Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 47
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura.
Art. 1(Contributo di avviamento)
A partire del 1981 il contributo di avviamento di cui alla lettera a) dell art. 2 della legge regionale 24/ 7/ 1978 n. 34 e erogato per tre anni consecutivi in misura pari a Lire 300.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto il primo anno, a L. 250.000 il secondo anno, a L. 200.000 il terzo anno.
Del regime di aiuti di cui al presente articolo possono beneficiare, a domanda, anche le cooperative giovanili cui sia gia stato liquidato il contributo ai sensi della lettera a) dell art. 2 della legge regionale n. 34/ 1978, purche operanti.