Anno 1981
Numero 35
Data 26/06/1981
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 giugno 1981, n. 35

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 - Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone - Regime transitorio.



Art. 1


Per l anno 1981, nelle more che siano definiti gli interventi di cui agli artt. 19 e seguenti della LR 23- 6- 1980, n. 79, alle aziende pubbliche e private che alla data del 1 gennaio 1981 siano affidatarie o concessionarie di autolinee di interesse regionale, possono essere concessi acconti sulle sovvenzioni di esercizio alle condizioni e secondo le modalita di cui ai successivi articoli.

Le sovvenzioni di esercizio in favore delle societa ferrotramviarie esercenti autolinee di interesse regionale continuano ad essere disciplinate dalle leggi regionali 19- 3- 1979, n. 14 e 24- 4- 1980, n. 31.





Art. 2


Gli acconti sulle sovvenzioni di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo sono così determinati:

a) aziende con 50 o piu dipendenti: 700 lire/ Km. per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati;

b) aziende con meno di 50 dipendenti: 600 lire/ Km. per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati.





Art. 3


Per l attuazione del disposto di cui al precedente articolo, la Giunta regionale determina per ciascuna azienda lo ammontare annuo dell acconto e ne autorizza l erogazione a mensilita anticipate in ragione di un dodicesimo.

L erogazione degli acconti e disposta dal Settore Ragioneria senza altra formalita, previo nulla osta dell Assessore ai Trasporti, al quale ciascuna azienda deve presentare:

a) dichiarazione di regolare esercizio, nel mese precedente, delle autolinee autorizzate;

b) dichiarazione di avvenuta osservanza, nel mese precedente, delle norme sul trattamento economico e giuridico al personale dipendente, di cui all art. 32 della legge regionale 23- 6- 1980, n. 79;

c) dichiarazione di regolare adempimento, nel mese precedente, degli obblighi in materia contributiva.





Art. 4


Limitatamente all anno 1981 la Giunta regionale e autorizzata altresì a disporre interventi finanziari straordinari in favore delle aziende di cui al primo comma del precedente art. 1.

Detti interventi finanziari straordinari, da valere in conto delle sovvenzioni di esercizio, devono essere accordati con vincoli di destinazione per la copertura totale o parziale di esposizioni debitorie dell esercizio per noli autobus dovuti all Ente Regionale Pugliese Trasporti ( ERPT), dei trattamenti di fine lavoro al personale e di maggiori oneri di personale derivanti dagli aggiornamenti dei contratti nazionali di lavoro.





Art. 5


Le posizioni economiche e normative di cui al II comma dell art. 32 della legge regionale 23- 6- 1980, n. 79 comprendono anche le anzianita di servizio riconosciute in base allo art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2190 del 22- 12- 1973.

I conseguenti trattamenti di fine servizio devono essere aziendalmente liquidati o riliquidati per il personale gia cessato dal servizio anche anteriormente alla LR 23- 6- 1980, n.79, previo recupero compensativo delle eventuali somme gia erogate agli agenti interessati dai precedenti datori di lavoro.

I ratei dei trattamenti di fine servizio maturati presso le aziende di provenienza e da queste non erogati agli agenti o non trasferiti alle aziende affidatarie, devono da queste essere recuperati a carico dei precedenti datori di lavoro o, in caso di accertata inesigibilita, essere recuperati dalla Giunta regionale e valere su somme a qualsiasi titolo dovute agli stessi.





Art. 6


Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla Gestione CommissTimes New Romane per gli autoservizi di Taranto istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 5368 del 29- 7- 1977;  cio fino alla data di effettivo trapasso dei relativi servizi  al Consorzio autoservizi extraurbani di Taranto, gia istituito.

E confermato, con decorrenza dal 23- 6- 78 ed in deroga a quanto previsto dalla LR n. 24 del 23- 6- 1978, il provvedimento amministrativo di conferimento dell incarico di componenti della Commissione straordinaria per la gestione degli autoservizi extraurbani di Taranto a funzionari di ruolo della Regione Puglia.

Agli stessi competono dalla data del provvedimento di nomina, anche se antecedente alla presente legge, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio o l indennita chilometrica per l uso del mezzo proprio, nonche il compenso per lavoro straordinario anche in deroga al limite di cui allo art. 2, ultimo comma, della LR n. 23 del 18- 7- 1974 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione straordinaria di cui al precedente comma, sottoporra alla Giunta regionale, per l approvazione, appositi rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della competenza e dei residui. Ciascun rendiconto deve essere corredato di una relazione illustrativa dell andamento gestionale relativo al periodo considerato. Il rendiconto finale di esercizio deve essere accompagnato dal conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal conto patrimoniale.





Art. 7


Il concorso nelle spese sostenute da Regioni finitime per l esercizio di autolinee interregionali che interessano anche la Regione Puglia, puo essere disposto dalla Giunta regionale coi fondi assegnati nei bilanci regionali annuali per gli interventi finanziari d cui alla presente legge, anche se afferenti ad esercizi pregressi.





Art. 8


La LR 17- 1- 1980, n. 6 continua ad essere applicata in favore delle aziende private esercenti autoservizi di concessione comunale o del Ministero dei Trasporti, aventi la sede o la direzione dell esercizio sul territorio regionale pugliese.

Il primo comma dell art. 31 della L. R. 23- 6- 1980, n. 79 viene così modificato: << I servizi esercenti su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle apposite leggi regionali >>.

Il secondo comma dell art. 31 della LR 23- 6- 1980, n. 79 e abrogato.





Art. 9


All onere finanziario derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire 23 miliardi,  si provvede con fondo del Cap. 05107 del bilancio per l esercizio finanziario 1981.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.