Legge Regionale 6 novembre 1981, n. 56
Modifiche ed integrazioni all' art. 5 della legge regionale n. 19 del 13 febbraio 1981 avente ad oggetto « Norme di attuazione dell' art. 5, 4° comma, della legge regionale 12 maggio 1980 n. 43 ».
ARTICOLO UNICO Il primo comma dell art. 5 della L. R. 13- 2- 1981, n. 19, agli a capo II e III, e così modificato:
<< - n. 3 esperti estranei all Amministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale - componenti;
- n. 3 rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale - componenti; >>.