Legge Regionale 14 gennaio 1982, n. 2
Autorizzazione all' esercizio provvisorio per l' esercizio finanziario 1982.
Art. 1La Giunta regionale e autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per 1982, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il Bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1981, approvato con legge regionale 23 giugno 1981, n. 33, sino a quando non sia approvato con legge il Bilancio per l esercizio finanziario 1982.
E autorizzato l accertamento e la riscossione delle entrate, l impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio regionale per il 1981, nei limiti di cui al 1 comma del presente articolo, ai sensi del 4 e 5 comma dell art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.