Anno 1981
Numero 55
Data 27/10/1981
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 27 ottobre 1981, n. 55

Modifica alla legge regionale n. 28 del 24 aprile 1980, recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.



Art. 1


La diaria corrisposta ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese ai sensi dell art. 1 della LR 23- 6- 1976, n. 15 e fissata in lire 495.000 mensili a decorrere dal I Gennaio 1980 ed in L. 544.500 mensili a decorrere dal I gennaio 1981.



Art. 2


L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 36.300 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore.





Art. 3


L onere riveniente dall applicazione della norma di cui all art. 1 della presente legge, valutato in L. 27.000.000 per il 1980 ed in L. 29.700.000  per il 1981, trova copertura sul capitolo 00102 - Parte II - Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvedera con i corrispondenti capitoli di Bilancio.




Art. 4


Il maggior onere riveniente dall applicazione della norma di cui all art. 2 trova copertura con lo stanziamento appositamente previsto al cap. 00102 del Bilancio 1981.