Anno 1981
Numero 32
Data 22/06/1981
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 giugno 1981, n. 32

Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale.



Art. 1


E istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.





Art. 2


Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il Cassiere centrale dell Ufficio Provveditorato – Economato della Giunta regionale, ai sensi della LR 25- 1- 77, n. 2.





Art. 3


La Giunta regionale provvede trimestralmente all approvazione del rendiconto.


Art. 4


Alla spesa derivante dall applicazione della presente legge, ammontante per l anno 1981 a L. 20.000.000, si fa fronte con le disponibilita previste al Cap. 00126 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981.





Art. 5


Gli oneri relativi agli anni 1982 e successivi trovano copertura nei Bilanci successivi.