Il Comitato di Gestione della Unita Sanitaria locale deve provvedere, entro il 31 dicembre 1980, alla nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi della Unita sanitaria locale di cui all art. 50 della LR 26- 5- 80, n. 51, e dei coordinatori di cui all art. 42 della predetta legge.
Gli incarichi provvisori devono essere conferiti per un periodo non superiore a mesi sei al personale dipendente da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari trasferiti ubicati nel territorio di competenza della Unita sanitaria locale.
Qualora nell ambito della Unita sanitaria locale di riferimento non vi sia personale avente requisiti prescritti, gli incarichi possono essere conferiti, previo comando, a personale di altra Unita sanitaria locale a condizione che sia in possesso dei requisiti di legge In caso di inadempienza il presidente della Giunta regionale e autorizzato, con le stesse modalita, al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente.
Sono comunque fatti salvi, ai fini della nomina definitiva, i diritti acquisiti dai dipendenti da iscrivere nei ruoli nominativi regionali in riferimento alle disposizioni di cui al DPR 20- 12- 79, n. 761.