Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 51 Interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.
Art. 1(Finalita) Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione puo concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore e alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le provvidenze contributive e/ o creditizie di cui ai successivi articoli.
Art. 2(Provvidenze creditizie) Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 17/ 3/ 1977 n. 5. Il contributo regionale sugli interessi e determinato con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio fissato a livello nazionale. La operativita delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 17/ 3/ 1977 n. 5 e per quelli previsti dalla presente legge puo essere prorogata a 18 o 24 mesi, quando cio sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.
Art. 3(Azioni promozionali) Per l attuazione degli scopi di cui all art. 1 della presente legge la Regione puo inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di particolari settori produttivi. Le modalita di concessione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente della Regione.
Art. 4(Anticipazioni) Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge regionale 17/ 3/ 1977 n. 5 prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita. Le anticipazioni non possono superare l ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l anno precedente. L ammontare del contributo regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonche le procedure per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai soci conferenti. Le operazioni di cui al presente articolo, su richiesta degli Istituti di Credito, sono assistite da fidejussione dell ERSAP.
Art. 5(Organismo erogatore) Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall ERSAP su conforme deliberazione di principio della Giunta regionale.
Art. 6L intervento previsto dall art. 20 della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1981, fara capo al capitolo 04928 dell esercizio finanziario del bilancio 1981 per una spesa di 5 miliardi di lire.
Art. 7(Norma finanziaria) Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata la spesa di L. 9.500.000.000 per l anno 1981. Alla copertura di tale spesa si provvede mediante l istituzione nel bilancio 1981 del cap. 04212 per lire 9.500.000.000 con prelievo di pari importo dal cap. 16204 utilizzando i fondi per gli interventi di cui all art. 10, 4° comma della legge 30- 3- 1981 n. 119. Per il finanziamento degli interventi previsti dall art. 3, lettera L, della legge regionale 28/ 10/ 1977 n. 32, e autorizzata la spesa di lire 6.500.000.000 per l anno 1981. Per la concessione di anticipazioni per interventi a favore dell agricoltura previsti da provvedimenti regionali e comunitari il capitolo 04640 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l anno 1981 e incrementato di lire 500.000.000. Per il 1981 sono introdotte le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione: a) Variazioni in aumento: - cap. 04212 << Finanziamento all ERSAP per provvidenze contributive e/ o redditizie per agevolare la commercializzazione della produzione agricola >> L. 9.500.000.000 Per il finanziamento degli interventi previsti - cap. 04424 << Finanziamento all ERSAP per la concessione delle provvidenze di cui all art. 3, lettera L, legge regionale n. 32/ 77 >> L. 6.500.000.000 - cap. 04640 << Fondo anticipazione per interventi a favore dell agricoltura previsti da provvedimenti nazionali e comunitari >>. L. 500.000.000 b) Variazioni in diminuzione: - Cap. 16204 L. 9.500.000.000 - Cap. 04616 L. 3.000.000.000 - Cap. 04714 L. 4.000.000.000
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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