Anno 1982
Numero 24
Data 09/06/1982
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 9 giugno 1982, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della Regione Puglia (legge finanziaria 1982).



Art. 1


La Regione prima del bilancio di previsione approva la legge finanziaria al fine di adeguare il bilancio annuale e pluriennale alle scelte e alle priorita definite dal Piano regionale di Sviluppo nonche a leggi e programmi approvati in attuazione del Piano stesso.





FONDO INVESTIMENTI





Art. 2


Per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni - obiettivo indicate nel Piano regionale di Sviluppo e istituito, nel bilancio relativo all esercizio finanziario 1982 e nel bilancio pluriennale 1982/ 1985, il << Fondo per gli investimenti >>.

Al Fondo di cui al precedente comma vengono assegnati 358,1 miliardi per l esercizio finanziario 1982; 381 miliardi per il 1983;  501 miliardi per il 1984; 354 miliardi per il 1985. 

I 358,1 miliardi assegnati all esercizio finanziario 1982 sono così destinati:

- Piano di risanamento delle acque 115,0 miliardi

- Finanziaria regionale 20,0 miliardi

- Terziario avanzato 25,0 miliardi

- Progetti obiettivo in agricoltura 47,0 miliardi

- Piani di intervento per l approvvigionamento idrico 15,0 miliardi

- Valorizzazione aree interne 15,0 miliardi

- Sistemi urbani 10,0 miliardi

- Osservatorio del mercato del lavoro 1,1 miliardi

- Aree per insediamenti produttivi 10,0 miliardi

- Viabilita regionale 15,0 miliardi

- Assetto dele coste e porti turistici 10,0 miliardi

- Redazione di progetti relativi a interventi considerati prioritari dal Piano regionale di Sviluppo, ivi compresi l occupazione giovanile, la casa e il sistema scientifico universitario pugliese 75,0 miliardi

Per il triennio 1983- 1985 vengono assegnati al << Fondo per gli investimenti >> 1.236 miliardi secondo la ripartizione di cui al II comma del presente articolo.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione si provvedera annualmente alla ripartizione di tali stanziamenti tra gli obiettivi prioritari definiti dal Piano regionale di Sviluppo.

In armonia con le indicazioni formulate dal Piano regionale di Sviluppo, l Assessore alla programmazione promuove e coordina la predisposizione dei programmi intersettoriali e dei progetti corrispondenti agli interventi di cui al presente articolo.

La Giunta regionale adotta i suddetti programmi e li sottopone al Consiglio regionale per l approvazione ai sensi dell art. 27 dello Statuto.

I progetti sono adottati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ove non attuativi di un programma gia approvato dal Consiglio regionale.

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 37 del 28 novembre 1977, il parere tecnico ed amministrativo previsto dalle vigenti normative, salvo quelli di competenza di Organi dello Stato, relativo ai progetti ed ai programmi di cui alla presente legge, e demandato al Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione di cui alla legge regionale n. 44 del 25- 7- 1979.





Art. 3


Nella articolazione di tutte le politiche di intervento la Regione e impegnata ad assicurare priorita alla soluzione dei problemi delle aree interne.

A tal fine, alle aree comprese nelle Comunita montane e in quelle svantaggiate di cui all art. 21  della legge regionale 31- 8- 1981, n. 54 e  riservata con carattere aggiuntivo una quota di risorse finanziarie del 5% in tutti i programmi di intervento della Regione, ferme restando le eventuali migliori condizioni previste da altre leggi.

Nelle medesime aree di cui al presente articolo:

- i contributi in c / capitale previsti a favore delle unita produttive, singole o associate, e delle cooperative sono maggiorati del 5%;

- il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dalle unita produttive singole o associate e dalle cooperative e maggiorato di 2 punti percentuali a favore dei mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi delle leggi regionali.





LAVORI PUBBLICI





Art. 4


I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del bilancio 1981, gia autorizzati per l anno 1981 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita di cui alla LR n. 37 del 12- 8- 1978, graveranno a partire dal bilancio per l esercizio 1983 fino al 2017.





Art. 5


Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 possono essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima quota di ammortamento, nell esercizio 1982, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.





INDUSTRIA





Art. 6


Nel bilancio di previsione del corrente esercizio è stanziata al Cap 06110 un’ulteriore somma di L. 300.000.000 per spese, IVA compresa, relative alle indagini e ricerche geologiche di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 27.2.1979, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

Anche i risultati delle predette indagini e ricerche debbono essere acquisiti all’Ufficio Informatico della programmazione di aui all’art. 8 della l.r. n. 44 del 25.7.1979.





AGRICOLTURA





Art. 7


In applicazione dell art. 5 della legge 27- 12- 1977, n. 984, nonche ai sensi dell art. 23 della LR 31- 8- 1981, n. 54, la Regione, entro e non oltre l esercizio finanziario 1982, dispone con legge il coordinamento dei programmi di settore approvati con la suddetta legge regionale con le scelte e i criteri del Piano regionale di Sviluppo avendo particolare riguardo ai progetti obiettivo:

- valorizzazione della produzione agricola;

- assistenza tecnica;

- commercializzazione dei prodotti agricoli;

- valorizzazione delle zone interne;

- aree irrigue.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.