Anno 1981
Numero 22
Data 02/03/1981
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
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Legge Regionale 2 marzo 1981, n. 22

Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale valido per gli anni 1979/ 81 per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.



Art. 1

Finalita della legge


Con la presente legge la Regione Puglia recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979/ 81 e disciplina, in conformita, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.





Art. 2

Validita del contratto


Il periodo di validita del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1979.





Art. 3

Trattamento economico iniziale


A decorrere da 1 febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, e stabilito come segue:

livello funzionale I,

stipendio iniziale L. 2.160.000;

livello funzionale I (dopo sei mesi),

stipendio iniziale L. 2.400.000;

livello funzionale II,

stipendio iniziale L. 2.688.000;

livello funzionale III,

stipendio iniziale L. 3.012.000;

livello funzionale IV,

stipendio iniziale L. 3.372.000;

livello funzionale V,

stipendio iniziale L. 4.140.000;

livello funzionale VI,

stipendio iniziale L. 4.920.000;

livello funzionale VII,

stipendio iniziale L. 5.964.000;

livello funzionale VIII,

stipendio iniziale L. 8.700.000.




Art. 4

Progressione economica


Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall articolo precedente e suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all 8% del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali e determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantita di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianita secondo l accordo  per il triennio 1976/ 1978 recepito con le leggi regionali nn. 16 e 17 del 13 marzo 1980.

In caso di nascita di figli e concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi e gli scatti di stipendio sono attribuiti con decorrenza dal primo del mese di maturazione della prescritta anzianita in analogia di quanto stabilito dal 4° comma dello  art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312.





Art. 5

Reclutamento del personale


Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione dell impiego regionale, e consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalita da individuare con legge regionale, di adottare procedure articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame - colloquio, per l ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.





Art. 6


Lavoro ordinario notturno e festivo l art. 34 della legge regionale n. 16 del 13- 3- 80, così come modificato dall art. 1 della  legge regionale n. 17 del 13 marzo 1980 e sostituito dal seguente:

<< Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 per il servizio orario notturno festivo.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali >>.





Art. 7

Lavoro straordinario


Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validita del contratto 1979/ 81, negli importi determinati ai sensi dell art. 32 della LR n. 16/ 80, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennita integrativa speciale.

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta regionale o l Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio regionale, autorizza un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

I dipendenti cui puo applicarsi il disposto del comma precedente sono quelli che operano in diretta collaborazione con gli organi istituzionali e per il funzionamento della Regione.

A decorrere dal 1 febbraio 1981 la spesa complessiva annuale non puo eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro capite.





Art. 8





Art. 9

Interruzione ferie


Il congedo ordinario e interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, adeguatamente documentato.





Art. 10

Giornate di riposo


La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva utilizzazione, nel corso dell anno, delle quattro giornate di riposo previste dall art. 1, lett. B), della legge n. 937 del 23- 12- 1977 e dall art. 17 della LR n. 16 del 13- 3- 80.





Art. 11

Mobilita del personale fra le Regioni e gli Enti locali


Ferma restando la normativa prevista dalla LR n. 16 del 13- 3- 80 in materia di mobilita, e consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento e adottato con il consenso dell interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l assenso delle Amministrazioni interessate a condizione che esista la disponibilita del posto in organico corrispondente al livello funzionale del dipendente presso l Ente di provenienza.

Con le stesse modalita e condizioni previste al comma precedente, e consentito, altresì, l inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando, con provenienza da altra amministrazione regionale, alla data del 22 luglio 1980.





Art. 12

Trattenute per scioperi brevi


Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora e pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Viene confermato il limite annuale di 12 ore per le assemblee del personale in orario di lavoro.





Art. 13

Informazione


Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche i programmi e gli investimenti della Regione.

L informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L informazione avviene a livello di sindacati di categoria, di federazione e di confederazioni.





Art. 14

Contrattazione decentrata


La Giunta regionale assume decisioni nelle materie sotto specificate previa consultazione in sede regionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell accordo della presente legge:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonche riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;

b) articolazione degli orari;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalita per i riscontri di produttivita volti a migliorare l efficienza dei servizi nonche connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergono nuovi profili professionali, si provvedera all inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione procedera mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dal presente accordo.





Art. 15

Triennio dinamico: inquadramento nel VII livello


Per la maturazione dei tre anni richiesti dall art. 2 della LR n. 17 del 13- 3- 80, ai fini dell inquadramento nel VII livello funzionale si valuta anche il servizio prestato nel V livello funzionale nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di 1 anno e mezzo.





Art. 16

Concorsi interni


La percentuale fissata dall art. 40 della LR n. 16 del 13- 3- 80 per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142, dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167) e dal V livello (167) al VI livello (178) e aumentata dal 30% al 50%, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalita previste nella predetta legge.





Art. 17

Personale del ruolo della formazione professionale


Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21- 12- 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attivita di formazione professionale previste dalla LR n. 16 del 13- 3- 80.

Fermo restando l orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, e demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale, l articolazione dell orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell attivita di formazione.





Art. 18

Inquadramento del personale proveniente  dallo Stato e dagli Enti disciolti


Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato con decorrenza 1 febbraio 1981 con le modalita da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell arco dello stesso triennio.

Ai dipendenti di cui al comma precedente trasferiti nell anno 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza titolo previste per i dipendenti regionali della LR n. 16 del 13- 3- 80 ove non gia dovute agli stessi ad altro titolo.

Le tabelle di inquadramento per gli enti a struttura sovraregionali sono determinate a livello nazionale con le successive intese che disciplineranno eventuali periodi di vuoto contrattuale relativo al 1979.

In attesa di inquadramento al personale di cui al comma precedente sono estesi i benefici previsti dal successivo articolo 20 nelle seguenti misure: L. 10.000 mensili per il 1979, L. 45.000 mensili salvo conguaglio per il 1980.





Art. 19

Coordinamento


Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1 febbraio 1981 e fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello VIII.





Art. 20

Anticipazione dei benefici contrattuali


Per l anno 1979 a ciascun dipendente della Regione e corrisposta la somma, una tantum, di L. 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nei 12 mesi.

Per l anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per 12 mensilita i seguenti benefici economici:

parametro iniziale 100, beneficio mensile L. 45.000;

parametro iniziale 116, beneficio mensile L. 45.000;

parametro iniziale 130, beneficio mensile L. 50.000;

parametro iniziale 142, beneficio mensile L. 50.000;

parametro iniziale 167, beneficio mensile L. 55.000;

parametro iniziale 178, beneficio mensile L. 55.000;

parametro iniziale 220, beneficio mensile L. 65.000;

parametro iniziale 333, beneficio mensile L. 95.000.

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.

Per la tredicesima mensilita il beneficio sopra specificato e ridotto del 50%.

Le stesse somme spettanti al personale vengono, altresì, erogate, in relazione al servizio effettivamente prestato, anche al personale assunto con incarico con contratto a tempo determinato.





Art. 21

Beneficio per riparametrazione professionale


A decorrere dal 1 febbraio 1981 al personale della Regione e attribuito un beneficio economico mensile per 12 mensilita, a titolo di riparametrazione, come di seguito specificato:

livello funzionale I beneficio mensile L. 45.000;

livello funzionale I (dopo sei mesi) beneficio mensile L. 51.500;

livello funzionale II beneficio mensile L. 51.500;

livello funzionale III beneficio mensile L. 55.000;

livello funzionale IV beneficio mensile L. 61.200;

livello funzionale V beneficio mensile L. 101.250;

livello funzionale VI beneficio mensile L. 128.700;

livello funzionale VII beneficio mensile L. 133.600;

livello funzionale VIII beneficio mensile L. 180.416.





Art. 22

Valutazione dell anzianita


L anzianita di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell art. 92 della LR 18/ 74 e dell art. 47 della LR n. 16 del 13- 3- 80 per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall articolo precedente nella misura di lire 800/ mese anno.





Art. 23

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi


L attribuzione dei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 3 e la nuova progressione economica decorrono dal 1 febbraio 1981.

L inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio in godimento al 31- 1- 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;

b) beneficio per riparametrazione di cui al precedente art. 21, calcolato per 12 mensilita;

c) valutazione della anzianita complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 22 nella misura prevista di L. 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.

La posizione economica nel livello e determinata dall articolo 46 della LR n. 16 del 13- 3- 80.

Il maturato in itinere e relativo alla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.





Art. 24

Pensionabilita


Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato a mese, per l anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 20 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.





Art. 25

Assegni ad personam


Gli assegni ad personam mensili di cui il personale e in godimento in virtu dell applicazione della LR n. 16 del 13- 3- 80 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui all art. 21 e il beneficio mensile da anticipazione di cui all art. 20.

L eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.





Art. 26

Norme di rinvio


Restano in vigore le norme delle leggi regionali che non siano sostituite o modificate dalla presente legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti, sempreche non siano esplicitamente disciplinate dalle citate leggi regionali nn. 16 e 17 o dalla presente legge.





Art. 27

Norma finanziaria


Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilita di cui ai capitoli 00302 - 00304 – 00332 e 00334 - Parte II Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981, gestito in esercizio provvisorio, ai sensi della LR n. 10 del 19 gennaio 1981.

Per gli esercizi successivi si fara fronte con le disponibilita dei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.