ambito nei piani di zona di cui alla legge 18- 4- 1962, n. 167, sempre che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979.

Ai programmi costruttivi gia ammessi o da ammettere a finanziamento previsto dalla LR n. 3 dell 1- 2- 70 fino alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge statale 5- 8- 1978, n. 457 per l edilizia agevolata - convenzionata, purche i relativi progetti alla data di cui innanzi risultino gia approvati dalle Commissioni edilizie comunali.

I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti gia convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5- 8- 78, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa.

Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della LR n. 3/ 1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.

Per i programmi di edilizia agevolata la Regione esplichera i propri compiti previsti dall art. 4, lett. m), della legge statale 5 agosto 78 n. 457 e dall art. 4 della LR n. 35 del 4- 8- 78, attinenti alla verifica tecnico – amministrativa dell opera ammessa a contributo, con la nomina del collaudatore tecnico – amministrativo o con altro accertamento previsto dalle norme vigenti, in conformita delle disposizioni in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata.





Art. 2


La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all art. 2 della LR 29- 8- 79, n. 57 e disciplinata, per quanto compatibile, dalla convenzione vigente nella Regione Puglia per i programmi costruttivi di edilizia agevolata – convenzionata disposti dalla legge statale 5- 8- 78, n. 457.

Il quarto comma dell art. 2 della L. R. 29 agosto 1979, n. 57 e così sostituito:

<< Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l edilizia residenziale agevolata - convenzionata di cui alla legge statale 5- 8- 78, n. 457.

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dell abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all art. 31, lett. B, della legge 5- 8- 78, n. 457 >>.

L ultimo comma dell art. 1 e l ultimo comma dell art. 2 della l.r. 29 agosto 1979, n. 57 sono abrogati.

L art. 4 della legge di cui al comma precedente e sostituito dal seguente:

<< Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per l acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15- 2- 80 n. 25 >>.

Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 57 si applicano gli adeguamenti previsti dalla legge statale 15- 2- 1980, n. 25.

La Giunta regionale e autorizzata a trasferire le eventuali disponibilita finanziarie non utilizzate per l accoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggi, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e viceversa.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per l anno finanziario 1979.

Per l anno 1980 ed in deroga all art. 7 della LR 29 agosto 1979 n. 57, la Giunta regionale e autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle domande nonche stabilire le priorita di ammissione al contributo in conformita a quanto disposto dal XII comma dell art. 9 della legge statale 15- 2- 1980, n. 25.





Art. 3


L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nei limiti gia previsti dai capitoli n. 01208 e n. 01220 del bilancio di previsione dell esercizio finanziario 1980.



Art. 4


E approvata l allegata variazione ( all. A) al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980.

E approvata l allegata variazione al bilancio per l esercizio 1980 dell Ente Regionale di Sviluppo agricolo della Puglia( ERSAP)( All.B).