Anno 1981
Numero 58
Data 04/12/1981
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 58

Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprieta' di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali.



Art. 1


La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell art. 47 in relazione all art. 49 e degli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 616 del 24- 7- 1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed istituzioni culturali di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato DPR 24- 7- 77, n. 616 e del DPR n. 3 del 14- 1- 1972.





Art. 2


La Regione rilascia la dichiarazione di << interesse locale >> a biblioteche, musei, archivi, istituzioni culturali di proprieta di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

L istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

- dichiarazione di proprieta - relazione tecnico - scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico - artistico;

- relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell immobile, ecc.);

- relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento;

- relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell attivita;

- dichiarazione che garantisce l apertura al pubblico, l uso pubblico;

- dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale;

- dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti;

- nulla - osta della Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici o archivista, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.





Art. 3


L istruttoria della istanza, a cura degli Uffici del competente Assessorato regionale alla Cultura, va corredata da una analisi dell attivita svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni espressi dalla comunita in cui l Ente o Istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private gia operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto Assessorato.

Il verbale deve essere comprensivo dell inventario dei beni.





Art. 4


All accertamento dell << interesse locale >> concorrono i requisiti seguenti:

a) che le istituzioni operino nel territorio regionale;

b) che la loro attivita sia attinente precipuamente alle comunita regionali;

c) che coinvolgano risorse intellettuali e locali;

d) che riflettano caratteristiche storiche di aree culturali locali;

e) che offrano servizi culturali finalizzati precipuamente alla comunita regionale.





Art. 5


La dichiarazione di interesse locale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell Amministrazione comunale competente per territorio e della competente Commissione consiliare permanete, che devono essere espressi perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta della Regione.

Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera prescindendo dal parere.





Art. 6


Gli Enti e Istituzioni, ottenuto il riconoscimento di << interesse locale >>, sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l attivita.

La dichiarazione puo essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalita della concessione.





Art. 7


Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.





Art. 8


Gli Enti e le Istituzioni dichiarate di << interesse locale >>, ai sensi della presente legge, possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di biblioteche, archivi, musei.





NORMA TRANSITORIA





Art. 9


Gli Enti interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al Presidente della Regione istanza per il riconoscimento.

Entro i sei mesi successivi dal termine di scadenza di cui innanzi la Regione deve provvedere in merito.