Anno 1980
Numero 79
Data 23/06/1980
Abrogato No
Materia Trasporti;
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Legge Regionale 23 giugno 1980, n. 79

Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone.



TITOLO I

FINALITA





Art. 1


La presente legge stabilisce le norme per la organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e la disciplina degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui all art. 1 lettera b) del DPR 14- 1- 1972, n. 5 e all art. 84 del DPR 24- 7- 1977, n. 616.



TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO





Art. 2

(Piano regionale dei trasporti)


Il piano regionale dei trasporti e lo strumento col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del trasporto, strettamente connesso alle linee di sviluppo socioeconomico e di assetto territoriale. Detto sistema deve soddisfare le esigenze di mobilita delle persone e di trasporto delle merci con servizi che, garantendo regolarita, sicurezza e comfort, rispondano a criteri di essenzialita, produttivita ed economia di gestione.

Il piano, i cui obiettivi vanno armonizzati con quelli del piano nazionale dei trasporti, viene formulato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le forze sociali della Regione Puglia, e sottoposto entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge all approvazione del Consiglio regionale.

Il piano, ai fini dell organizzazione dei servizi di cui all art. 1:

a) individua i bacini di traffico;

b) traccia la rete delle linee interbacino;

c) fissa i criteri per la determinazione della efficienza e della produttivita dei servizi,  ne stabilisce gli standards ottimali e i campi di variabilita ammissibile dei parametri indicatori;

d) definisce la politica tariffaria;

e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani di trasporto di bacino;

f) determina la misura ed i criteri di intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti.

I criteri, gli obiettivi e le finalita del piano regionale dei trasporti sono fissati con apposito quadro di riferimento.

Il quadro di riferimento si richiama nelle forme e nel contenuto a quello per la formazione del piano nazionale dei trasporti e ne sviluppa gli indirizzi e le linee, tenuta presente la specifica realta regionale. E predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e approvato con delibera del Consiglio regionale.

Per la redazione del piano la Giunta regionale puo avvalersi di prestazioni esterne rivolgendosi di preferenza ad Istituti universitari.




Art. 3

(Bacini di traffico)


Ai fini della strutturazione organica del sistema di trasporti, il territorio regionale e suddiviso in bacini di traffico.

Il bacino di traffico coincide, di norma, con l area di piu Comuni, entro la quale si svolge il traffico prevalente in rapporto ai suoi centri di interesse da servire con un sistema di trasporto coordinato ed integrato.

Fino a quando non sara definito il piano regionale dei trasporti, i bacini di traffico coincidono con gli ambiti provinciali nei quali e suddiviso il territorio regionale.

Detta determinazione puo essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale.




Art. 4

(Il Consorzio di bacino)


Nell ambito di ciascun bacino e istituito il Consorzio di bacino che esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto delegate dalla Regione.

Tale Consorzio e formato ai sensi della legge comunale e provinciale RD 3 marzo 1934, n. 383 tra l Ente Regionale Pugliese dei Trasporti ( ERPT), la Provincia o le Province interessate ed i Comuni del bacino.

I Consorzi di bacino potranno ritenersi validamente costituiti alla condizione che vi partecipino l ERPT, la Provincia o le Province interessate ed un numero di Comuni che, insieme con il capoluogo, o i capoluoghi, rappresentino almeno l 80% della popolazione residente nel bacino.

Tutti gli oneri finanziari per la costituzione di detti organismi faranno carico all ERPT.





Art. 5

(Piano dei trasporti di bacino)


I Consorzi di cui al precedente art. 4 elaborano i piani di trasporto di bacino in conformita delle indicazioni del piano regionale di cui sviluppano gli aspetti connessi con le rispettive aree di influenza.

Il piano dei trasporti di bacino deve essenzialmente contenere:

a) la rete delle linee di bacino;

b) le forme di coordinamento dei vari servizi pubblici di trasporto;

c) l indicazione dei modi di produzione del servizio e la formulazione di eventuali programmi di pubblicizzazione;

d) il piano economico e finanziario, articolato in programmi annuali o pluriennali per la produzione del servizio nonche per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino.

Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Esso si attua mediante programmi annuali o pluriennali che indichino il complesso delle attivita degli enti di gestione interessati in un quadro di compatibilita tecnica e finanziaria.





Art. 6

(Delega di Consorzi di bacino)


Ai Consorzi di bacino di cui all art. 4 sono delegate, con la presente legge, le seguenti funzioni amministrative:

a) la predisposizione e la proposta del piano dei trasporti di bacino di cui all art. 5, ivi compresa la formulazione dei piani annuali o pluriennali di investimento per lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti di bacino;

b) l istruttoria relativa all approvazione dei programmi di esercizio delle autolinee di bacino e relative variazioni;

c) l approvazione degli orari da osservare sulle singole autolinee, sulla base dei programmi dei servizi approvati;

d) l approvazione delle tabelle polimetriche e dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, sulla base delle tariffe vigenti.

La delega delle funzioni sopraelencate viene disposta con provvedimento del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla costituzione degli organismi direttivi del Consorzio. Con il medesimo provvedimento saranno altresì definite le modalita di attuazione delle deleghe nonche i rapporti finanziari conseguenti.




TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI





Art. 7

(Classificazione)


Gli autoservizi pubblici di linea sono classificati in regionali e di bacino.

Sono linee regionali quelle che soddisfano relazioni principali di traffico che interessano piu di due bacini.

Sono linee di bacino quelle che si svolgono all interno di un solo bacino o che vi appartengano funzionalmente anche se si svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo. Le linee di bacino che collegano insediamenti urbani minori ad un centro urbano dominante, con il quale esista sostanziale continuita di abitato, sono considerate suburbane.

I servizi pubblici di trasporto si distinguono in:

1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla generalita degli utenti a normali condizioni di trasporto;

2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;

3) di gran turismo, quando abbia finalita esclusivamente turistiche.

I servizi di trasporto di competenza dei Comuni sono distinti dai servizi di bacino, ma sono con questi coordinati.





Art. 8

(Produzione del servizio)


La produzione dei servizi di bacino e effettuata, nel quadro della massima economicita di gestione, dal Consorzio di bacino da costituirsi ai sensi del TU approvato con RD 15 ottobre 1925, n. 2572.

I Consorzi, all atto della loro costituzione, provvederanno ad assumere subito la gestione dei servizi gia pubblicizzati con provvedimenti di precarieta ed emergenza, subordinando l assunzione dei restanti servizi all attuazione dei programmi di pubblicizzazione di cui agli artt. 5 e 14.

Contestualmente con l assunzione dei servizi pubblicizzati da parte dei Consorzi, la Regione dispone la revoca degli affidamenti precari che all epoca risulteranno ancora operanti a favore di aziende pubbliche o private.





Art. 9

(Linee interbacino)


La concessione relativa a linee interbacino viene rilasciata dalla Giunta regionale, nell ambito della disciplina di cui alla legge 28- 9- 1939, n. 1822, preferibilmente in favore del Consorzio di bacino entro il quale si svolge la maggiore percorrenza delle linee stesse.





Art. 10

(Concessioni ed autorizzazioni)


Gli autoservizi che non sono assunti in gestione diretta dai Consorzi sono dati in concessione ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idoneita morale, tecnica e finanziaria. Al rilascio delle concessioni provvede la Giunta regionale, sentito il Consorzio o i Consorzi di bacino interessati nell ambito della disciplina di cui alla legge 28- 9- 1939, n. 1822, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi artt. 11 e 12.

Sono soggetti ad autorizzazione:

a) i prolungamenti di linee urbane nel territorio di un altro Comune, purche non concorrenti con linee di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea urbana;

b) i servizi di trasporto occasionali, per un periodo non superiore ad un mese;

c) i servizi sperimentali finalizzati all accertamento delle caratteristiche del traffico e dell adeguamento delle modalita di esercizio in funzione dell istituzione di nuove linee in concessione.





Art. 11

(Domande relative alle concessioni)


Per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto, le domande sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, corredate dal Piano tecnico - economico. In particolare il piano deve comprendere:

a) il programma di esercizio;

b) il programma economico contenente la previsione dei costi e dei ricavi di esercizio, nonche la indicazione del personale e degli automezzi necessari all effettuazione dei servizi.





Art. 12

(Procedure per il rilascio e le modificazioni delle concessioni)


Per il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo, l Assessore regionale ai Trasporti promuove una conferenza dei servizi cui partecipano l Assessore stesso o suo delegato, i rappresentanti degli Enti locali interessati, il Consorzio di bacino interessato, un rappresentante dell Azienda richiedente la concessione, le altre aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto ricadenti nel bacino nonche un rappresentante di ciascuna delle Aziende ferroviarie interessate ai trasporti nel bacino.

Tale conferenza dei servizi, tenuto conto dell equilibrio tecnico - economico del complesso del servizio nell area interessata, ha lo scopo di verificare:

a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica della linea;

b) la possibilita di coordinare la linea oggetto dell istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto, l opportunita di eliminare divieti di carico e di servizio tra linee afferenti a diverse concessioni, nonche di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio;

c) l armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

La conferenza dei servizi di cui al presente articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla Circolare Ministeriale 18- 7- 1955, n. 326.




Art. 13

(Modifiche delle concessioni in atto)


La Giunta regionale ha facolta di introdurre nel corso dell anno variazioni nel percorso di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra piu linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell utenza.

In questo quadro la Giunta regionale puo anche adottare provvedimenti per la istituzione di nuovi servizi esistenti e formulare programmi unitari per piu linee di una stessa area.

Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati.





Art. 14

(Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto)


La Regione, sulla base dei programmi di bacino, formula annualmente un programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto.

Il programma annuale contiene essenzialmente:

a) l individuazione delle aziende, delle linee o dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l anno;

b) l indicazione dell organismo pubblico prescelto per la gestione dei servizi, unitamente ad una valutazione in merito alle sue capacita organizzative;

c) l indicazione delle possibilita di integrazione dei servizi da pubblicizzare con quelli gestiti dall organismo pubblico prescelto;

d) l indicazione dei mezzi di esercizio, distinti tra personale, autobus ed impianti, necessari per assicurare la continuita dei servizi da pubblicizzare, nella nuova realta gestionale;

e) il fabbisogno finanziario per effettuare l operazione e le prospettive di carattere socioeconomico - gestionale derivanti dalla pubblicizzazione del servizio. Il programma annuale di pubblicizzazione e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.




Art. 15

(Cessazione delle concessioni)


In conseguenza dell approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, il Consorzio di bacino puo adottare i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Per il rilievo delle attrezzature fisse e del materiale rotabile di proprieta delle imprese cessanti si applicano le disposizioni di cui all articolo 17.





Art. 16


La proposta del Consorzio di cui all articolo precedente e formalizzata con provvedimento della Giunta regionale.





Art. 17

(Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione delle concessioni)


Nei casi di cessazioni di concessioni, i concessionari interessati possono richiedere all Ente Regionale Pugliese Trasporti( ERPT) il rilievo totale o parziale delle attrezzature fisse e del materiale mobile utilizzato per l esercizio delle linee per le quali e stata disposta la cessazione, per un corrispettivo pari al valore di scambio capitalizzato dei miglioramenti e secondo lo stato d uso.

Per l espletamento delle trattative relative ai beni patrimoniali il Presidente della Giunta regionale fissa un termine massimo di giorni novanta.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l accordo, l individuazione dei beni e la determinazione dell indennizzo saranno demandati ad una commissione, nominata entro i successivi 20 giorni, dal Presidente della Giunta regionale e composta:

a) da un Presidente designato d accordo tra le parti, o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Bari;

b) da due membri nominati dall ERPT;

c) da due membri nominati dal concessionario.





Art. 18

(Trasferimento di personale in caso di cessazione di concessione)


All organismo pubblico che subentra ai concessionari cessanti, e fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto ricevuti, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite.

Il concessionario cessante definira direttamente con l organismo pubblico subentrante i rapporti di credito o debito del personale da trasferire, e derivante da contratto di lavoro.

Entrambi i concessionari restano comunque solidamente responsabili nei confronti dei lavoratori interessati.

Il contingente di personale trasferito coincide, per numero e qualifiche, con quello risultante dall organico approvato alla data del provvedimento di cessazione.

Nell interno dell organismo pubblico il personale trasferito conserva i diritti acquisiti nell azienda o gestione di provenienza e viene utilizzato tenuto conto delle mansioni svolte in precedenza.





TITOLO IV

INTERVENTI FINANZIARI





Art. 19

(Le aziende interessate)


Il Consorzio di bacino interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici autoservizi di linea mediante sovvenzioni di esercizio finalizzate a garantire l equilibrio economico delle gestioni medesime.

Gli interventi finanziari predetti trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linea su concessione regionale oppure sulla base di affidamento provvisorio e precario purche deliberati dalla Giunta regionale.





Art. 20

(Previsione annuale del programma di esercizio)


Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta regionale, valutata sulla base dei programmi di bacino di cui al precedente art. 4 l importanza socio - economica di ciascuna autolinea e la situazione di eventuale concorrenzialita rispetto ai trasporti ad impianto fisso, determina, sentita la competente Commissione consiliare, le risorse da destinare per il finanziamento dei servizi automobilistici, nonche le autolinee da ammettere a godere, nell anno successivo, dei benefici finanziari di cui al precedente art. 19.

Dalle autolinee predette sono escluse quelle di gran turismo.




Art. 21

(Sovvenzione di esercizio)


Il Consorzio di bacino accorda alle imprese che ne hanno titolo a norma dell art. 19 una sovvenzione annua di esercizio.

La sovvenzione viene determinata in via preventiva ed e riferita al complesso delle autolinee autorizzate e tiene conto della percorrenza chilometrica di programma, dei prodotti dell esercizio, dell ammortamento degli investimenti o di eventuali noli autorizzati di materiale rotabile, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Dal computo delle percorrenze saranno esclusi i servizi effettuati con onere a carico del committente.

In sede di prima applicazione della legge, la sovvenzione non potra superare quattro volte il valore delle entrate lorde previste per i prodotti del traffico.

Entro un quinquennio, a decorrere dall anno 1980, l ammontare della sovvenzione dovra essere ridotto ad un valore non superiore allo stesso ammontare dei prodotti.

Per conseguire tale risultato il Consorzio di bacino dispone, previa autorizzazione della Giunta regionale, adeguamenti tariffari e prescrive provvedimenti finalizzati all aumento della produttivita e a migliorare il coordinamento tra le diverse autolinee con i servizi ad impianto fisso.





Art. 22

(Modalita di accesso alla sovvenzione)


In sede di prima applicazione della presente legge e fino a quando non sia costituito il Consorzio di bacino competente, le aziende pubbliche e private interessate ad ottenere la sovvenzione di esercizio di cui all art. 21 dovranno far pervenire all Assessorato Regionale ai Trasporti, nei termini che saranno fissati dallo stesso Assessorato e relativamente alle concessioni in atto autorizzate, domanda corredata dal bilancio di previsione per l esercizio 1981 al fine di motivare l entita della richiesta di sovvenzione.





Art. 23

(Erogazione delle sovvenzioni)


Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e possono essere corrisposte a rate trimestrali anticipate.

L erogazione delle singole rate e subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalla Azienda interessata.





Art. 24

(La convenzione)


La sovvenzione di cui al precedente art. 21 deriva da una convenzione annuale approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

La convenzione e sostitutiva di ogni altra convenzione a qualsiasi titolo in precedenza stipulata per i servizi integrativi o sostitutivi di linee ferroviarie e tramviarie.

Nella convenzione sono indicati:

a) l elenco degli autoservizi da svolgere;

b) i programmi di esercizio;

c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;

d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell esercizio;

e) l organico del personale;

f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;

g) le tariffe;

h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;

i) l ammontare della sovvenzione.

A garanzia del servizio, le imprese private sono tenute a versare una cauzione pari ad un quarto della sovvenzione annuale.





Art. 25

(Revisione della sovvenzione)


Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorche tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sara inoltre tenuto conto della mutata entita degli oneri relativi al materiale ed al personale.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l azienda assumono efficacia ai fini della revisione della sovvenzione a seguito di approvazione della Giunta regionale.

In sede di revisione sara prevista l adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l importanza dei servizi svolti.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l anno precedente potra essere assunta come preventiva per l esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, il Consorzio di bacino puo disporre in qualunque momento la revisione della convenzione.





Art. 26

(Risoluzione anticipata della convenzione)


Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l Assessore regionale ai Trasporti, anche su segnalazione del Consorzio di bacino, contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione puo essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nei casi di risoluzione anticipata della convenzione la Giunta regionale assegnera i servizi al Consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finalita dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro svolgimento.

Con il medesimo provvedimento la Giunta decidera anche in merito all utilizzazione del personale addetto ai servizi ed al rilievo del materiale e degli impianti messi a disposizione del recedente, nella misura ritenuta, dalla Giunta stessa, necessaria per la prosecuzione dei servizi.

Qualora le deficienze e le inadempienze vengano riscontrate a carico del Consorzio di bacino, la Giunta regionale procedera nei confronti dei relativi Consigli di Amministrazione ai sensi del RD 15 ottobre 1925, n. 2578 e del RD 3 marzo 1934, n. 383.





Art. 27

(Piano autobus)


Il piano relativo al fabbisogno di autobus e redatto dallo ERPT ogni tre anni e tiene conto delle indicazioni rivenienti dai piani di bacino nonche delle esigenze delle imprese produttrici dei servizi.

Detto piano riguarda l intero settore del trasporto pubblico su gomma, sia pubblico che privato, sia urbano che extraurbano o suburbano, ed e sottoposto all approvazione del Consiglio regionale.

Per l effettuazione del piano, la Giunta regionale trasferisce annualmente all ERPT i fondi rivenienti da appositi finanziamenti statali o regionali.

L ERPT provvede alla gestione del piano, formulando appositi programmi annuali.

Tali programmi sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Contestualmente, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni anche di natura finanziaria per l affidamento agli Enti ed alle imprese assegnatarie degli autobus acquistati.

Gli autobus acquistati ai sensi del presente articolo debbono risultare conformi ai tipi unificati dal Ministero del Trasporti.

Gli autobus acquistati con finanziamenti pubblici non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli pubblici di linea.





TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE





Art. 28

(I controlli delle gestioni)


In concomitanza con l introduzione del regime sovvenzionale, ciascun Consorzio di bacino, d intesa con l Assessorato regionale ai Trasporti, avviera un approfondita serie di controlli delle gestioni al fine di individuare, unitamente alla economicita delle gestioni stesse, i settori di ciascuna azienda abbisognevoli di interventi razionalizzanti, nonche le linee che per scarsa produttivita abbiano perduto l originaria funzione di traffico.

Per consentire e favorire tali controlli, le aziende concessionarie sono tenute a presentare, annualmente in sede di revisione della sovvenzione, ed anche trimestralmente in occasione dei ratei, al Consorzio di bacino competente i documenti da questo richiesti per il rilevamento sistematico dei dati di esercizio, degli elementi di costo e degli elementi statistici del movimento.

Dagli elaborati suddetti e dalla loro successiva elaborazione il predetto Consorzio trarra i parametri di efficienza di ciascun complesso aziendale con riferimento al personale, al materiale rotabile ed al servizio offerto.

La documentazione di cui al precedente comma, corredata da una relazione del Consorzio di bacino, e trasmessa all Assessorato regionale ai Trasporti che dall esame dei parametri suddetti trarra gli elementi per formulare gli standards di efficienza intesi come soglie di quantita e di valori massimi e/ o minimi ammissibili per ciascun parametro.

Entro tre anni a decorrere dall anno 1980 l ERPT adottera le iniziative necessarie per la memorizzazione e l elaborazione elettronica dei dati di esercizio relativi alle singole linee ed ai singoli complessi aziendali.

Entro il medesimo periodo di tempo l ERPT assumera le iniziative necessarie per attuare un sistema di emissione e obliterazione meccanizzato dei titoli di viaggio su tutte le autolinee di competenza regionale.





Art. 29

(Vigilanza)


La vigilanza sullo svolgimento dei servizi e esercitata dall Assessorato regionale ai Trasporti.

I funzionari dell Assessorato ai Trasporti hanno facolta di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

Il concessionario ha l obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell Assessorato, di fornire a questo tutti i dati o elementi concernenti il servizio e di fare quant altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.





Art. 30

(Sanzioni pecuniarie)


Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie comminate dal Presidente della Regione o dall Assessore regionale ai Trasporti, se delegato, in ogni caso di infrazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all art. 24.

La misura delle sanzioni, da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 1.000.000, viene determinata dal Presidente della Giunta o dall Assessore regionale ai Trasporti se delegato, tenuto conto della gravita dell inadempienza.

Il provvedimento relativo deve essere preceduto da formale contestazione.

Nei casi in cui sia stata formalizzata la nomina del responsabile dei servizi, le contestazioni e le relative sanzioni pecuniarie saranno rivolte nei confronti di detto responsabile.





Art. 31

(Tassa di concessione e contributo di sorveglianza)


I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione nella misura prevista dalle apposite leggi regionali.

Il contributo di sorveglianza di cui alla legge 9 marzo 1949 n. 106 e successive modificazioni e fissato nella misura di una lira per autobus - kilometro di percorrenza annua e viene corrisposto per meta allo Stato e per meta alla Regione.





Art. 32

(Trattamento giuridico ed economico del personale)


Al personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per viaggiatori, e riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal RD 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1 gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabile.

A tutti i dipendenti delle medesime aziende si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri nella parte che si riferisce alle aziende associate alla FENIT, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentito. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche gia acquisite presso le rispettive aziende.

Al personale delle aziende fino a 25 dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali e di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si applicano in quanto compatibili, gli accordi integrativi stipulati dall azienda operante nel bacino che abbia il minor numero di dipendenti.





TITOLO VI

DISCIPLINA TARIFFARIA





Art. 33

(Unificazione tariffaria)


Le tariffe degli autoservizi pubblici di linea di competenza regionale, ivi compresi quelli delle autolinee integrative o sostitutive di Ferrovie, vengono calcolate in misure proporzionale alla distanza e su base costante.





Art. 34

(Biglietti ordinari)


Il prezzo di biglietto di corsa semplice deve essere calcolato moltiplicando la base tariffaria a viagg/ km per il numero dei kilometri  di percorso arrotondati al km superiore.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno sono calcolati moltiplicando per due il prezzo del biglietto di cs ridotto del 20%.

I prezzi dei biglietti di cs e ar ottenuti come sopra sono arrotondati alle 100 lire superiori.

La base tariffaria da adottare non potra risultare inferiore a quella praticata dall Azienda Autonoma FFSS per i biglietti di II classe.

Con l entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei biglietti saranno formati applicando la base tariffaria di lire 23,29/ km.

I prezzi minimi dei biglietti di cs e ar sono fissati pari a quelli calcolati per una percorrenza di dieci kilometri.

La variazione di base tariffaria e deliberata dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, ogni qualvolta risulti necessario al fine di commisurare le tariffe ai costi di esercizio.

L approvazione di nuove tariffe resta comunque subordinata al raggiungimento delle condizioni di pareggio del conto economico di esercizio, talche dovra ritenersi ingiustificato qualsiasi aumento che, superando le accennate condizioni, possa tradursi in maggiori utili per l esercente.

Nell esercizio di autolinee parallele a linee esercitate con impianti fissi e con queste concorrenti possono trovare applicazione prezzi superiori a quelli di cui al presente articolo.

Spetta alla Giunta regionale il compito di individuare le linee o le tratte di linee concorrenti e di fissare il piu elevato livello di tariffa.

Nell esercizio di tale funzione la Giunta regionale dovra tenere conto, oltre che dell aspetto concorrenziale dei servizi, anche dell opportunita di conseguire, attraverso la diversificazione tariffaria, la piu idonea ripartizione del traffico tra i due modi di trasporto, specialmente nei casi in cui il trasporto con impianti fissi risulti rispondente alle esigenze dei viaggiatori, sia sotto l aspetto quantitativo che qualitativo.

Nei casi considerati nel presente articolo la maggiorazione dei prezzi automobilistici rispetto ai corrispondenti prezzi del servizio a impianti fissi, non dovra risultare inferiore al 20% con un minimo di sovraprezzo per ciascun biglietto, di lire 200.

Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un Comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni che hanno origine o destinazione prezzo lo scalo ferroviario stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati agli abbonamenti applicati dalle FFSS per distanze corrispondenti.

Sulle autolinee di gran turismo la base tariffaria viene determinata annualmente in sede di rilascio o di rinnovo delle concessioni e non puo risultare inferiore a quella praticata dall Azienda FFSS per i biglietti di I classe.





Art. 35

(Bagagli)


Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg. e di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.

I bagagli che superimo le anzidette misure dovranno essere regolarizzati con tassa di importo pari al costo del biglietto di corso semplice sulla relazione di viaggio; per i bagagli di peso superiore ai 10 kg. la tassazione deve essere fatta di 10 kg. in 10 kg. con biglietti di importo pari a quelli di cs sulla relazione di viaggio, al netto dei primi 10 kg. che sono trasportati in franchigia.





Art. 36

(Abbonamenti)


E fatto obbligo alle aziende esercenti le pubbliche autolinee di rilasciare a richiesta i seguenti tipi di abbonamento, validi per effettuare una corsa di andata ed una di ritorno al giorno:

a) settimanali - validi per effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;

b) settimanali - validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;

c) settimanali - validi per effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;

d) mensili - validi per effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale e stato rilasciato;

e) mensili - validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale e stato rilasciato.

Gli abbonamenti settimanali di cui alla lettera a) saranno rilasciati a richiesta soltanto per le settimane in cui ricadono festivita infrasettimanali legalmente riconosciute.

Il prezzo degli abbonamenti settimanali sara calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio, arrotondati al chilometro superiore, e applicando i seguenti sconti:

- per i primi 10 km. 20%

- da 11 km. a 20 km. 30%

- da 21 km. a 30 km. 40%

- da 31 km. a 40 km. 50%

- da 41 km. a 50 km. 60%

- da 51 km. a 60 km. 70%

- da 61 km. 80%

Il prezzo degli abbonamenti mensili sara calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio arrotondati al chilometro superiore e applicando i seguenti sconti:

- fino a 10 km. 30%

- da 11 a 20 km. 40%

- da 21 a 30 km. 50%

- da 31 a 40 km. 60%

- da 41 a 50 km. 70%

- da 51 a 60 km. 80%

- da 61 km. 90%

Puo essere inoltre autorizzato il rilascio, a richiesta delle aziende e su conforme autorizzazione della Giunta regionale, di abbonamenti settimanali e mensili a corse illimitate.

Il prezzo degli abbonamenti a corse illimitate sara calcolato:

- per gli abbonamenti settimanali maggiorando del 50% il prezzo dell abbonamento settimanale a dodici corse:

- per gli abbonamenti mensili maggiorando del 50% il prezzo dell abbonamento mensile a 50 corse.

Sui prezzi degli abbonamenti viene operato l arrotondamento alle 100 lire superiori.

I prezzi minimi degli abbonamenti di cui al presente articolo sono calcolati sulla base di una percorrenza di dieci km.

Ogni abbonamento dovra essere munito di documento di identificazione legalmente riconosciuto o di apposita tessera rilasciata a cura delle aziende esercenti dietro consenso a titolo di rimborso spese di 500 lire.

I prezzi degli abbonamenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno inferiori a quelli rivenienti dall applicazione delle norme fissate nel presente articolo saranno gradualmente allineati a questi ultimi mediante aumenti successivi in misura non superiore al 30% per ciascuno aumento.

Il primo aumento avra decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Gli aumenti successivi saranno attuati a distanza di sei mesi dal primo.

I prezzi degli abbonamenti che risulteranno superiori saranno riportati ai nuovi livelli in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.





Art. 37

(Ragazzi)


I ragazzi di altezza fino ad un metro accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere sono trasportati gratuitamente sulle autolinee extraurbane.





Art. 38

(Biglietti)


I biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi di linea debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) il nominativo dell azienda che effettua il trasporto;

2) la linea ed il percorso per cui i biglietti vengono rilasciati;

3) il prezzo del biglietto;

4) la data del rilascio ed eventualmente la validita del biglietto medesimo.





Art. 39

(Sistemi meccanizzati)


Su richiesta delle aziende esercenti, potra essere autorizzato l impiego di macchine emettitrici di biglietti o di macchine obliteratrici.

Le aziende esercenti dovranno depositare presso l Assessorato regionale ai Trasporti un fac - simile dei biglietti emessi dalle macchine.





Art. 40

(Libera circolazione)


Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, e fatto divieto di rilasciare tesserini di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti validi sulle linee da esse gestite.

I tesserini e i biglietti gia rilasciati al di fuori dei casi di cui al successivo comma cessano di avere validita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente sugli autobus:

- i funzionari dell assessorato regionale ai Trasporti muniti di apposita tessera di servizio per l espletamento dei compiti di vigilanza e controllo;

- i funzionari della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali relativi muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

- gli agenti dei circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche addetti alla manutenzione, muniti del biglietto mod. 16 e di tessere di riconoscimento rilasciati dal Ministero PPTT;

- i funzionari dell ANAS e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Compartimento ANAS e convalidata dall Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, limitatamente ai percorsi svolgentisi su strade statali;

- i grandi invalidi di guerra e di lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazioni;

- i ciechi di guerra e civili;

- il personale dipendente dell Azienda limitatamente ai soggetti che espletano compiti di servizio attivo su disposizioni dei rispettivi gestori.

Viaggiano gratuitamente gli accompagnatori dei grandi invalidi e mutilati di guerra e gli accompagnatori dei ciechi civili e ciechi di guerra.





Art. 41

(Irregolarita di viaggio)


E fatto obbligo ai viaggiatori di munirsi di titolo di viaggio, valido per il percorso da effettuare o a bordo dell autobus o presso le biglietterie a terra quando queste siano appositamente istituite.

I viaggiatori che all atto dei controlli risultino sprovvisti di documento di viaggio o presentino documento di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa pari a due volte lo importo del biglietto evaso con un minimo di lire 5.000.

All accertamento delle irregolarita di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli agenti addetti all esercizio.

A tal fine le aziende dovranno disporre che tali agenti assumano la qualifica di giurati nelle forme volute dalla legge.

L importo della sanzione amministrativa prevista dal secondo comma del presente articolo e devoluto all azienda.





TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE





Art. 42

(Norma transitoria)


Le funzioni attribuite dalla presente legge ai Consorzi di bacino sono svolte fino alla loro costituzione dalla Giunta regionale.





Art. 43

(Abrogazioni)


E abrogata ogni legge e disposizione in contrasto con le norme della presente legge.