Anno 1982
Numero 13
Data 19/03/1982
Abrogato No
Materia Trasporti;
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 marzo 1982, n. 13

Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.



Art. 1

(Finalita)


La presente legge stabilisce le norme e le procedure che debbono essere osservate per l applicazione sul territorio regionale degli interventi contributivi e finanziari previsti in fa vore di Enti, Aziende ed Imprese esercenti trasporti pubblici locali e contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151: << Legge quadro per l ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore >>.





Art. 2


Per servizi pubblici di trasporto locale s intendono quei servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta  indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.



TITOLO I

INTERVENTI PER IL RIPIANO DEI  DISAVANZI DI ESERCIZIO





Art. 3


A decorrere dal 1 gennaio 1982, in concomitanza con l attivazione del Fondo nazionale dei trasporti di cui all art. 9 della legge 10- 4- 1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto  locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalita di cui ai successivi articoli.

Gli articoli dal 19 al 26 del Titolo IV << Interventi finanziari >> della legge regionale 26- 6- 1980, n. 79, trovano applicazione limitatamente all esercizio 1981.

L applicazione delle leggi regionali 19- 3- 79, n. 14 e 24- 4- 80, n. 31, che regolano la concessione di sovvenzioni di esercizio alle societa ferrotramviarie, nonche l applicazione dell art. 8, primo comma, della legge regionale 26- 6- 1981, n. 35, sono limitate alla data del 31 dicembre 1981.

A decorrere dal 1 gennaio 1982, per la definizione e la liquidazione delle sovvenzioni di esercizio relative all anno 1981, si prescinde dalla convenzione e dal versamento cauzionale previsti dall art. 24 della legge 23- 6- 1980, n. 79.





Art. 4


Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale su provvedimenti della Giunta regionale o degli Enti locali interessati secondo le rispettive competenze.

Sono esclusi dagli interventi finanziari di cui trattasi gli autoservizi di Gran Turismo, i servizi effettuati con spese a totale carico del committente, i servizi di trasporto occasionali ed i servizi di qualunque tipo gestiti in economia dagli Enti locali interessati.




Art. 5


La Giunta regionale determina annualmente per ciascuna Azienda o Impresa i contributi di cui al precedente art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell anno cui i contributi si riferiscono, calcolando:

a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto, per categorie e modi di trasporto e tenendo conto:

1) dei tipi e delle caratteristiche dei servizi autorizzati o programmati;

2) delle percorrenze relative;

3) della qualita del servizio offerto;

4) delle condizioni ambientali in cui esso viene offerto;

5) della dimensione e dell organizzazione aziendale;

b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto:

1) delle tariffe stabilite dalla Regione;

2) del prevedibile numero di viaggiatori da trasportare;

3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.

I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verra stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con Decreto del Ministro dei Trasporti, ai sensi del primo comma, lettera b) dello art. 6 della legge 10- 4- 1981, n. 151;

c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).

I modi e le categorie di trasporto di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo comprendono:

- modi di trasporto  automobilistici;

a impianti fissi;

- categorie di trasporti servizi di linea per viaggiatori servizi tramviari;

servizi filoviari;

servizi ferroviari metropolitani;

servizi funiviari;

servizi funicolari.

Per la determinazione del costo del personale si fa riferimento ai contratti collettivi ed accordi nazionali di lavoro, nonche ai contratti ed accordi di lavoro in atto recepiti da atti deliberativi dall Ente concedente o affidante.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge eventuali modificazioni delle situazioni contrattuali esistenti presso le singole Aziende ed Imprese, che comportino incrementi del costo del lavoro in forma diretta o indiretta, potranno trovare attuazione soltanto previo consenso della Giunta regionale.

A decorrere dall anno 1982, in sede di determinazione del costo standardizzato, si terra conto, sia delle  mensilita di accantonamento di buonuscita dell esercizio  assunto a riferimento, sia delle quote integrative per rivalutazione degli accantonamenti pregressi sempre a  decorrere dall anno 1982.

Per gli anni 1981 e precedenti, i maggiori oneri connessi con i trattamenti di buonuscita e con le rivalutazioni degli oneri relativi graveranno:

a) sui Comuni competenti, per quanto riguarda il personale dipendente da aziende municipalizzate;

b) sulla Regione, per quanto riguarda: il personale dipendente da Aziende pubbliche affidatarie di soli autoservizi extraurbani, quello dipendente da imprese private concessionarie di soli autoservizi urbani o extraurbani e quello dipendente da societa ferrotranviarie limitatamente agli agenti adibiti all esercizio di autolinee di concessione della Regione o degli Enti locali interessati.

La determinazione dei maggiori oneri di cui al precedente comma, lettera b), sara effettuata facendo riferimento:

- per il personale dipendente da aziende pubbliche affidatarie di autolinee extraurbane, alle disposizioni  di cui all art. 5 della LR 26 giugno 1981, n. 35;

- per il personale dipendente da imprese private concessionarie di sole autolinee, alle corrispondenti disposizioni della LR 17 gennaio 1980, n. 6, limitatamente alla parte di anzianita maturata fino al 31 dicembre 1980;

- per il personale addetto ai pubblici autoservizi di linea per viaggiatori dipendente da societa ferrotramviarie, all onere corrispondente all eccedenza sull accantonamento contrattuale dell 1,50%.

Le tariffe minime da applicare ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla Giunta Regionale d intesa con gli Enti locali interessati.

Fino a diversa intesa le tariffe gia fissate alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate tariffe minime.

Fermo restando il criterio che le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di perseguire l unificazione del sistema tariffario sul territorio regionale e tuttavia facolta dell Ente concedente determinare, nell esercizio dei singoli servizi, o di complessi disservizi, tariffe piu elevate di quelle minime, da stabilire come sopra qualora cio sia richiesto da situazioni economiche - gestionali particolarmente gravose, nonche quando cio sia richiesto dalla necessita di salvaguardare, attraverso la tariffa, eventuali situazioni di concorrenzialita nei confronti dei servizi ad impianti fissi.

Ai fini degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3, i provvedimenti adottati dagli Enti locali nella loro competenza che riguardino l istituzione di nuovi servizi o l ampliamento dei servizi esistenti possono trovare attuazione soltanto dopo l approvazione della Giunta regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti stessi debbono essere assoggettati per il tramite dell Assessorato regionale ai Trasporti.





Art. 6


Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico, la Regione si avvale della consulenza di apposito Comitato tecnico presieduto dall Assessore regionale ai Trasporti o da un suo delegato e composto da:

- tre funzionari dell Assessorato regionale ai Trasporti;

- i direttori di esercizio delle Aziende produttrici;

- il direttore dell Ente Regionale Pugliese Trasporti ( ERPT);

- un rappresentante della sezione regionale dell UPI;

- un rappresentante della sezione regionale dell ANCI;

- un rappresentante della sezione regionale del CRIPEL;

- un rappresentante della sezione regionale della FENIT;

- un rappresentante della sezione regionale dell ANAC;

- un rappresentante designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale presenti nel CNEL

L importo dei contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non puo risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui all art. 9 della Legge Quadro n. 151/ 1981.

Fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale. E facolta della Giunta regionale procedere a revisione dei costi standardizzati e dei contributi di esercizio qualora, nel corso dell esercizio considerato, si verifichino variazioni nel costo dei carburanti, o anche nel costo del lavoro derivante da contratti collettivi nazionali. Nel caso che la Giunta ritenesse di esercitare la suddetta facolta, le eventuali maggiori spese occorrenti faranno carico al bilancio regionale in aggiunta alla quota riveniente dal Fondo nazionale.

Le variazioni di bilancio ricadenti dovranno essere portate previamente all esame del Consiglio regionale, accompagnate dalla duplice relazione, della Giunta e della Commissione consiliare competente, specificatamente illustrative dell intera situazione dei trasporti regionali e propositive di indicazioni utili al superamento delle cause del deficit.





Art. 7


La Giunta regionale, con riferimento all entita dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l attuazione dei programmi aziendali, determina altresì,  annualmente, l incremento del rapporto ricavi - costi che deve essere assicurato a livello regionale, attraverso le tariffe, nonche attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale, nonche attraverso l adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Per la determinazione del suddetto incremento la Giunta regionale si avvale della consulenza del Comitato tecnico di cui al primo comma del precedente art. 6.





Art. 8


Per accedere ai contributi di cui all art. 3 le Aziende e le Imprese ed esercizi di trasporto interessati debbono avanzare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite del competente Assessorato regionale ai Trasporti, entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

In sede di prima applicazione le Aziende devono, a pena di esclusione, presentare domanda per accedere ai contributi entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge.

Le richieste debbono essere corredate da una copia dello stato di previsione relativo all esercizio di riferimento, da un prospetto analitico delle percorrenze autorizzate, e da ogni altra documentazione che sara espressamente richiesta dal competente Assessorato ai Trasporti con direttive da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

L erogazione dei contributi viene effettuata a trimestralita anticipate da corrispondere nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

Nelle more della determinazione dei contributi di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale puo erogare acconti prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi determinati per l anno precedente.

Entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento le Aziende, Imprese ed esercizi di trasporto debbono inviare al competente Assessorato regionale ai Trasporti un prospetto analitico delle percorrenze effettive che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell autorita concedente adottati nel corso dell anno e regolarmente eseguiti.

Sulla base degli elementi suddetti la Giunta regionale delibera i recuperi o i contributi a conguaglio.

Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei Comuni la documentazione di cui al quarto comma deve essere convalidata dal Sindaco del Comune competente.

L Erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo e subordinata alla presentazione da parte dell Azienda, o Impresa interessate delle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di regolare esercizio, salvo che modifiche o interruzioni del servizio avvengano in conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorita, o siano derivati da cause di forze maggiori;

b) dichiarazione di regolare gestione e di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali.

E comunque facolta della Giunta regionale di procedere alla sospensione o alla riduzione del contributo regionale nei casi di accertata e reiterate irregolarita e inadempienze sia dell esercizio che gestionali.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali, all interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall esercizio finanziario relativo all anno 1982.

La verifica di attuazione del piano, redatto sulla base di quanto previsto dall art. 9 bis del DL 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuato mediante resoconti semestrali.

Per il solo esercizio finanziario relativo all anno 1982  e limitatamente alle Aziende costituite in societa per azioni a totale partecipazione pubblica il cui disavanzo e scritto nel bilancio di previsione degli Enti proprietari dell anno  successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell ultimo comma dell articolo 1 del DL 29- 12- 77, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27- 2- 1978, n. 43, la Giunta regionale assicura anche la copertura del disavanzo relativo all anno 1981 risultante del bilancio redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in aggiunta alle erogazioni contributive di cui al precedente art. 3.

Per i soli esercizi finanziari relativi agli anni 1981 e 1982 e limitatamente alle aziende municipalizzate ATAF Foggia e AMET Trani, nonche alla Gestione CommissTimes New Romane regionale autoservizi extraurbani Taranto che operano in bacini nei quali non sono stati ancora costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli enti locali interessati; la Giunta regionale assicura la copertura dell intero disavanzo di esercizio determinato come differenza tra costi e ricavi, limitatamente alla parte relativa alla gestione degli autoservizi extraurbani che vengono effettuati sotto la propria competenza in regime di emergenza e precarieta.





Art. 9


La Regione, con la collaborazione degli Enti locali interessati e dei loro Consorzi, compie annualmente la rivelazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

A tal fine, le Aziende e le Imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonche agli Enti locali interessati, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di riferimento copia dei rispettivi bilanci, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione per il medesimo esercizio.

Tanto gli stati di previsione che i bilanci consuntivi debbono essere redatti secondo lo schema di bilancio - tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per le Aziende costituite in Societa per Azioni a totale partecipazione pubblica il consuntivo e rappresentato dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli Enti locali interessati e i Consorzi di bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione, entro il 30 settembre successivo, le proprie osservazioni sui costi effettivi dei servizi rilevati nel proprio bacino.





TITOLO II

INTERVENTI PER GLI INVESTIMENTI





Art. 10


A decorrere dall anno 1981, in concomitanza con l attivazione del fondo per gli investimenti nel settore dei Trasporti pubblici locali di cui all art. 11 della legge 10- 4- 1981, n. 151, la Regione interviene nei confronti degli Enti locali e delle Aziende di cui al primo comma del precedente articolo 4 per la concessione di contributi per investimento nella misura e con le modalita di cui ai successivi articoli.





Art. 11


L art. 27 << Piano autobus >> della legge regionale 23- 6- 1980, numero 79, e soppresso.

Sono altresì abrogate le leggi regionali 4- 7- 73, n. 17, 13- 12- 74, n. 42 7- 6- 75, n. 53, relative alla concessione di contributi venticinquennali per investimenti effettuati dagli Enti locali per le Aziende speciali di trasporto. Restano salvi gli effetti gia prodotti nei rispettivi periodi di validita.





Art. 12


I contributi di cui al precedente art. 10 sono destinati:

a) all acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell art. 17 del DL 13- 8- 75, n. 377, convertito nella legge 16- 10- 75, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.

L ammontare globale annuo del contributo regionale per investimenti viene fissato con la legge regionale di bilancio e sue eventuali modificazioni e non puo risultare inferiore alla quota riveniente dalla ripartizione, effettuata dal Ministero dei Trasporti, dell apposito fondo istituito con l art. 11 della legge 10- 4- 1981, n. 151.

L importo da destinare alla costruzione e all ammodernamento di sedi e di officine deposito non potra risultare superiore al 25% delle somme che  saranno rese disponibili per gli investimenti di cui trattasi.





Art. 13


I contributi per gli investimenti sono accordati dalla Giunta regionale agli Enti e alle Aziende e Imprese interessate, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Per l acquisto di materiale rotabile la Giunta regionale puo imporre particolari vincoli affinche risultino rispettate le condizioni di ripartizione territoriali delle forniture in conformita delle intese definite dalle Regioni in sede di Commissione consultiva interregionale, ai sensi della penultima comma dell art. 12 della legge quadro statale.

La Giunta regionale ha altresì facolta di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto realizzati con il contributo regionale presentino accorgimenti costruttivi tali da contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche e che una parte del materiale rotabile acquistato con i contributi medesimi risulti accessibile agli invalidi non deambulanti.

Per le aziende pubbliche che gestiscono autoservizi di competenza regionale in regime di affidamento precario e di emergenza e che operano in bacini nei quali non sono ancora stati costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti, organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli Enti locali interessati, la Giunta regionale trasferisce annualmente all Ente Regionale Pugliese Trasporti( ERPT) i contributi di investimento di cui al primo comma del presente articolo.

L ERPT provvedera alla realizzazione degli investimenti riconosciuti ammissibili integrando con fondi propri i relativi finanziamenti.

Non appena saranno costituiti e funzionanti gli organismi di cui al quarto comma, i relativi fondi saranno trasferiti direttamente agli stessi.





Art. 14


Per accedere ai contributi di cui al precedente art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessate dovranno presentare annualmente, al Presidente della Giunta regionale, nei termini che saranno prescritti dal competente Assessorato ai Trasporti, apposita domanda corredata da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto delle esigenze degli esercizi.

Sulla base delle richieste ricevute, la Giunta regionale elabora, sentita la Commissione consiliare competente, un programma di interventi che risulti compatibile con le indicazioni rivenienti dal Piano regionale dei Trasporti e dai Piani di trasporti di bacino, nonche con le disponibilita finanziarie.

Nelle more della definizione dei piani suddetti la Giunta regionale elabora, sentita la competente Commissione consiliare, ugualmente il programma di interventi, alla semplice condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee generali della programmazione.

Le richieste degli Enti, delle Aziende e delle Imprese interessate saranno pertanto accolte e finanziate in quanto compatibili con i programmi di cui ai precedenti comma secondo e terzo.

I finanziamenti vengono accordati sulla base dei prezzi proposti riconosciuti ammissibili al momento dell accoglimento della domanda, e comprensivi dell IVA.

Nei casi di investimenti, per i quali sia stata accolta la relativa domanda, la Giunta regionale rilascia un preventivo affidamento di contributo.

L affidamento di contributo di cui al comma precedente avra la validita di sei mesi dalla data di rilascio e potra essere prorogato per altri sei mesi a giudizio della Giunta regionale, la quale ha facolta di attribuire ad altra azienda i contributi non utilizzati nei termini assegnati.

L erogazione dei contributi promessi avverra in proporzione alla realizzazione dei programmi d investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate e, comunque, nei limiti dei finanziamenti accordati.

In particolare, l erogazione dei contributi per l acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di persone e subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile, dalla quale risulti che i mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell art. 17  del DL 13- 8- 1975, n. 377, convertito nella legge 16- 10- 1975, n. 493.

I beni acquistati con il contributo della Regione non possono essere destinati ad uso diverso da quello per il quale sono stati acquistati.

Gli autobus non possono essere utilizzati per l effettuazione di corse fuori linea.

L alienazione dei beni acquistati con il contributo regionale e subordinata al preventivo nulla - osta della Giunta regionale, il quale puo essere accordato soltanto a condizione che l Ente, o l Azienda o Impresa rimborsino alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all atto dell acquisto.

I vincoli e le condizioni di cui al precedente comma decadono al termine:

a) di 10 anni per quanto riguarda gli autobus e le attrezzature fisse e mobili;

b) di 50 anni per quanto riguarda i beni immobili.

Per gli autobus il prezzo di vendita sara stabilito con la seguente formula:

Vx = Vo (1 - 0,18 + 0,009 x elevato a 2)

Vx = valore dell autobus con anzianita di x anni nell anno considerato;

Vo = valore dell autobus nuovo secondo i listini in vigore nell anno considerato;

x = numero degli anni di anzianita dell autobus.





Art. 15


A decorrere dal 1 gennaio 1980 l ERPT cede in locazione alle aziende pubbliche interessate gli impianti e il materiale rotabile gia acquistati in precedenza o che saranno acquistati o costruiti attraverso l utilizzazione di fondi propri o attraverso la utilizzazione dei contributi di cui al precedente art. 10.

Il canone annuo di detta locazione corrispondera alle quote di ammortamento dei capitali investiti, commisurate, per i beni mobili, al 10% del capitale investito per la durata di 10 anni e, per i beni immobili, al 2% del Capitale investito per la durata di 50 anni.

I beni di cui al primo comma del presente articolo, in quanto acquistati con fondi dello Stato o della Regione, sono assoggettati agli stessi vincoli di cui al precedente art. 14.





TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE





Art. 16


Presso l Assessorato regionale ai Trasporti e costituito il Comitato regionale di coordinamento dei Trasporti.

Il comitato e presieduto dall Assessore regionale ai Trasporti ed e composto da:

- gli assessori regionali alla Programmazione, ai Lavori Pubblici, all Urbanistica, o da funzionari da essi delegati, scelti fra quelli dell Assessorato di propria competenza;

- un rappresentante del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Programmazione, Organizzazione e Coordinamento;

- un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;

- un rappresentante del Ministero dei Trasporti

- Direzione Generale dell Aviazione Civile;

- un rappresentante della sezione regionale dell Unione Provincie Italiane( UPI);

- un rappresentante della sezione regionale dell Associazione Nazionale Comuni Italiani ( ANCI);

- un rappresentante dell Unione regionale Camere di Commercio Industria e Agricoltura;

- il Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato, o funzionario delegato;

- il Capo Compartimento dell ANNAS o funzionario delegato;

- il Direttore dell Ufficio Provinciale MCTC del capoluogo della Regione;

- il Presidente dell Ente Regionale Pugliese Trasporti( ERPT);

- i Presidenti dei Consorzi di bacino;

- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria delle Aziende esercenti Trasporti pubblici di persone;

- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria delle aziende di autotrasporto merci per conto terzi;

- un rappresentante designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale presenti nel CNEL;

- un Console in rappresentanza delle Compagnie Portuali da loro stesse designato;

- tre esperti in materia di trasporti e comunicazioni, proposti dall Assessore ai Trasporti e nominati dalla Giunta regionale;

- i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati.

Il Presidente puo chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, in qualita di esperti, funzionari dell Amministrazione regionale.

Il Comitato si costituisce all inizio della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Giunta, e decade con la fine della stessa.

Resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dello Assessorato ai Trasporti di livello non inferiore al VII.





Art. 17


Il Comitato e chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- funzioni consultive in materia di:

a) individuazione dei bacini di traffico;

b) elaborazione del piano regionale dei Trasporti e dei relativi piani settoriali;

c) approvazione dei piani di trasporto di bacino e delle relative modifiche e revisioni;

- esprimere pareri:

a) nei casi previsti dalle leggi regionali e, quando lo ritengano opportuno, il Presidente della Giunta regionale e l Assessore ai Trasporti, nelle materie attinenti il trasporto;

b) sui programmi e sui progetti elaborati dalla Regione, dagli Enti locali, Ferrovie dello Stato, ANAS, Aviazione Civile, Marina Mercantile, nonche sulla armonizzazione degli stessi nel quadro del piano regionale dei trasporti;

- formulare indicazioni e proposte:

a) per il coordinamento dei servizi regionali, statali e degli Enti locali in materia di trasporti;

b) sulle infrastrutture interessanti la viabilita regionale e il trasporto intermodale di viaggiatori e merci;

c) sui criteri di assegnazione di contributi regionali in favore delle aziende di trasporto;

d) sui criteri di gestione e sui parametri di efficienza delle aziende di trasporto.




Art. 18


Il tredicesimo comma dell art. 34 della legge regionale 23- 6- 80, n. 79, e così modificato:

<< Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un Comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni ferroviarie che hanno origine o destinazione presso lo scalo stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati ai prezzi degli abbonamenti ordinari di seconda classe applicati dal vettore ferroviario sulle distanze corrispondenti >>.

Il primo comma dell art. 36 della legge regionale 23- 6- 80, n. 79, e così modificato:

<< E fatto obbligo alle aziende esercenti pubbliche autolinee di concessione regionale di rilasciare, a richiesta, i seguenti tipi di abbonamento:

a) settimanali - validi per effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;

b) settimanali - validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;

c) settimanali - validi per effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedi alla domenica;

d) mensili - validi per effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale e stato rilasciato;

e) mensili - validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale e stato rilasciato >>.

Dopo il quarto comma dell art. 36 della legge regionale 23- 6- 80, n. 79, e aggiunto il seguente comma:

<< A richiesta dell utenza le Aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti unidirezionali secondo le tipologie gia fissate nel medesimo comma, a prezzi ridotti del 50% rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali >>.





Art. 19


L art. 40 della legge regionale del 23- 6- 80, n. 79, è soppresso e sostituito dal seguente:

<< Alle Aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto locale e fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o  semigratuiti validi sulle linee da essa gestite.

Le tessere e i biglietti gia rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di avere validita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente agli autobus:

- il personale dell Assessorato ai Trasporti per esigenze di servizio, munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione;

- il personale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali dipendenti, muniti dell apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

- gli agenti dei circoli delle costruzioni telegrafiche addetti alla manutenzione, autorizzati secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei Trasporti del 16- 4- 53, ser. VI, N. 3465 (63) 98 bis;

- i funzionari dell ANAS e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal compartimento ANAS e vistata dall Assessorato ai Trasporti limitatamente ai percorsi svolgentisi su strade statali;

- i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazioni e relativi accompagnatori, muniti della tessera rilasciata dalle rispettive associazioni di categoria, ovvero dalle Amministrazioni pubbliche competenti;

- i ciechi di guerra e i ciechi civili e relativi accompagnatori;

- gli appartenenti alle forze dell Ordine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardie di Finanza, Agenti di Custodia, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali muniti di tessera non nominativa rilasciata dalle aziende concessionarie, a richiesta dei Comandi interessati in numero non superiore a due per Comando, con validita limitata ad un anno, suscettibile di rinnovo o proroga;

- il personale dipendente dalle aziende di trasporto, su disposizione dei rispettivi gestori, per esigenze di servizio >>.




TITOLO IV

 DISPOSIZIONI FINANZIARIE





Art. 20


A decorrere dall esercizio finanziario 1982 sono soppressi i seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

- Capitolo 05102

- Capitolo 05107

- Capitolo 05108

- Capitolo 05110

- Capitolo 05112

- Capitolo 05113

- Capitolo 05114

- Capitolo 05116

- Capitolo 05118

- Capitolo 05120

- Capitolo 05122

- Capitolo 05126

- Capitolo 05128

Con la legge del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1982 saranno istituiti i capitoli di spesa per gli interventi finanziari di cui all art. 3 e 10 della presente legge. Con la stessa legge si provvedera all istituzione di appositi capitoli di spesa ed altre relative assegnazioni finanziarie al fine di assicurare:

a) i ripianamenti dei disavanzi di gestione consolidati al 31 dicembre 1980 relativi agli esercizi di autolinee extraurbane in affidamento e in gestione commissTimes New Romane regionale ( LR 29- 1- 76, n. 6);

b) i contributi straordinari ancora dovuti alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per gli esercizi a tutto l anno 1980 ( LR 1- 2- 78, n. 13);

c) le sovvenzioni di esercizio ancora dovute al 31- 12- 1980 alle Societa Ferrotranviarie ( LLRR 19- 3- 79, n. 14 e 24- 4- 80, n. 31) ed alle aziende concessionarie di sole autolinee extraurbane( LR 23- 6- 80, n. 79 - artt. 22 e 25);

d) le integrazioni salTimes New Romani ancora dovute al 31- 12- 1980 al personale delle autolinee private in concessione (LR 17- 1- 80, n. 6) nonche quelle ancora dovute al 31- 12- 1981 al personale degli autoservizi urbani di concessione comunale ed al personale degli autoservizi di concessione statale (art. 3 – penultimo comma - della presente legge);

e) la copertura dei disavanzi di cui all art. 8, penultimo e ultimo comma, della presente legge;

f) gli obblighi finanziari connessi all attuazione dell art. 5, commi 6 e 7 della presente legge.