Legge Regionale 5 aprile 1982, n. 14 Determinazione delle indennita' per gli amministratori e sindaci revisori dei conti dell' E.R.S.A.P.
Art. 1(Gettoni di presenza) A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell ERSAP, in applicazione dell art. 22 della LR LR n. 32 del 10- 1977, e concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 25.000 lorde, per un massimo di otto sedute mensili, ivi comprese quelle delle Commissioni di cui all ultimo comma dello art. 14 della LR n. 32 del 28- 10- 1977 e per non piu di una seduta per ciascun giorno.
Art. 2(Indennita di carica) L indennita di carica agli amministratori e ai Sindaci Revisori dei Conti dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP), in applicazione della LR 28- 10- 1977, n. 32, e fissata come segue: - al Presidente e ai Vice Presidenti e assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 90% e al 60% dell indennita di carica prevista per il Consigliere regionale; - agli altri componenti il Comitato esecutivo e ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25% e al 15% dell indennita di carica prevista per il Consigliere regionale; - ai Sindaci del Collegio dei Revisori dei Conti e assegnata una somma mensile lorda di L. 270.000, maggiorata del 50% per il Presidente. L emolumento mensile di ciascun amministratore, risultante dell indennita di carica di cui al precedente comma, dai gettoni di presenza e da ogni altro compenso di qualsiasi provenienza legato direttamente o indirettamente con l esercizio dell incarico, esclusi i rimborsi e le indennita di cui allo art. 3, non puo superare, in ogni caso, l ammontare dell indennita di carica prevista per il Consigliere regionale nella misura percentuale fissata come segue: - Presidente: 100% - Vice Presidente: 70% - membro Comitato esecutivo: 35% - restanti membri Consiglio di Amministrazione: 25%.
Art. 3(Rimborso delle spese) A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell ERSAP, in applicazione dell art. 22 della legge regionale n. 32 del 28- 10- 77, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e l indennita di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello piu alto. La missione e l uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell Ente o da un membro del Comitato Esecutivo da lui delegato.
Art. 4(Decorrenza degli emolumenti e uffici erogatori) La corresponsione delle indennita, gettoni di presenza e rimborso spese di cui alla presente legge decorre dal giorno dell insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti. Alla liquidazione degli emolumenti provvedono i componenti servizi dell ERSAP utilizzando gli stanziamenti appositi, iscritti nel Bilancio dell Ente.
Art. 5(Modificazioni alla legge regionale n. 32 del 28.10.77) Il primo comma dell art. 16 della legge regionale 28- 10- 1977, n. 32 e sostituito dai seguenti: << Il comitato Esecutivo e composto dal Presidente dell Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve assicurare che meta di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e l altra meta dai membri di cui alla lettera d) del medesimo art. 13 >>. Il primo comma dell art. 16 della legge regionale 28- 10- 1977, n. 32 e sostituito dai seguenti: << Il comitato Esecutivo e composto dal Presidente dell Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve assicurare che meta di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e l altra meta dai membri di cui alla lettera d) del medesimo art. 13 >>. L art. 20 della legge regionale 28- 10- 77, n. 32 e sostituito dal seguente: << Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei Revisori dei Conti, valgono le norme di ineleggibilita o incompatibilita di cui alla legge 23- 4- 1981, n. 154. Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che ricevono lo stipendio dall Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall art. 13, lettera c) della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall Ente stesso, nonche gli amministratori di tali organismi o aziende >>.
|