Anno 1981
Numero 3
Data 07/01/1981
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 gennaio 1981, n. 3

Bilancio di previsione per l' esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni .



Art. 1


Il penultimo comma dell art. 8 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 32 << Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversita meteoriche e dai parassiti >> e così modificato:

<< Al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

- Cap. 04616 cni << Spesa per l attuazione del piano regionale di difesa attiva delle culture agrarie >>

competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000

Variazioni in diminuzione

- Cap. 16206 << Finanziamento ai sensi dell art. 7 lett. A, B, C della legge 183/76>>

competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000





Art. 2


L art. 6 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 35 e modificato e sostituito dal seguente:

<< Alla parte spesa del Bilancio di previsione per l esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

- Cap. 01430(cni)<< Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia

competenza L. 900.000.000 cassa L. 900.000.000

- Cap. 01432 cni << Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponata

competenza L. 400.000.000 cassa L. 400.000.000

- Cap. 01434 cni << Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Manfredonia >>

competenza L. 200.000.000 cassa L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione

- Cap. 16206 << Finanziamento ai sensi dell art. 7 lett. A, B, C della legge 183/ 76 >>

competenza L. 1.500.000.000 cassa L. 1.500.000.000





Art. 3


Al secondo rigo del terzo comma, dell art. 26 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 << Norme organiche per l attuazione del diritto allo studio >> e introdotta la seguente variazione:

<< L. 2.500.000.000  anziche L. 2.400.000.000>>

Al terzultimo rigo dell ultimo comma dell art. 31 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 e introdotta la seguente variazione:

<< Cap. 20598 anziche 10598 >>

Al secondo rigo del terzo comma, dell art. 26 della legge regionale 12 maggio 1980, n.42 << Norme organiche per l attuazione del diritto allo studio >> e introdotta la seguente variazione:

<< L. 2.500.000.000 anziche L. 2.400.000.000>>





Art. 4


L art. 3 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 64 << Modifiche ed integrazioni alla LR 24- 7- 78, n. 34, concernente interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte >>, e integrato come segue:

<< dopo le parole cni aggiungere Cap.04798 in termini  di competenza e cassa >>

<< dopo le parole cni aggiungere Cap. 04799 in termini  di competenza e cassa >>.





Art. 5


Il sesto comma dell art. 18 della legge regionale 9 giugno 80, n. 67 << Norme per l esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti >>, e integrato come segue:

<< dopo le parole cni aggiungere Cap.04328 >>, in termini  di competenza ed in termini di cassa




Art. 6


L allegato A) della legge regionale del 21 giugno 1980, n. 76, << Variazioni al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980 >> a pag. 18 e 22 e modificato come segue:

- Pag. 18 << Cap. 41121 anziche 14121 >>

- pag. 22 << 15.111.427.169 anziche >>

- pag. 22 << dopo le parole << variazioni in diminuzione >> aggiungere le seguenti:

<< Cap. 02104 - contributi 35ennali per la realizzazione di opere >>.




Art. 7


Al bilancio di previsione per l esercizio 1980 e introdotta la seguente variazione:

Variazione in aumento

Cap. 16206 << Finanziamento ai sensi dell art. 7 lett. A, B, C della legge 183/ 76 competenza L. 379.000.000 cassa L. 379.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16204 << Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da LLRR in corso di adozione competenza L. 379.000.000 cassa L. 379.000.000




Art. 8


Il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato nell art. 16, comma secondo, della LR 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli artt. 1 e 2 della LR 6 giugno 1980, n. 59, e prorogato fino al decimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

E abrogato l ultimo comma dell art. 10 della LR 27 febbraio 1979, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.





Art. 9


Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1980, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.