Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 7
Primi interventi in materia di tutela faunistica.
Art. 1(Finalita)
La Regione, in applicazione del DPR n. 616/ 1977 e della legge 27- 12- 1977, n. 968, in attesa di una legge organica di riordino della materia di caccia nell ambito regionale, da emanarsi entro sei mesi, attuando il principio della delega, promuove studi ed indagini sull ambiente per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche ed etologiche del settore e adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini che la normativa citata assegna alla Regione.