Legge Regionale 9 febbraio 1981, n. 18
Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22.
ARTICOLO UNICO L art. 1 della legge n. 22 del 12 agosto 1977 e così sostituito:
<< Con decorrenza 1 gennaio 1980, agli effetti della forfetizzazione del rimborso spese di trasporto prevista dallo art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, l importo unitario netto e fissato in 1/ 5 del costo di un litro di carburante super e per Km. di distanza intercorrente tra la residenza abituale dei Consiglieri regionali e la sede del Consiglio regionale e viceversa, per quindici giorni al mese >>.