Ai programmi costruttivi di cui alla LR n. 3 dell 1- 2- 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l ammissibilita alla concessione del mutuo e l ammontare dello stesso, si applica la normativa statale vigente per quanto riguarda i limiti di reddito per l accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, il limite massimo di mutuo concepibile nonche i limiti massimi di costo.
A richiesta delle cooperative che hanno gia ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione dell ammissibilita della concessione del mutuo anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potra concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dall applicazione dei costi massimi vigenti, all atto della richiesta, nella Regione Puglia per l edilizia agevolata - convenzionata.
Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle disponibilita di bilancio anche a programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo Statale, per i quali l Istituto mutuante non ha ancora stipulato l atto di erogazione e quietanza a saldo.
Nei limiti delle disponibilita di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree di proprieta nell ambito nei piani di zona di cui alla legge 18- 4- 1962, n. 167, sempre che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979.
Ai programmi costruttivi gia ammessi o da ammettere a finanziamento previsto dalla LR n. 3 dell 1- 2- 70 fino alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge statale 5- 8- 1978, n. 457 per l edilizia agevolata - convenzionata, purche i relativi progetti alla data di cui innanzi risultino gia approvati dalle Commissioni edilizie comunali.
I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti gia convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5- 8- 78, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa.
Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della LR n. 3/ 1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.
Per i programmi di edilizia agevolata la Regione esplichera i propri compiti previsti dall art. 4, lett. m), della legge statale 5 agosto 78 n. 457 e dall art. 4 della LR n. 35 del 4- 8- 78, attinenti alla verifica tecnico – amministrativa dell opera ammessa a contributo, con la nomina del collaudatore tecnico – amministrativo o con altro accertamento previsto dalle norme vigenti, in conformita delle disposizioni in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata.