Legge Regionale 3 febbraio 1982, n. 11 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977 n. 2 - Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti e Appalti ».
Art. 1La LR 25- 1- 1977, n. 2, disciplinante i servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti, Appalti, e modificata ed integrata dagli articoli seguenti.
Art. 2Il III comma dell art. 4 e così modificato: << All ordinazione delle spese provvede l Assessorato all Economato con ordinativi: - a firma del Coordinatore dell Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dall Assessore, fino a L. 1.000.000; - a firma del Coordinatore del Settore e col visto dell Assessore, fino a L. 2.000.000. Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede nei termini indicati nel successivo art. 25 >>.
Art. 3Il II comma dell art. 6 e così modificato: << Per le forniture di particolare importanza e/ o di speciale carattere tecnico - merceologico e ove sia richiesta da particolare necessita, l Assessore al ramo puo affidare il collaudo, nei limiti di spesa e con le procedure previste dalla presente legge, agli Istituti universitari ovvero ai Laboratori Chimici provinciali o ancora, ove cio non sia possibile, a liberi professionisti >>.
Art. 4Il III comma dell art. 12 e sostituito dai seguenti: << Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, possono essere costituiti presso gli Uffici centrali e presso gli Uffici periferici, con sede in Bari, le << Sezioni Economato e Cassa >> Sono preposti dipendenti responsabili di livello funzionale non inferiore al VI, i quali sono nominati << Economi - Cassieri >>. Per gli uffici aventi sede negli stessi capoluoghi di Provincia, possono essere istituite altresì unita operative denominate << Sezioni Economato e Cassa provinciali della Regione Puglia >> ed i cui responsabili assumono la qualifica di Economi - Cassieri provinciali >>. Dopo il IV comma dello stesso art. 12 sono inseriti i seguenti commi: << Ugualmente, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un << Cassiere centrale supplente >> e di un << Economo - Cassiere provinciale supplente >> che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento. La nomina sia dei titolari che dei supplenti avverra su proposta dell Assessore al ramo >>.
Art. 5Dopo l art. 12 e inserito il seguente art. 12/ bis: << Le Sezioni Economato e Cassa dipendono funzionalmente dal Settore Provveditorato Economato Contratti e Appalti. Ai Servizi Economato e Cassa provinciali l Assessorato puo affidare di volta in volta funzioni istruttorie di pratiche in materia di competenza degli Uffici del Settore>>.
Art. 6FONDO CASSA PER IL CASSIERE CENTRALE L art. 13 e soppresso e sostituito dal seguente: << All inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l importo, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere Centrale per provvedere al pagamento: a) delle spese per la manutenzione e l esercizio degli automezzi, delle relative tasse di circolazione, nonche della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei conducenti; b) delle spese di acquisto, manutenzione, trasporto e riparazioni di mobili, arredi, quadri, macchine e locali d ufficio; c) delle spese postali e telegrafiche, di carta e valori bollati, di vincoli ferroviari e trasporto di materiale, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e pubblicazioni; d) delle altre spese per servizi di fornitura varie attinenti al funzionamento degli Uffici della Giunta regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall Ufficio Provveditorato Economato a norma del precedente art. 2; e) delle spese di rappresentanza della Giunta regionale; f) delle indennita di rimborso spese e di viaggio per missioni effettuate da amministratori regionali e personale dipendente, debitamente autorizzato; g) dei gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio e indennita di missione spettanti a componenti Commissioni regionali consultive, Comitato e Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali; h) delle altre spese approvate dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere centrale, anche in eccedenza ai limiti previsti dalla presente legge. Il Cassiere centrale effettua il pagamento delle spese surriferite e delle altre inerenti alle attribuzioni dell Ufficio Provveditorato Economato, se regolarmente ordinate nei termini di cui al precedente art. 4, nel limite massimo di L. 1.000.000 previa diretta autorizzazione su appositi mandati firmati dal Coordinatore del Settore. L acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sara effettuato con provvedimento dell Assessore previo visto di congruita di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall Assessore alla Cultura e dall Assessore al Provveditorato Economato. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell anticipazione e sottoposti all esame di approvazione della Giunta regionale. L approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutivita del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere Centrale e autorizzazione alla Ragioneria a provvedere alla immediata ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione. Il provvisorio discarico delle somme anticipate e la ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione diverranno definitivi ad esecutivita del provvedimento di cui sopra >>.
Art. 7L art. 14 e soppresso e sostituito dal seguente: FONDO CASSA PER GLI ECONOMI - CASSIERI Il Cassiere Centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell Ufficio Provveditorato Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi - Cassieri per provvedere esclusivamente al pagamento di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente art. 13, << nonche delle altre spese autorizzate con specifici provvedimenti della Giunta regionale anche in eccedenza ai limiti previsti dal presente articolo >>. I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorche sia stata fatta preventiva richiesta di anticipazione di fondi, all ordinazione diretta di spese, nel limite massimo di L. 300.000 ed entro tale limite disporre il relativo pagamento previa apposizione sulle relative fatture delle dichiarazioni di congruita dei prezzi. Per le esigenze di forniture e prestazioni di servizi degli uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori o responsabili possono farne specifiche richieste direttamente alla << Sezione Economato e Cassa Provinciale >>. L Economo - Cassiere provinciale ordina le spese nel limite massimo di L. 500.000 per singola spesa e ne esegue il pagamento attestando sulle fatture la congruita dei prezzi. Per le spese eccedenti il predetto limite, il Servizio Economato e Cassa provinciale trasmette le richieste al settore Centrale nei limiti e con le modalita di cui al precedente art. 4. I pagamenti effettuati dagli Economi Cassieri sono vistati per la legittimita delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell Ufficio Provveditorato Economato, se delegato. I rendiconti degli Economi Cassieri devono essere prodotti all Ufficio Provveditorato Economato a scadenza trimestrale, ancorche la anticipazione non sia esaurita in tempo piu breve. il Cassiere Centrale comprendera nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l approvazione - rimborso ai sensi dell art. 13, anche i rendiconti degli Economi Cassieri.
Art. 8All art. 17, III comma, vanno sostituite le parole << Assessore al ramo >> con quelle: << Coordinatore del Settore Provveditorato - Economato Contratti Appalti >>.
Art. 9Al primo comma dell art. 18 la frase << Il Cassiere centrale e degli Economi Cassieri sono, ecc. >> e sostituita dalla seguente: << Il Cassiere Centrale e gli Economi Cassieri sono, ecc. >> Allo stesso art. 18 e aggiunto il seguente III comma: << Il Cassiere Centrale, l Economo Cassiere Provinciale e gli Economi Cassieri devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti dal furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti sino ad un valore massimo di L. 5.000.000; nonche a titolo personale quali portavalori >>.
Art. 10Il primo comma dell art. 19 e soppresso e sostituito dal seguente: << Il Cassiere Centrale dovra predisporre alla fine di ogni bimestre la situazione di cassa che sara verificata ed il relativo verbale sottoscritto dai Coordinatori dei Settori Ragioneria e Provveditorato Economato. Questi ultimi possono congiuntamente in qualsiasi momento effettuare verifiche improvvise alla Cassa Centrale >>. Il V comma e soppresso. Al VI comma le parole << Il Coordinatore dell Ufficio Economato o un suo delegato >> sono sostituite con quelle << Il Coordinatore del Settore o un suo delegato >>.
Art. 11Dopo l art. 12 e inserito il seguente art. 12 bis: << I servizi Economato Cassa e Magazzini istituiti in ogni capoluogo di provincia in esecuzione della legge 2/ 1977 e gli Autoparchi provinciali previsti dal Regolamento regionale 1/ 1978 costituiscono unita operativa, a livello provinciale, dell Ufficio Provveditorato Economato. La responsabilita dell unita operativa e affidata alll Economo Cassiere provinciale. Il responsabile del Centro educativo Climatico di Gallipoli (ex colonia GI) ed il responsabile della delegazione romana della Regione Puglia esercitano, per le rispettive strutture, le stesse funzioni degli Economi Cassieri provinciali >>.
Art. 12L art. 25 e soppresso e sostituito dal presente: MODALITA DI APPALTO << Fatta salva la disciplina prevista per le opere pubbliche o di pubblico interesse, dalla LR n. 37 del 12- 8- 1978, l appalto dei lavori, forniture e servizi viene effettuato mediante i seguenti sistemi: a) trattativa privata; b) licitazione privata; c) appalto - concorso. Si procede a trattativa privata, oltre che nelle ipotesi previste dall art. 41 del RD 23- 5- 1924, n. 827, nei casi in cui la spesa non superi l importo complessivo di L. 30.000.000. All ordinazione delle spese provvede l Assessore preposto ai Contratti e Appalti, generalmente previa gara ufficiosa richiedendo a non meno di dieci ditte iscritte all Albo regionale offerte che devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data dell invito. In mancanza di iscrizione all Albo regionale da almeno sei mesi di ditte interessate all invito, l Assessore invita le ditte indicate dall Ufficio Contratti e Appalti scelte in numero congruo tra quelle operanti nella Regione. Le offerte sono esaminate dall Assessore alla presenza di due testimoni e dall Ufficiale Rogante che redige apposito verbale. Per le spese eccedenti il limite di cui al secondo comma spetta alla Giunta regionale di deliberare preventivamente nella forma di appalto da esperire. Presiede alla gara l Assessore preposto al Settore Provveditorato Contratti e Appalti o un suo delegato, assistito dall Ufficiale Rogante ed alla presenza di due testimoni >>.
Art. 13Il I comma dell art. 26 e soppresso e così sostituito: << L incarico di Ufficiale Rogante e affidato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore al ramo, a funzionario non inferiore al VII livello in servizio all Ufficio Contratti Appalti. Con lo stesso Decreto viene nominato altro funzionario regionale, anch egli di livello non inferiore al VII, che sostituisce l Ufficiale Rogante in caso di assenza o impedimento >>.
Art. 14L art. 27 e soppresso e sostituito dal seguente: << Il Coordinatore dell Ufficio Contratti Appalti e personalmente impegnato perche si provveda alla tempestiva stipulazione dei contratti e alla loro esecuzione, nonche a segnalare all Assessore in tempo utile le relative scadenze. In particolare per quanto concerne i contratti di locazione, la decorrenza della locazione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui e stato redatto il verbale di consegna dei locali. Il contratto definitivo di locazione con allegato il verbale di consegna, se richiesto, ed i successivi atti aggiuntivi vanno ratificati dalla Giunta regionale con atto di mera rilevanza interna, in esecuzione di precedenti provvedimenti amministrativi >>.
Art. 15L art. 28 e soppresso e sostituito dal seguente: << I verbali di aggiudicazione, aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per l aggiudicatario, lo saranno invece per l Amministrazione regionale dopo la ratifica da parte della Giunta regionale. Detta condizione dovra essere espressamente indicata negli avvisi d asta, lettere di invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti. I verbali di aggiudicazione aventi forza di contratto, i contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto avente valore contrattuale, costituiscono titolo giuridico valido in base al quale il Settore ragioneria e tenuto a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni conseguenti ai rapporti contrattuali anche nelle more dell assolvimento della imposta di registro, purche iscritti a repertorio a cura dell Ufficiale Rogante, eccezion fatta nel caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della Giunta regionale; in tal caso il pagamento avverra ad esecutivita del relativo provvedimento >>.
Art. 16L art. 29 e soppresso e sostituito dal seguente: <<( Cauzioni provvisorie e spese contrattuali). Spetta all Ufficio Contratti Appalti la gestione delle cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a carico di terzi su direttive dell Assessore. Le cauzioni provvisorie vanno rimborsate alle Ditte non aggiudicatarie su tempestiva disposizione dell Ufficiale Rogante. I versamenti ed i pagamenti sul fondo delle spese contrattuali a carico di terzi sono eseguiti tramite il Cassiere centrale ad esclusiva richiesta dell Ufficiale Rogante. Questi avra cura, eseguite le formalita ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute >>.
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