Anno 1981
Numero 7
Data 16/01/1981
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 7

Primi interventi in materia di tutela faunistica.



Art. 1

(Finalita)


La Regione, in applicazione del DPR n. 616/ 1977 e della legge 27- 12- 1977, n. 968, in attesa di una legge organica di riordino della materia di caccia nell ambito regionale, da emanarsi entro sei mesi, attuando il principio della delega, promuove studi ed indagini sull ambiente per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche ed etologiche del settore e adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini che la normativa citata assegna alla Regione.





Art. 2

(Piano regionale)


Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali e la Consulta regionale tecnica per i problemi venatori, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10- 3- 1978, n. 1129, approva il piano per l anno 1981 destinato ai primi interventi in materia di caccia e di tutela faunistica entro il trenta giugno.





Art. 3

(Norma finanziaria)


Per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli precedenti si provvede con l utilizzazione dei fondi gia iscritti al Cap. 04913 del Bilancio regionale di previsione della Regione Puglia per l anno 1980, che con la presente legge modifica la sua denominazione in << Spese per interventi in materia di caccia >>.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.