Anno 1982
Numero 8
Data 03/02/1982
Abrogato No
Materia Commercio;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 febbraio 1982, n. 8

Interventi per favorire la conoscenza e la commercializzazione dei vini pugliesi.



Art. 1

(Finalita)


Con la presente legge la Regione Puglia promuove, coordina e finanzia:

a) la istituzione ed il funzionamento di enoteche di interesse regionale e di punti di vendita del vino;

b) la realizzazione di una specifica segnaletica vitivinicola;

c) l attuazione di altre iniziative di valorizzazione e di penetrazione del vino pugliese sui mercati italiani ed esteri.





Art. 2

(Enoteche di interesse regionale)


Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche che posseggono i seguenti requisiti:

1) siano ubicate nell ambito di Comuni della Regione Puglia interessati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata;

2) siano istituite e gestite da Consorzi di cooperative, da Associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, da Province e/ o da Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vino a denominazione d origine controllata;

3) presentino vini pugliesi a denominazione d origine e a denominazione geografica in una sede aperta al pubblico che possegga requisiti tali da richiamare la tradizione e la genuinita della produzione;

4) sviluppino un azione di ricerca e di conservazione della documentazione relativa alla vitivinicoltura locale e alla cultura e alla civlta contadina;

5) assumano iniziative per valorizzare i vini pugliesi e per favorirne la conoscenza ed il consumo;

6) s impegnino a rispettare le direttive fornite dalla Giunta regionale e ad avvalersi, per la selezione dei vini da esporre, del parere del Comitato di cui al successivo art. 8 della presente legge.





Art. 3

(Enoteche scolastiche)


Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche di interesse regionale istituite e gestite dagli Istituti Tecnici Agrari e dagli Istituti Professionali per l Agricoltura funzionanti nella Regione Puglia, anche se aventi sede in Comuni non interessati alla produzione di vini a denominazione d origine controllata.





Art. 4

(Enoteche mobili)


A favore dei soggetti di cui al punto 2) del precedente art. 2, interessati alla valorizzazione del medesimo vino a denominazione d origine controllata, possono essere concessi contributi per l acquisto di enoteche mobili.

Per il medesimo vino a denominazione d origine controllata puo essere finanziato l acquisto di una sola enoteca mobile.




Art. 5

(Punti di vendita del vino)


Possono essere concessi incentivi per la istituzione di punti di vendita di vini pugliesi a denominazione d origine controllata, ubicati sia nei Comuni di produzione che in altre localita ove si concentra la domanda ed il consumo, sia del territorio italiano che estero, a condizione che detti punti siano istituiti e gestiti dai soggetti di cui al punto 2) del precedente art. 2 interessati alla valorizzazione del medesimo vino a denominazione d origine controllata e che vi sia l impegno a rispettare le direttive della Giunta regionale di cui al successivo art. 10.

Nei punti di vendita del vino possono essere esposti e commercializzati anche altri prodotti tipici dell agricoltura e dell artigianato della zona cui si riferisce il vino, previo parere del Comitato di cui al successivo art. 8 della presente legge.





Art. 6

(Segnaletica)


La Regione Puglia, sentite le Province, provvede alla predisposizione di un piano di segnaletica stradale per consentire di raggiungere le zone di produzione dei vini a denominazione d origine controllata, le enoteche di interesse regionale, i punti di vendita del vino e gli impianti di produzione e commercializzazione delle cantine sociali cooperative.





Art. 7

(Iniziative promozionali)


La Regione Puglia puo concedere contributi a favore di Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d origine controllata o di Consorzi di cantine sociali che producono il medesimo vino a denominazione d origine controllata, per l attuazione di programmi promozionali da attuare al di fuori del territorio regionale, in Italia e/ o all estero.

I programmi di valorizzazione di cui al precedente comma sono sottoposti all esame di un Comitato di coordinamento istituito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per l agricoltura del Consiglio regionale.





Art. 8

(Pareri)


I pareri previsti dagli articoli 2 e 5 della presente legge sono espressi dal vigente Comitato regionale costituito ai sensi del primo comma dell art. 6 del DPR 12- 7- 1963 n. 930, allargato per l occasione al rappresentante degli organismi che istituiscono e/ o gestiscono l iniziativa.





Art. 9

(Tipologia degli incentivi)


I contributi previsti dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 riguardanti le enoteche e i punti di vendita de vino si riferiscono alle spese di costituzione, restauro, arredamento, manutenzione e funzionamento.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi fino ad un massimo dell 80% della spesa ritenuta ammissibile; sugli importi concessi possono essere corrisposte anticipazioni e/ o acconti con le modalita di cui al secondo e terzo comma dell art. 5 della legge regionale 31- 8- 1981 n. 54.

I contributi previsti dal precedente art. 7 sono concessi tenendo presente l importanza delle iniziative e la spesa richiesta per realizzarle.





Art. 10

(Coordinamento regionale - piani annuali - deleghe)


Ai fini dell applicazione della presente legge la Giunta regionale:

1) formula entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare permanente Agricoltura del Consiglio regionale, direttive per il primo funzionamento delle enoteche di interesse regionale e dei punti di vendita del vino, per la realizzazione dei programmi promozionali e per la identificazione dei prodotti tipici di cui al precedente art. 5;

2) predispone il piano di segnaletica stradale previsto dal precedente art. 6 e la successiva integrazione e manutenzione delle opere;

3) formula annualmente un piano contenente il coordinamento delle attivita delle enoteche e dei punti di vendita, la eventuale integrazione della segnaletica e la ripartizione dei contributi previsti per l applicazione della presente legge. Detto piano annuale sara reso esecutivo dopo la approvazione del Consiglio regionale.

La realizzazione del piano di segnaletica stradale e delle successive integrazioni e la relativa manutenzione delle opere sono delegate alle Province competenti per territorio.





Art. 11

(Norme finanziarie)


Per l attuazione della presente legge e autorizzata, nell anno 1982, una spesa pari a Lire 400 milioni.

Nel bilancio della Regione per l anno 1982, alla parte spesa, saranno istituiti i seguenti capitoli:

1) << Contributi per l istituzione ed il funzionamento di enoteche e punti di vendita del vino e per iniziative promozionali >> Competenza e cassa L. 325.000.000

2) << Contributi per l attuazione della segnaletica stradale a favore della promoione del vino >> L. 75.000.000

Sulla spesa autorizzata per l attuazione della segnaletica, una somma pari al 3% e riservata alle Province per le spese connesse all esercizio delle delega.

Agli oneri derivanti da quanto disposto nel primo comma del presente articolo si fara fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27- 12- 1977 n. 984 e del relativo Piano Agricolo Nazionale sul settore vitivinicoltura, in coerenza con quanto disposto con la legge regionale 31- 8- 1981 n. 54.

La spesa per gli anni successivi al 1982 sara stabilita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione della Regione.