Legge Regionale 9 febbraio 1981, n. 15
Modifica alla legge regionale n. 45 del 15 maggio 1980.
Art. 1Al fine di consentire l immediata utilizzazione dei contributi disposti dalla LR 15- 5- 1980, n. 45 per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi, la scadenza per l inoltro delle domande di cui all art. 6 e prorogata, limitatamente all esercizio finanziario 1980, sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale dara apposita comunicazione a mezzo stampa della nuova scadenza e provvedera, trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, agli adempimenti di cui allo art. 7 della citata legge regionale 15- 5- 1980, n. 45.
Sono ammesse le domande comunque pervenute alla Regione prima della scadenza di cui al primo comma.