Anno 1981
Numero 28
Data 27/04/1981
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Legge Regionale 27 aprile 1981, n. 28

Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2 - 3 e 4 del ruolo unico dei dipendenti regionali, di cui alla legge regionale n. 16/ 80.



Art. 1


Per l espletamento dei compiti di dattilografia, di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi, di anticamera e aula, di custodia, sorveglianza dei locali e uffici, di prelievo, distribuzione  e spedizione di corrispondenze, di esecuzione di fotocopia e di fascicolatura, le dotazioni organiche dei livelli funzionari 4- 3- 2-, fissate dalla Tabella D) parte integrante della LR 13- 3- 80 n. 16, sono quelle di seguito specificate:

- 4 livello retributivo e funzion. posti n. 155 per l espletamento di compiti di dattilografo;

- 3 livello retributivo e funzion. posti n. 58 per l espletamento dei compiti di autista;

- 2 livello retributivo e funzion. posti n. 95 per l espletamento dei compiti di commesso e di commesso d aula.

Totale n. 308




Art. 2


La ripartizione e l utilizzazione del personale, che accedera ai posti mediante concorsi pubblici, avverra su base provinciale, come di seguito indicato:

1) Personale della Giunta regionale

8 livello retributivo e funzionale posti n. 283

7 livello retributivo e funzionale posti n. 290

6 livello retributivo e funzionale posti n. 445

5 livello retributivo e funzionale posti n. 598

4 livello retributivo e funzionale posti n. 300+ 140= 440

3 livello retributivo e funzionale posti n. 126+ 46= 172

2 livello retributivo e funzionale posti n. 121+ 80= 201

1 livello retributivo e funzionale posti n. 10

Totale n. 2173 2439 (1)

(1) Numero risultante dalla somma del totale con i numeri dei posti aggiunti ai livelli retributivi e funzionali 4, 3, 2.

2) Personale del Consiglio regionale

8 livello retributivo e funzionale posti n. 8

7 livello retributivo e funzionale posti n. 10

6 livello retributivo e funzionale posti n. 20

5 livello retributivo e funzionale posti n. 35

4 livello retributivo e funzionale posti n. 28+ 15= 43

3 livello retributivo e funzionale posti n. 7+ 12= 19

3 livello retributivo e funzionale posti n. 10+ 15= 25

1 livello retributivo e funzionale posti n. 2

Totale n. 120 162 (2)

(2) Numero risultante dalla somma del totale con i numeri dei posti aggiunti ai livelli retributivi e funzionali 4, 3, 3.

IV Liv. – Dattilografi n. 80 per gli Uffici centrali della Giunta n. 15 per gli Uffici del Consiglio regionale n. 60 distribuiti nel numero di 15 unita,  rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

III Liv. - Autisti

n. 18 per l autoparco centrale n. 12 per il Consiglio regionale n. 28 distribuiti nel numero di 7 unita, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

II Liv. – Commessi n. 40 per gli Uffici centrali della Giunta n. 15 per gli Uffici del Consiglio regionale n. 40 distribuiti nel numero di 10 unita, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia Lecce e Taranto.





Art. 3


L attribuzione dei livelli e disciplinata dalle disposizioni contenute nell art. 50 della LR 25- 3- 74, n. 18, con le modificazioni e integrazioni apportate dall art. 13 della LR 13- 3- 80 n. 16.





Art. 4


Il 50% dei posti previsti dalla presente legge e riservato ai giovani inclusi nella graduatoria unica - di cui alle leggi regionali nn. 12 e 13 del 26- 1- 81 - con la qualifica professionale specifica.





Art. 5


I vincitori di concorso potranno presentare domanda di trasferimento dalle sedi di prima assegnazione presso altri uffici regionali non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di immissione nel ruolo regionale.





Art. 6


All onere riveniente dall applicazione della presente legge ammontante a L. 1.662.600.000, si provvede con i fondi del capitolo 16202 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >>  del bilancio 1981 con l osservanza delle norme della legge regionale n. 10 del 19- 1- 1981.