Legge Regionale 30 gennaio 1982, n. 6 Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia.
Art. 1La legge sull << Ordinamento dei porti e degli approdi turistici nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia >> tende a disciplinare, in riferimento alla programmazione e pianificazione dell intero sistema portuale della Regione, gli insediamenti e i finanziamenti di porti ed approdi turistici. La Regione Puglia, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ed allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio - economico del territorio in relazione delle particolari esigenze di pesca, della nautica da diporto, del turismo e delle altre attivita produttive, nonche allo scopo di assicurare la coordinata realizzazione degli interventi in materia portuale sul proprio territorio, predispone un piano di coordinamento per la classificazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e lacuali nella stessa regione, fatte salve le competenze statali in materia. Il piano di coordinamento deve tener conto delle classificazioni di cui al Testo Unico del 16- 7- 1884, n. 2518 e successive modifiche, integrate dalle previsioni dei porti ed approdi turistici.
Art. 2Il piano regionale di coordinamento deve contenere l elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi esistenti da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validita fissato dal piano stesso. Il piano indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti ed approdi, riguardo alla loro capacita ricettiva, al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, alla ricettivita e sviluppo del territorio di riferimento. Il piano indica altresì la classificazione dei porti, fatte salve le leggi vigenti. Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi, in armonia con gli indirizzi programmatici e territoriali rivenienti da leggi e piani nazionali e regionali. Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e progetti di massima per i singoli approdi. I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli, fatte salve le disposizioni statali in materia. Non possono essere realizzati porti ed approdi che non siano inseriti nel piano di cui all art. 1, fatte salve le competenze statali in materia. Il piano regionale di coordinamento e soggetto alle nome di cui al Titolo II Cap. I della LR n. 56 del 31- 5- 80. La realizzazione delle opere previste da detto piano e soggetta alle norme di cui alla legge statale 28- 1- 1977, n. 10 e della LR n. 56 del 31- 5- 1980.
Art. 3Sono da classificare come porti turistici, ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati, in via permanente, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonche di infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettivita dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente. Le ulteriori classificazioni portuali sono quelle indicate dal Testo Unico 16- 7- 1884, n. 2518 e successive modifiche, con la specificazione che si intende per approdo marittimo l insieme di opera e di impianti idonei a consentire l ormeggio e sprovviste parzialmente o totalmente delle difese di mare e dei servizi e delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento degli utenti. I porti marittimi possono comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.
Art. 4I porti e gli approdi realizzati o da realizzare sui beni demaniali, sono soggetti alle norme fissate dalla presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia e le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale. Le opere portuali sono assoggettate al regime concessorio se richiesto dalla vigente legislazione. Con il provvedimento di approvazione, le opere previste nei piani regolatori dei porti o nei progetti di massima degli approdi, inserite nel piano regionale di coordinamento di cui al precedente art. 1, sono dichiarate di pubblica utilita.
Art. 5Al fine di acquisire ed elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di coordinamento di cui all art. 1 e istituita una Commissione tecnica dei porti così composta: - dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede; - dal Coordinatore dell Assessorato regionale ai Trasporti; - dal Coordinatore dell Assessorato regionale ai LLPP; - dal Coordinatore dell Assessorato regionale al Turismo; - dal Coordinatore dell Assessorato regionale all Urbanistica; - dal Coordinatore dell Assessorato regionale alla Programmazione; - dall Ingegnere Capo del Genio Civile per le opere Marittime; - dal Direttore Marittimo sovrintendente alle Capitanerie di Porto della Regione; - dal Segretario della Commissione consiliare permanente regionale ai LLPP ed Urbanistica. Ogni componente puo delegare un suo rappresentante. La Commissione deve essere convocata con almeno cinque giorni di anticipo.
Art. 6Il piano regionale di coordinamento di cui all art. 1 e predisposto, nel rispetto degli artt. 4 e 5 della LR n. 56 del 31- 5- 1980, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale ed e approvato dal Consiglio regionale, sentita la Commissione tecnica dei porti di cui al precedente articolo.
Art. 7I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere (ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l attuazione dei piani e progetti stessi) nonche da una dettagliata relazione geologica dell area interessata e da uno studio sull andamento delle correnti marine interessanti il paraggio. I piani e progetti di cui al comma precedente, da adottarsi da parte del Consiglio comunale anche ai fini urbanistici, dovranno inoltre essere corredati da apposita documentazione tecnica attestante l inserimento dell opera nel contesto territoriale di riferimento, alla luce delle caratteristiche, della ricettivita e dello sviluppo propri della zona di influenza del porto o dell approdo. I suddetti piani regolatori ed i progetti di massima degli approdi, redatti in conformita delle precedenti disposizioni, sono esaminati dalla Commissione di cui all art. 5 al fine di verificarne la rispondenza al piano regionale di coordinamento e sono approvati dalla Giunta regionale, con le ulteriori modalita fissate dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme e previsioni del piano regionale di coordinamento di cui all art. 1 della presente legge.
Art. 8In caso di regime concessorio, i richiedenti la concessione di cui all art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme restando le norme di cui all art. 37, I comma. cod. nav., dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi e da espletarsi sui beni demandati in concessione, in conformita dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla Giunta Regionale. I Comuni, qualora divengono concessionari nei modi di cui all art. 4 e realizzino le opere relative ai porti ed approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal Consiglio regionale.
Art. 9La Regione, ai fini della realizzazione e ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici, puo concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, contributi che, per il biennio 1981/ 82, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere e, per gli anni, successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del bilancio. Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente, la Regione puo concedere il finanziamento per l intero importo della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli Enti stessi.
Art. 10Il Consiglio regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della Giunta regionale, ed in conformita al piano regionale di coordinamento di cui all art. 1, il programma di finanziamento di cui al precedente articolo.
Art. 11L erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 1981/ 82 verra disposta dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e sulla base dell avvenuta approvazione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla formale assunzione dell onere di rimborso da parte degli enti stessi.
Art. 12All onere riveniente dall applicazione della presente legge si provvede come segue: - per L. 200.000.000 relativi allo studio ed alla redazione del piano di coordinamento, da imputare sul Cap. 00138 del Bilancio 1981, disponibile; - per la realizzazione delle opere, su apposito capitolo da istituire nel Bilancio 1982 e successivi così denominato: << Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti ed approdi turistici, il cui onere trova copertura nel Bilancio pluriennale 1981/ 82 approvato con LR n. 33 del 23- 6- 81.
Art. 13Fino all entrata in vigore del piano regionale di coordinamento di cui all art. 1, la costruzione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti ed approdi nel sistema portuale della Regione Puglia, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potra aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del Consiglio regionale, fatte salve le competenze statali in materia e sentiti i pareri degli uffici e Comitati regionali competenti, nonche della Commissione tecnica di cui all art. 5 della presente legge.
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