Legge Regionale 9 febbraio 1981, n. 16 Proroga della legge regionale 1 febbraio 1977 n. 3. Interventi regionali per agevolare l' acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.
Art. 1La legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 35 del 4/ 8/ 1978 e n. 76 del 21 giugno 1980, e prorogata fino all entrata in vigore della legge regionale organica in materia di edilizia residenziale.
Art. 2La concessione dei prestiti di cui all art. 3 della legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3, in favore dei Comuni o loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge statale 18/ 4/ 1962 n. 167, viene effettuata in base a programmi coordinati con quelli formulati ai sensi dell art. 40 della legge statale 5/ 8/ 1978 n. 457. A tal fine le domande, corredate dalla documentazione di cui all art. 5 lettere a, b, c, d, e, f, g, della predetta legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3, sono inviate entro il 30 aprile di ogni anno direttamente dai Comuni all Assessorato regionale competente che ne curera la istruttoria per la formulazione del programma annuale.
Art. 3I contributi sui mutui di cui all art. 9 della citata legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3, sono concessi sulla base di graduatorie uniche per Cooperative a proprieta divisa ed a proprieta indivisa, formulate a seguito di bando emesso dalla Giunta regionale. I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalita per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonche ogni altro adempimento necessario per l attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell ultimo bando regionale di attuazione della legge statale 5/ 8/ 1978, n. 457. Le graduatorie rimangono valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la Giunta regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente bando.
Art. 4I contributi di cui all art. 3 della presente legge sono assegnati per l attuazione di programmi di edilizia agevolata - convenzionata nella misura del 60% delle disponibilita complessive annualmente determinate, in favore di Cooperative Edilizie e loro Consorzi; del 20% in favore di Imprese e loro Consorzi; del 20% in favore dei Comuni e degli IACP. L accertamento dei requisiti degli acquirenti degli alloggi costruiti dalle Imprese e fatto a cura dei Comuni sulla base del DPR 30/ 12/ 1972 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5Le disposizioni di cui al comma 3 dell art. 1 della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 76 sono estese anche in favore delle Imprese attuatrici di programmi di edilizia agevolata.
Art. 6Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 7Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si fara fronte con gli appositi stanziamenti previsti annualmente nei bilanci di previsione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|