Legge Regionale 12 agosto 1981, n. 45 Norme per il conferimento di consulenze.
Art. 1La consulenza e lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale: a) per l espletamento di studi, ricerche e progettazioni; b) per l assistenza degli organi regionali ad attivita legislativa, di pianificazione e ad attivita tecnologicamente specializzate. Le consulenze possono essere conferite a: - Universita; - altri Enti o Istituti Scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici; - Organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacita professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessita dei problemi oggetto della consulenza. La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale gia in servizio.
Art. 2Le consulenze hanno durata massima di un esercizio finanziario e possono essere rinnovate per non piu di due volte. E fatto divieto del cumulo di piu incarichi nel medesimo esercizio finanziario. L espletamento dell opera di consulenza non puo in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 3L affidamento di consulenza riguardante la attivita del Consiglio regionale viene deliberato dall Ufficio di Presidenza, quello concernente le attivita della Giunta regionale viene deliberata da questa. Le deliberazioni devono determinare l oggetto, le condizioni, la durata e le modalita per l espletamento delle consulenze ed il relativo compenso da corrispondere dopo la consegna del lavoro eseguito. La Giunta regionale affida le consulenze di sua competenza in base ad uno schema di convenzione tipo da essa approvato, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 4Ai componenti esterni per la partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, e attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di L. 30.000. Il gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di Commissioni per i quali e stata, con altre leggi regionali, stabilita la indennita. Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennita di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia. Ai fini dell applicazione del comma precedente i componenti delle Commissioni estranei all Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del piu alto livello retributivo e funzionale.
Art. 5La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico scientifico, previsti dalla legge regionale del 25 luglio 1979, n. 44 e del Coordinatore del settore programmazione, se esperto esterno. Il compenso e determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attivita oggetto dell incarico oppure puo essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all importanza ed alla qualita dell incarico. Il compenso in favore dei componenti del Comitato tecnico scientifico decorre dal 1 gennaio 1981
Art. 6E abrogata ogni forma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.
Art. 7Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge trovano copertura per il 1981 sul Cap. 00136 del Bilancio di previsione relativo all esercizio 1981, la cui determinazione viene modificata, con la presente legge, come segue: << Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennita di missione e rimborso spese di viaggio >>, nonche sul Cap. 6 del Bilancio del Consiglio regionale per le consulenze deliberate dall Ufficio di Presidenza. Per gli esercizi successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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