Legge Regionale 20 giugno 1981, n. 30
Legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 recante disposizioni per provvidenze in favore delle farmacie rurali - Rettifiche.
ARTICOLO UNICO Il primo comma dell art. 1 della L. R. 26- 11- 79, n. 69 e così rettificato:
<< A decorrere dal 1 gennaio 1979 l indennita di residenza prevista dalla legge 8- 3- 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in localita con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fissata nelle seguenti misure:
L. 2.500.000 annue per localita con popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per localita con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per localita con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti >>.
Il terzo comma del medesimo art. 1 e così rettificato:
<< Nulla e innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in localita con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo >>.