Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 60 Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.
Art. 1(Scopo della legge) La Regione, in attuazione dei principi stabiliti nell art. 5 dello Statuto, concede contributi ai Comuni per la elaborazione e/ o revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 19 maggio 1976, n. 398, nonche del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge 14- 10- 74, n. 524.
Art. 2(Destinatari dei contributi) I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai Comuni singoli o associati.
Art. 3(Requisiti dei piani) Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita deve rispecchiare le finalita previste dalle leggi 11- 6- 1971, n. 426, 19- 5- 1976, n. 398 e 14- 10- 1974, n. 524.
Art. 4(Misura del contributo) Il contributo, nel limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 9, non puo superare la misura del 60% delle spese sopportate da ciascun Comune e comunque non puo essere superiore all importo di L. 200 (duecento) per abitante. La popolazione del Comune e quella risultante dall ultimo censimento generale della popolazione. Per i Comuni associati la misura del contributo di cui al primo comma e maggiorata del 25%.
Art. 5(Comuni in possesso del piano) I Comuni, che hanno gia approvato il piano di cui alla legge n. 426 dell 11- 6- 1971, per essere ammessi a contributo, devono integrarlo del piano relativo al commercio ambulante previsto dalla legge n. 398 del 19- 5- 1976 e provvedere alla redazione del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge n. 524 del 14- 10- 1974. I Comuni in possesso del piano, che per la elaborazione non si sono avvalsi di incarichi esterni, possono comprendere, ai fini della documentazione di spesa, le somme eventualmente pagate per la rilevazione statistica, quelle per lavoro straordinario, premi o gettori corrisposti ai dipendenti che hanno collaborato alla redazione del piano.
Art. 6(Concessione del contributo) La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dal Comune al Presidente della Giunta regionale entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia di deliberazione esecutiva con la quale: - viene deciso di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita; - viene affidato l eventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalita di espletamento; - viene approvato il preventivo di spesa; - viene impegnata la relativa somma sull apposito capitolo di bilancio. Qualora alla elaborazione del piano provvedono Comuni associati, entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge devono deliberare e comunicare al Presidente della Giunta regionale la volonta di associarsi; in tal caso, la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia delle deliberazioni esecutive di tutti i Comuni associati con le quali: - viene decisa la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento delle reti di vendita; - viene affidato l eventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalita di espletamento; - viene approvato il preventivo di spesa; - viene impegnata la relativa somma sugli appositi capitoli di bilancio. Il contributo e concesso con delibera della Giunta regionale.
Art. 7(Erogazione del contributo) Per ottenere l erogazione del contributo i Comuni indicati all art. 2 devono trasmettere all Assessorato regionale alla Industria, Commercio e Artigianato copia dei piani approvati a norma dell art. 20 della legge 11- 6- 1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, nonche copie delle delibere di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di un anno dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art. 6. L erogazione del contributo e disposta con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all art. 17 della legge 11- 6- 1971, n. 426.
Art. 8Qualora entro i termini previsti dal precedente art. 6 i Comuni interessati non abbiano deliberato di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, il Presidente della Giunta regionale esercitera il potere sostitutivo previsto dall art. 21 della legge 11- 6- 1971, n. 426.
Art. 9(Disposizioni finanziarie) Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1981 e istituito il seguente capitolo di spesa: - Cap. 08102 con la denominazione << concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita >> L. 400.000.000 Al bilancio dell esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: Al bilancio dell esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: In aumento Cap. 08102 - << Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita >> L. 400.000.000 In diminuzione Cap. 16204 - << Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione - Contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita >> L. 400.000.000 Per gli anni successivi l onere finanziario sara definito con la relativa legge di bilancio.
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