Anno 1981
Numero 42
Data 17/07/1981
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 luglio 1981, n. 42

Indennita' sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell' INADEL.



Art. 1


La Regione assicura ai propri dipendenti o ai loro eredi la corresponsione di un indennita di fine rapporto di lavoro nella misura determinata dall art. 4 della legge 8- 3- 1968, n 152 e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego avvenuta per qualsiasi causa non vi sia diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all INADEL, di percepire l indennita premio di fine servizio o altra indennita di questa sostitutiva.





Art. 2


La disposizione prevista dal precedente art1 della presente legge va applicata anche al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa a partire dall 1- 4- 1972.





Art. 3


All onere derivante dall applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, previsto per l esercizio 1981 in L. 100.000.000 relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 al 1980 e per la competenza 1981, l Amministrazione regionale fa fronte mediante l istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sara determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale che non abbia maturato il minimo pensionabile.

Al bilancio di previsione per l esercizio 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

- Cap. 00337( cni) << Indennita sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell INADEL competenza L. 100.000.000 cassa L. 100.000.000

Variazioni in diminuzione

- Cap. 16202 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> competenza L. 100.000.000 cassa L. 100.000.000