Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 48
Agevolazioni tariffarie agli studenti pendolari.
Art. 1Il prezzo degli abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado viene stabilito nell importo pari al 60% del prezzo degli abbonamenti vigenti in forza delle norme regionali in atto. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilira le condizioni e le modalita che le Aziende concessionarie dovranno osservare per l attuazione di quanto stabilito al precedente comma.