Anno 1982
Numero 17
Data 08/04/1982
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 17

Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 57 « Interventi per la valorizzazione delle attivita' ittiche e dell' acquacoltura». Norme derogatorie.



ARTICOLO UNICO


In deroga a quanto disposto nel primo comma dell art. 6 della LR 4- 12- 1981, n. 57, limitatamente all anno 1982:

- la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza dei bilanci regionali per gli anni 1981 e 1982 deve essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- i successivi termini procedurali previsti dall art. 6 decorreranno a partire dalla data di cui al precedente trattino.

Resta fermo, in ogni caso, il termine perentorio del 31 dicembre 1982 per la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza del bilancio regionale per l anno 1983.