Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 6
Disciplina transitoria dei territori gia' costituiti in riserva di caccia.
Art. 1Alla scadenza dei termini previsti dalla legge 27- 12- 1977, n. 968 o da successive proroghe, fino all entrata in vigore della legislazione regionale che disciplinera la istituzione delle aziende faunistico - venatorie ai sensi dell art. 36 della legge n. 968/ 1977, onde assicurare il mantenimento, l organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali ed impedire il depauperamento incontrollato della selvaggina, e vietato qualsiasi esercizio di attivita venatoria sui territori gia costituiti in riserva di caccia.
I territori suddetti, al fine della loro individuazione, conservano l attuale tabellazione.
La Giunta regionale stabilisce le modalita di gestione e di sorveglianza dei predetti territori anche attraverso convenzioni con gli attuali concessionari.