Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 53
Integrazione alla legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980, concernente provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
Art. 1Per conseguire le finalita di cui all art. 1 della legge regionale n. 66 del 9- 6- 1980, la Regione puo concedere, in alternativa ai mutui con mezzi finanziari propri, un concorso sugli interessi originati da mutui di durata fino a trenta anni a tasso agevolato.
La misura del concorso e del tasso a carico del beneficiario e stabilita con la procedura di cui all art. 3 della citata legge regionale n. 66 del 9- 6- 1980.