Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 78 Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternita' alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attivita' commerciali.
Art. 1Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternita, la Regione Puglia istituisce a partire dal 1° gennaio 1980 un fondo regionale annuo a favore dei Comuni pugliesi per contributi alle lavoratrici autonome titolari di aziende o quali unita attive iscritte all INPS nella gestione speciale invalidita e vecchiaia, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico. Tali contributi sono integrativi dell assegno previsto dalla legge statale 30- 12- 71 n. 1204 che disciplina la tutela delle lavoratrici madri.
Art. 2Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22- 11- 54 n. 1136, le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29- 12- 56 n. 1533 e le lavoratrici esercenti attivita commerciali di cui alla legge 27- 11- 60 n. 1397, residenti in Puglia che siano in grado di dimostrare con idonea documentazione il loro diritto a godere dei benefici della presente legge. Sono escluse dai benefici le coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone o braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell agricoltura e godono percio, ad altro titolo, dell assistenza per maternita.
Art. 3Alle aventi diritto viene corrisposta un indennita economica di L. 100.000 una tantum ad integrazione dell assegno di natalita previsto dalla legge statale 30- 12- 71 n. 1204. In caso di aborto terapeutico praticato oltre il quarto mese di gravidanza viene erogata una indennita di L. 50.000.
Art. 4L indennita di cui all articolo precedente e corrisposta in unica soluzione dal Comune di residenza dell avente diritto, a seguito di apposita domanda in carta libera, da presentarsi al Comune entro 90 gg. dalla data del parto ovvero dall aborto spontaneo o terapeutico. Alla domanda dovra essere allegato, in caso di parto un certificato di nascita o un certificato di assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell aborto. Il Comune provvede d ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 5Le somme dovute sono erogate ai Comuni pugliesi dalla Regione entro 90 gg. dalla ricezione delle domande e necessaria documentazione.
Art. 6Le disposizioni previste dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale venga assicurato alle lavoratrici di cui all art. 1 un trattamento economico superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge statale 30- 12- 1971 n. 1204 e dalla presente legge.
Art. 7Per far fronte all onere derivante dall applicazione della presente legge, previsto in Lire 300.000.000, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1980: PARTE I - ENTRATA Variazioni in aumento Avanzo di amministrazione al 31- 12- 1978 competenza L. 300.000.000, cassa L.--- PARTE II - SPESA Cap. 14113( cni): <<fondo per la tutela della maternita alle lavoratrici CC.DD artigiane esercenti attivita commerciale>> competenza L. 300.000.000, cassa L. 300.000.000 Variazioni in diminuzione Cap. 16104 << Fondi di riserva per sopperire a deficienza di cassa (art. 43 Legge Contabilita regionale >> competenza L. ---, cassa L. 300.000.000 Per gli anni successivi l onere finanziario sara definito con la relativa legge di bilancio.
|