Anno 1981
Numero 11
Data 24/01/1981
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 gennaio 1981, n. 11

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio.



Art. 1


Gli strumenti urbanistici generali, le loro varianti e gli strumenti urbanistici esecutivi adottati prima dell 11- 7- 1980, data di entrata in vigore della legge regionale 31- 5- 1980, n. 56, sono approvati dalla Giunta regionale con le procedure delle leggi statali 17- 8- 1942, n. 1150, 18- 4- 1962, n.  167, 22- 10- 1971, N. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Gli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al I comma dell art. 55 della legge regionale n. 56 del 31- 5- 1980 entro due anni dalla loro approvazione.





Art. 2


Al II comma dell art. 55 della L. R. n. 56 del 31- 5- 1980 viene aggiunto quanto segue:

<< Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui all art. 27 della legge statale 22- 10- 1971, n. 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura delle leggi statali 17- 8- 1942, n. 1150, 18- 4- 1962, n. 167, 22- 10- 71, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni>>.